Appunti di diritto: il parlamento, il governo, le istituzioni

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Testo

LA CORTE COSTITUZIONALE
La corte costituzionale è l’organo che garantisce la legalità costituzionale contro violazioni da parte dei poteri dello stato e contro ogni tentativo di non applicare o stravolgere i principi sanciti dalla costituzione.
Le funzioni della costituzione
• Giudizi di legittimità sulle leggi ordinarie dello stato o delle regioni e sugli altri atti aventi forza di legge;
• Giudizi sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello stato, tra lo stato e le regioni o tra le regioni;
• Giudizi sulle accuse promosse contro il presidente della repubblica;
• Giudizi sull’ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo.
La funzione specifica attribuisce alla corte la qualità di organo giurisdizionale singolare che non appartiene alla magistratura ordinaria per cui ad essa non si applicano le norme riguardanti l’ordinamento giudiziario. Le sue sentenze sono inappellabili e devono essere sempre motivate. Nell’ambito giudiziario la corte opera inoltre un’interpretazione della costituzione obbligatoria per tutti; può comunque sempre mutare opinione nel tempo per cui una norma, giudicata costituzionale in un certo momento può non essere ritenuta tale successivamente, in virtù dei cambiamenti sia della composizione della corte, sia della realtà politico-sociale.
Composizione e funzionamento della corte costituzionale
La costituzione ha stabilito che deve essere composta da membri la cui nomina promana da organi diversi: nella sua composizione normale è formata da 15 giudici scelti tra i magistrati anche a riposto, delle giurisdizioni superiori ordinarie e amministrative, i professori universitari ordinari di materie giuridiche e gli avvocati con almeno 20anni di esercizio professionale.
Nomina dei giudici
I giudici sono nominati:
• 5 dal presidente della repubblica con un atto propriamente presidenziale;
• 5 dal parlamento in seduta comune, a scrutinio segreto e con maggioranza qualificata. E’ richiesto il voto favorevole dei 2/3 dei membri dell’assemblea nei primi 3 scrutini e dalla quarta votazione dei 3/5. questa maggioranza particolarmente elevata richiede un ampio accordo delle forze politiche sulle persone da eleggere e costituisce una garanzia per l’opposizione parlamentare: i giudici di designazione politica non rappresentano così solo la maggioranza;
• 5 delle supreme magistrature: 3 della corte di cassazione uno ciascuno dal consiglio di stato e dalla corte dei conti.
Durata della carica
I giudici rimangono in carica 9anni e non sono rieleggibili a fine mandato. La non rieleggibilità assicura che i giudici non subiscano condizionamenti e garantisce la loro indipendenza nei confronti degli organi che devono designare i nuovi componenti della corte. Il mandato inizia nel momento in cui il giudice giura di osservare la costituzione e le leggi della repubblica e cessa automaticamente allo scadere dei 9anni. Frequenti sono quindi i rinnovi parziali dell’organo: al termine del mandato di ogni giudice si procede immediatamente all’elezione del suo sostituto. La corte è comunque un organo permanente e quindi funziona anche se non vi sono presenti tutti i giudici; il numero minimo per la validità delle sedute è undici.
Presidenza
I giudici costituzionali eleggono tra loro il presidente della corte costituzionale che la rappresenta e ne coordina le attività: esso rimane in carica 3anni ed è rieleggibile fino alla scadenza del suo mandato come giudice costituzionale.
Status dei membri della corte costituzionale
L’importanza delle funzioni dei giudici comportano:
• Incompatibilità: la carica di giudice costituzionale è incompatibile con la carica di parlamentare, di consigliere regionale, con la professione di avvocato e con ogni altra carica o ufficio indicato dalla legge. Inoltre i giudici della corte non possono svolgere alcuna attività relativa a un’associazione o a un partito politico.
• Prerogative: a garanzia della loro indipendenza e autonomia e per la delicatezza e importanza delle funzioni a loro affidate sono riconosciute l’insindacabilità (non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio della loro funzione) e finchè dura la carica, ed è riconosciuta l’immunità, per cui non si può procedere nei loro confronti senza l’autorizzazione della corte stessa. Inoltre è riconosciuta l’inamovibilità per cui non possono essere sospesi o rimossi dal loro ufficio se non per sopravvenuta incapacità fisica o civile oppure per gravi mancanze nell’esercizio delle loro funzioni.
A tutti spetta una retribuzione pari a quella spettante al primo presidente della corte di cassazione.
Deliberazioni
La corte è un organo collegiale e per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza di almeno undici dei quindici giudici ordinari. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il quorum previsto per la validità delle riunioni permette alla corte di deliberare anche se non sono presenti tutti i giudici: ciò è stato ammesso soprattuto per il problema del rinnovo parziale che non sempre avviene rapidamente. Le decisioni della corte sono prese sotto forma di sentenze non impugnabili e quindi definitive che sono pubblicate sulla gazzetta ufficiale.
Giudizio di legittimità costituzionale sulle leggi e sugli atti aventi forza di legge
Si tratta della funzione + importante e consiste nell’accertare la conformità alla costituzione delle leggi e degli atti aventi forza di legge. Riguarda:
• Le leggi costituzionali con riferimento all’ipotesi di loro violazione dei principi costituzionali supremi;
• Le leggi ordinarie dello stato;
• Gli atti aventi forza di legge;
• Le leggi regionali;
• Le leggi delle province autonome di trento e bolzano.
Non sono invece soggetti al sindacato della corte:
• Le fonti comunitarie che non appartengono all’ordinamento dello stato;
• I regolamenti governativi perché sono solo fonti normative secondarie.
Tipi di controllo
Il controllo effettuato dalla corte è successivo rispetto al momento in cui l’atto normativo è entrato in vigore: l’atto quindi anche se viziato è comunque efficace finchè la corte non sia chiamata a pronunciarsi in merito. In alcuni stati invece effettua anche o solo un controllo preventivo sulla legge (es: Francia, Portogallo….).
Vizi di legittimità costituzionale
Sono di due tipi:
• Sostanziali: si hanno quando la legge contiene una disposizione che contrasta con una norma costituzionale come, nel caso di una norma che neghi la tutela della libertà personale ad alcune persone, che neghi la libertà di espressione ad alcune categorie o che preveda la possibilità dell’espropriazione ma escluda l’indennizzo a favore dei proprietari.
• Formali: ricorrono quando siano state violate le disposizioni costituzionali che disciplinano il procedimento di formazione delle leggi e degli atti aventi forza di legge.
La corte non può mai avviare direttamente un giudizio ma unicamente in seguito a una richiesta esterna effettuata secondo le modalità previste dalla legge. Vi sono due procedimenti:
• Procedimento incidentale: quando la questione di legittimità è sollevata nel corso di un processo davanti ad un organo giurisdizionale (civile penale o amministrativo). Presupposti: le pendenza di un giudizio dinanzi a un’autorità giurisdizionale, l’esistenza di un’effettiva controversia di merito (non si può infatti instaurare un giudizio solo al fine di sollecitare il controllo di conformità di una legge), e l’interesse di chi fa valere l’incostituzionalità (vale a dire chi solleva l’eccezione può concretamente trarre un vantaggio dal suo accoglimento da parte della corte). Proposizione dell’eccezione: nel caso di un giudizio una delle parti in causa o il pubblico ministero o lo stesso giudice d’ufficio qualora ritenga che una norma che dovrebbe essere applicata violi la costituzione, può sollevare questione di legittimità presentando un’eccezione di incostituzionalità. Tale eccezione deve essere accompagnata dall’indicazione delle disposizioni legislative che si ritengono illegittime e delle norme e dei principi costituzionali con i quali si ritengono in contrasto. Valutazione del giudice: l’eccezione va presentata al giudice del processo in corso che deve fare un esame preliminare sull’eccezione proposta e verificare se sussistono le condizioni di ammissibilità richieste dalla legge. Deve valutare se l’eccezione è: rilevante (cioè deve riguarda una disposizione determinante per il processo in corso, che non potrà essere definito indipendente dalla risoluzione della questione stessa), e fondata (cioè deve esservi un ragionevole dubbio sulla illegittimità costituzionale della norma impugnata). Decisione del giudice: se il giudice ritiene che sussistano le condizioni di ammissibilità respinge l’eccezione con un’ordinanza motivata e continua il processo. L’eccezione può essere riproposta in un momento successivo all’inizio di ogni grado ulteriore del processo. Se invece il giudice la trova fondata emette un’ordinanza motivata di rinvio alla corte costituzionale indicando le disposizioni e gli articoli o i principi della costituzione che sarebbero stati violati; con la stessa ordinanza il giudice sospende il processo in corso fino alla decisione della corte costituzionale.
• Procedimento principale: si ha quando la questione viene sollevata direttamente davanti alla corte costituzionale indipendentemente da un processo in corso. Il ricorso diretto può essere promosso soltanto:
• Dal governo nei confronti delle leggi regionali qualora esso ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della regione e lo può fare entro 60gg dalla sua pubblicazione;
• Da una regione nei confronti di una legge o di un atto avente forza di legge dello stato o di un’altra regione: stabilisce che se una regione ritiene che tali atti ledano la sua sfera di competenza può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla corte costituzionale entro 60gg dalla pubblicazione della legge o atto avente forza di legge.
In base alle modifiche introdotte dalla legge del 2001 le caratteristiche del giudizio di legittimità costituzionale in via principale sono le seguenti:
• Si tratta di un giudizio successivo all’approvazione della legge o atto avente forza di legge. Sia il governo che le regioni possono chiedere l’intervento della corte costituzionale solo entro 60gg dalla pubblicazione dell’atto che si ritiene ecceda le rispettive sfere di competenza;
• Il giudizio della corte non riguarda qualunque vizio di incostituzionalità infatti si può sollevare una questione di legittimità solo per un vizio di incompetenza. Significa che il governo può eccepire soltanto che il legislatore regionale sia competente, così come la regione può eccepire soltanto l’invasione della propria sfera di competenza da parte di una legge dello stato o di un’altra regione.
• Il giudizio della corte implica una valutazione solo formale delle disposizioni impugnate, indipendentemente dal fatto che siano concretamente attuate;
• La questione di legittimità può essere sollevata facoltativamente dalle parti nel senso che non vi è alcun obbligo dell’azione.
Giudizio e sentenza della corte costituzionale
Pervenuta l’ordinanza di rinvio, si apre il giudizio davanti alla corte: la discussione avviene in udienza pubblica alla quale possono intervenire gli avvocati delle parti per sostenere le loro ragioni, se la questione è stata sollevata in via incidentale oppure il presidente del consiglio, rappresentato dall’avvocato di stato o il presidente della regione se la questione è stata sollevata in via principale. La corte quindi si ritira in camera di consiglio per deliberare tramite sentenza.
• Sentenza di accoglimento: con tale sentenza la disposizione legislativa in oggetto è dichiarata costituzionalmente illegittima e cessa di essere efficace dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla gazzetta ufficiale e non può + essere applicata nemmeno ai rapporti passati a meno che non siano intervenute sentenze definitive. Le sentenze della corte sono quindi retroattive. La sentenza di accoglimento crea un vuoto nell’ordinamento giuridico in quanto la materia regolata dalla norma dichiarata illegittima non è + disciplinata: l’organo competente dovrà quindi prendere provvedimenti. Se la questione è stata sollevata in via incidentale il processo riprenderà ma nessuna delle parti in causa potrà più far riferimento alla norma che ha perso efficacia.
• Sentenza di rigetto: con essa la corte dichiara che la disposizione impugnata non è in contrasto con la costituzione. La disposizione di legge rimane quindi in vigore e se si è trattato di un ricorso incidentale il procedimento riprende con l’applicazione della norma contestata. Successivamente potrà comunque essere risollevata anche dalle stesse parti e con le medesime motivazioni; la corte potrà comunque mutare il proprio orientamento nel tempo.
Giudizio sui conflitti di attribuzioni
La seconda funzione attribuita alla corte riguarda la soluzione dei conflitti di attribuzioni tra poteri dello stato tra lo stato e le regioni o tra le regioni. I conflitti possono essere positivi o negativi: sono positivi quando due soggetti emanano lo stesso provvedimento o dichiarano di essere entrambi competenti a emanarlo, mentre si dicono negativi quando entrambi dichiarano di non essere competenti in una determinata materia.
• Conflitti di attribuzioni tra i poteri dello stato: tali conflitti possono essere sollevati soltanto da organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà dei poteri cui appartengono. Possono riguardare presidente della repubblica, camere, ministri… ad esempio se il presidente del consiglio ritiene che il capo dello stato abbia compiuto un atto che ha invaso la sua personale competenza … La corte risolve il conflitto decidendo in base alla costituzione a quale organo spettano i compiti in discussione ed eventualmente annulla l’atto. Essa però interviene solo sui conflitti esterni e non su quelli interni.
• Conflitti di attribuzioni tra stato e regioni o tra regioni: in questo caso il ricorso deve essere presentato dal presidente del consiglio o da un ministro da lui delegato o dal presidente della giunta regionale in seguito a una deliberazione del consiglio dei ministri e della giunta. Il ricorso può riguardare atti amministrativi (un regolamento, una circolare..) e quelli giurisdizionali (una sentenza) che invadono la competenza riconosciuta allo stato o a una regione dalla costituzione; non può invece riguardare gli atti legislativi dello stato o di una regione. La corte dopo aver esaminato gli atti che le sono stati presentati risolve il conflitto dichiarando a chi ne spetta la competenza ed eventualmente annulla gli atti lesivi.
Giudizio sulle accuse relative al presidente della repubblica
Ha il potere di giudicare il presidente della repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla costituzione qualora sia stato posto sotto accusa dal parlamento in seduta comune. In questo caso oltre ai quindici giudici ordinari si aggiungono altri sedici giudici aggregati estratti a sorte da un elenco di cittadini che hanno il requisito dell’eleggibilità a senatori, compilato ogni 9anni dal parlamento (giudici laici). La corte in questo caso può anche disporre la sospensione della carica del presidente della repubblica. Al termine del procedimento emana una sentenza pubblicata sulla gazzetta ufficiale che potrà essere di condanna o assoluzione. In caso di condanna la sentenza comporta la decadenza dalla carica del presidente.
Giudizio sull’ammissibilità dei referendum
Controllo di ammissibilità: la corte costituzionale deve decidere, con sentenza, quali richieste di referendum ammettere e quali respingere perché contrarie all’art.75.
Mentre il controllo della corte di cassazione è un controllo puramente tecnico quello della corte costituzionale comporta un ampio margine di discrezionalità che permette alla corte di deliberare anche altre causa di inammissibilità oltre a quelle stabilite dall’art.75 ricavandole comunque sempre dalle norme costituzionali; la sentenza di ammissibilità deve essere pronunciata entro il 10 febbraio.
DIRITTO: STATO E SOCIETA’
Lo stato è un popolo organizzato su un territorio sotto un unico potere politico sovrano. Per avere uno stato è necessaria la presenza di alcuni elementi fondamentali come: un insieme di persone (il popolo) che stanno su un certo territorio e hanno deciso di darsi un’organizzazione stabile, sottoposta ad un potere d’imperio a fini collettivamente utili.
Gli elementi fondamentali di uno stato solo quindi:
- La sovranità;
- Il popolo;
- il territorio.
Lo stato può essere considerato come:
- Stato comunità: quando indica la società civile che vive su un certo territorio sotto un unico
ordinamento sovrano. La società civile è l’insieme delle persone che costituiscono una
comunità organizzata e si esprime attraverso diverse forme sociali, come famiglia, l’impresa i
sindacati…;
- Stato apparato: quando si vuole designare l’organizzazione complessa che esercita su un
territorio e su un certo popolo, il potere politico sovrano.
Per quanto riguarda lo stato, se ne hanno alcune anticipazioni nell’antichità, ma soltanto nella seconda metà del XVIII secolo comincia a delinearsi il concetto di stato moderno, che è uno stato in cui l’individuo non è più suddito di chi detiene la sovranità, ma è un cittadino con dei diritti e dei doveri. Inoltre in questo tipo di stato si afferma che nulla e nessuno è al di sopra della legge. I caratteri dello stato moderno sono:
- Stato di diritto: stato in cui è la legge è l’elemento centrale al di sopra di tutto, e dev’essere
rispettata sia dai cittadini che dagli organi dello stato. Quindi si ha il principio di legalità: tutti
gli organi dello stato possono esercitare il loro potere solo nei limiti stabiliti dal diritto.
- Stato costituzionale: è uno stato retto dalla costituzione, legge fondamentale che garantisce i
diritti inviolabili del cittadino e definisce l’organizzazione interna dello stato. In Inghilterra il
costituzionalismo si è affermato alla fine del XVII secolo senza la necessità di una costituzione
scritta in quanto il riconoscimento e la garanzia dei diritti fondamentali del cittadino sono
avvenuti attraverso una continua evoluzione del sistema politico. Gli altri stati che hanno
assunto una forma di governo liberale invece, necessitano di una costituzione scritta. Le
prime costituzioni erano di tipo flessibile (cioè potevano essere modificate da una legge
ordinaria) e non erano gerarchicamente superiori ad altre leggi, mentre quelle odierne sono
rigide (possono essere modificate soltanto tramite un procedimento di revisione particolare,
detto revisione costituzionale).
La costituzione italiana del 1 gennaio 1948 è rigida, e la forma repubblicana non può essere
modificata neanche mediante legge costituzionale. La costituzione è la fonte del diritto
gerarchicamente superiore.
- Stato rappresentativo.
Lo stato è formato da 3 elementi fondamentali:
• Sovranità: è il potere dello stato, potere d’imperio originario, esclusivo e incondizionato che spetta allo stato sopra a tutti coloro che ne fanno parte. Lo stato si dice sovrano in quanto ha un potere di comando superiore a quello di ogni altro soggetto. La sovranità è dunque originaria (in quanto sorge con la nascita dello stato stesso), esclusiva (in quanto compete solo allo stato) e incondizionata (in quanto all’interno del territorio nazionale non incontra alcun limite giuridico). La sovranità dello stato si esercita: all’interno (monopolio della forza, ovvero solo lui può utilizzare la forza nei confronti dei propri cittadini, ad esempio può usare carabinieri..etc..) e all’esterno (lo stato è indipendente dagli altri stati). La sovranità ha dei limiti: limiti interni (ha come limite i diritti inviolabili della persona. Non può assumere comportamenti tendenti a sacrificare la libertà individuale dell’uomo e gli altri diritti fondamentali, il rispetto della volontà popolare espressa nelle forme stabilite dalla legge e il rispetto della volontà espressa dagli organi territoriali nei modi e nelle forme stabilite dalla costituzione o dalle leggi ordinarie), e limiti internazionali (partecipando ad organizzazioni internazionali lo stato deve accettare dei limiti di sovranità). La sovranità italiana è democratica: secondo la costituzione la sovranità appartiene al popolo che la esercita nei suoi limiti; si ha una democrazia diretta (referendum, ovvero il potere esercitato direttamente dal popolo) e indiretta (il potere viene esercitato con il diritto di voto che permette ai cittadini di nominare i loro rappresentanti).
• Popolo: insieme di tutti gli individui che hanno la cittadinanza di uno stato. La cittadinanza è uno status che permette all’individuo di avere diritti e doveri (diritti civili e politici, ma anche doveri, come il rispetto allo stato e il pagamento delle tasse). Ogni stato stabilisce come si acquista la cittadinanza, e poiché le regole di acquisto variano da stato a stato può accadere che vi siano soggetti con + di una cittadinanza, e soggetti senza cittadinanza, detti apolidi. Il principio fondamentale che sta alla base dell’acquisto della cittadinanza è quello del diritto per nascita: un soggetto alla nascita acquista la cittadinanza di uno stato in base a 2 criteri; il diritto di sangue (ius sanguinis), ovvero i figli acquistano la cittadinanza dei genitori ovunque sono nati e ovunque risiedano, e il diritto di luogo (ius soli), sono cittadini dello stato tutti coloro che nascono sul suo territorio, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori. In Francia si è sempre adottato il criterio del diritto di luogo, mentre in Germania quello di sangue. In Italia lo stato ha imposto che la cittadinanza può essere acquistata:
• Per nascita: si è cittadini italiani se si nasce da padre o da madre italiani. Lo stato tuttavia ha introdotto lo ius soli nel caso in cui i genitori siano ignoti o apolidi, oppure nel caso in cui il figlio non acquisti la cittadinanza dei genitori in base alla legge dello stato in cui è nato.
• Per adozione: acquista la cittadinanza italiana il minore straniero adottato da un cittadino italiano.
• Per elezione: diventa cittadino italiano per sua scelta:
• Lo straniero o l’apolide di cui almeno un genitore, un ascendente in linea retta di secondo grado, siano cittadini italiani per nascita se: 1. presta il servizio militare in Italia e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana, 2. se assume pubblico impiego alle dipendenze dello stato italiano, anche all’estero e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana, 3. se al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno 2anni in Italia ed entro un anno dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana.
• Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzione fino al raggiungimento della maggiore età, se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno da tale data.
• Per matrimonio: acquista la cittadinanza il coniuge, apolide o straniero, di cittadino italiano purchè risieda legalmente in Italia da almeno 6mesi la momento del matrimonio. In mancanza dell’ultimo requisito la acquista dopo 3anni.
• Per naturalizzazione: può essere concessa con un decreto del presidente della repubblica, sentito il consiglio di stato, su proposta del ministro degli interni:
• Allo straniero o apolide che risieda legalmente in Italia: 1. da almeno 3anni, se ha un ascendente che sia cittadino italiano per nascita o che è nato in italia; 2. da almeno 4anni ed è cittadino di uno stato dell’UE; 3. da almeno 5anni in caso di apolide; 4. da almeno 10anni in tutti gli altri casi.
• Allo straniero che abbia prestato servizio, anche all’estero, per almeno 5anni alle dipendenze dello stato italiano.
Si possono verificare casi in cui una persona abbia + di una cittadinanza.
La cittadinanza si può perdere per: rinunzia (quando il soggetto rinuncia ad una delle sue
cittadinanze per acquistarne un’altra) o per incompatibilità (quando il soggetto presta servizio militare o altri servizi presso uno stato avverso o non riconosciuto dall’Italia). Non si può essere privati della cittadinanza per motivi politici e nessuno può essere costretto all’esilio.
Straniero è colui che ha la cittadinanza di un altro stato. Per quanto riguarda la cittadinanza europea, dal 1993 ai paesi membri dell’UE viene riconosciuta la cittadinanza europea. Essa attribuisce:
• Il diritto di entrare e soggiornare liberamente all’interno del territorio di qualsiasi stato membro;
• Il diritto di voto e di essere votati nelle elezioni comunali dello stato membro nel quale risiedono o lavorano;
• Il diritto di presentare petizioni al parlamento europeo su determinate questioni e il diritto di lamentarsi presso il mediatore europeo dei disservizi o della cattiva amministrazione.
• Il diritto di protezione diplomatica: ad esempio se in Cile non c’è l’ambasciata italiana ci si può recare in quella francese.
Agli stranieri che si trovano sul territorio italiano vengono sempre e comunque riconosciuti i diritti fondamentali dell’uomo. Ma c’è distinzione tra quello europeo e quello extracomunitario: quello europeo viene tutelato dai diritti in materia di cittadinanza europea mentre l’apolide o l’extracomunitario vengono sottoposti ad una disciplina particolare che ne regola la possibilità di entrata e di soggiorno in Italia. La nuova legge del 30 luglio 2002 prevede che per motivi di lavoro, possa entrare in Italia soltanto chi è già in possesso del contratto di lavoro in base al quale ottiene il permesso di due anni. Nel caso in cui perda il lavoro, viene espulso dopo 6mesi. Per i clandestini è prevista l’espulsione immediata: quelli con identità certa vengono trattenuti per 60giorni mentre gli altri vengono intimati di lasciare il paese entro 3gg. E’ possibile regolarizzare collaboratori domestici e badanti che assistono a domicilio anziani e malati. A tutti gli stranieri extracomunitari che chiedono o rinnovano il permesso di soggiorno verranno prese le impronte digitali, tranne a quelli che entrano in Italia per turismo.
L’extracomunitario che entra in Italia deve avere il visto d’ingresso, per un qualsiasi motivo, e per potervi soggiornare deve avere un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura: il rilascio di questo visto presuppone che lo straniero sia in possesso della somma necessaria per soggiornare in Italia. La durata del permesso varia a seconda della motivazione per la quale l’extracomunitario ha intenzione di soggiornare in Italia e può essere rifiutato qualora non siano soddisfatte le condizioni e i requisiti previsti dalla legge.
Lo straniero non in possesso del permesso di soggiorno o al quale è stato revocato o non rinnovato risiede in Italia illegalmente ed è soggetto all’espulsione. Non possono essere espulsi:
• Gli stranieri verso uno stato dove possano essere soggetto di persecuzioni;
• I minori;
• I titolari di carta di soggiorno;
• I conviventi con parenti, entro il 4gr o con il coniuge di nazionalità italiana;
• Le donne in stato di gravidanza nei sei mesi successivi al parto e il coniuge nello stesso arco di tempo.
L’extracomunitario entrato comunque in Italia può chiedere asilo politico, qualora nel paese d’origine gli sia impedito l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla costituzione italiana.
Lo stato è un concetto giuridico mentre la nazione è un concetto che indica un insieme di persone che hanno in comune valori storico-culturali, oltre che etnici e politici; come la cittadinanza indica l’appartenenza a un certo stato in base a norme precise, la nazionalità indica l’appartenenza di una persona a una collettività in cui si riconosce e si identifica.
Si può essere quindi cittadini di uno stato ma appartenere ad una nazione diversa: si hanno quindi stati uninazionali (in cui i cittadini hanno tutti la stessa nazionalità: hanno la coscienza di appartenere per storia, lingua, religione, cultura e tradizioni alla stessa nazione) e plurinazionali (in cui i cittadini appartengono a nazioni diverse).
Non sempre un individuo che appartiene ad una comunità diversa dal punto di vista linguistico, religioso, culturale e storico può essere di una nazione diversa da quella in cui è cittadino; in questo caso si parla di etnia, che è simile al concetto di nazione ma manca l’idea di appartenenza a una nazione diversa. Quando le etnie rappresentate all’interno di un popolo sono numerose si parla di stati multietnici. Negli stati meno compositi dal punto di vista etnico esistono spesso minoranze etniche: ossia gruppi sociali che all’interno di uno stato si identificano peculiarmente attraverso la razza, la religione, la lingua, a cui si accompagna spesso una diversa coscienza nazionale.
La costituzione italiana afferma che la repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche: l’Italia infatti è uno stato uninazionale con minoranze etniche, che si trovano in particolare in regioni frontaliere come il Friuli-Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige e la Valle d’Aosta.
• Il territorio: lo stato deve avere un suo territorio definito da confini e separato da quello di ogni altro stato, sul quale esercita la propria sovranità. Quando i confini tra gli stai non sono definiti in modo rigoroso si possono avere rivendicazioni di territorio da entrambe le parti che si possono risolvere tramite accordi o trattati oppure tramite lotte sanguinose. Il territorio di uno stato comprende:
• La terraferma: delimitata da confini che possono essere naturali (fiumi, montagne) e storicamente consolidati o artificiali (stabiliti da trattati internazionali);
• Il mare territoriale: comprende la fascia di mare costiero entro cui lo stato esercita la sovranità. Tale fascia tende ad essere fissata a una distanza massima di 12miglia dalla costa. Oltre il limite delle acque territoriali si estende il mare aperto su cui tutti possono esercitare la propria sovranità e su cui valgono le norme del diritto internazionale.
• Lo spazio atmosferico sovrastante la terraferma e il mare territoriale ad esclusione dello spazio extratmosferico: entro questo spazio lo stato ha il diritto di impedire a qualsiasi aereo di sorvolare il proprio territorio senza il suo consenso. Mentre lo spazio extratmosferico non appartiene a nessuno e può essere percorso liberamente da satelliti o emissioni satellitari;
• Il sottosuolo nei limiti della sua effettiva utilizzabilità (riveste una particolare importanza per quanto riguarda le risorse minerarie);
• Il territorio fluttuante, dove la sovranità dello stato si esercita sugli aerei e sulle navi mercantili in viaggio in alto mare e sul cielo sovrastante, e sulle navi o sugli aerei militari ovunque si trovino. In questi casi si parla di extraterritorialità.
L’immunità territoriale si ha quando una porzione dello stato risulta parzialmente priva della sua podestà d’imperio. (Es: ambasciate, sedi diplomatiche straniere) In questo caso lo stato non può esercitare la sua sovranità senza il consenso dell’agente diplomatico che vi risiede.
Lo stato è un ente astratto e originario, in quanto non deriva i suoi poteri da alcun altro soggetto, che nel modo di agire e di presentarsi si manifesta come una persona giuridica: quindi è titolare di diritti e doveri e può compiere atti giuridici. E’ la più importante persona giuridica in quanto lo è sin dall’origine, mentre gli altri enti pubblici o privati necessitano del suo riconoscimento prima di diventarlo. Lo stato tuttavia deve essere riconosciuto soggetto di diritto nei rapporti internazionali da parte degli altri stati. Per perseguire i suoi fini (difesa, ordine pubblico, amministrazione della giustizia, giustizia sociale, sviluppo eco e culturale etc) agisce mediante i propri organi, o vero i soggetti che, ciascuno nell’ambito della propria competenza, sono autorizzati ad agire in suo nome e per conto, disponendo del suo patrimonio, emanando leggi, firmando trattati internazionali. Questi organi possono essere distinti a seconda della composizione, delle loro funzioni, di come vengono costituiti, della rilevanza costituzionale e dell’estensione territoriale della loro competenza.
In base alla composizione:
• Organi individuali (monocratici, formati da una singola persona che può agire in nome dello stato. Es: presidente della repubblica) e collegiali (formati da + persone fisiche che esprimono congiuntamente la volontà dell’organo. Es: camera dei deputati, consiglio dei ministri, corte costituzionale);
• Organi semplici (costituiscono un’unità inscindibile. Es: presidente della repubblica, prefetto, ministri) e organi complessi (formati da + organi come il governo che è formato dal presidente del consiglio + consiglio dei ministri).
In base alle funzioni: organi legislativi, giudiziari, esecutivi, amministrativi.
In base a come vengono costituiti:
• Organi politici: devono prendere tutte le decisioni che interessano la collettività e i cui membri negli stati democratici sono elette direttamente o indirettamente dal popolo (parlamento, governo, presidente della Repubblica);
• Organi burocratici: che eseguono quanto predisposto dagli organi politici e vengono reclutati per concorso (polizia, scuole, prefetti…)
In base al grado di costituzionalità (ossia il rilievo dato dalla costituzione ai loro poteri):
• Organi costituzionali: organi a cui vengono affidati i poteri fondamentali dello stato (legislativo, esecutivo, giurisdizionale) e sono organizzati in base a quanto stabilito dalla costituzione. Sono: parlamento, governo, presidente della repubblica, corte costituzionale. E’ esclusa la magistratura in quanto non può essere definita un organo perché non ha un unico vertice, ma un ordinamento a cui è affidato il potere giurisdizionale. Sono indipendenti l’uno dall’altro.
• Organi di rilievo costituzionale: che non partecipano alla funzione politica e sono soltanto individuati e non disciplinati dalla costituzione che demanda al legislatore ordinario la regolamentazione della loro attività. Es: consiglio di stato, corte dei conti e il consiglio supremo di difesa;
• Organi non costituzionali: che hanno un’importanza minore e sono dipendenti dagli altri (prefetti, questori, cariche militari).
A seconda dell’estensione territoriale della loro competenza:
• Organi centrali: competenza su tutto il territorio dello stato (presidente repubblica, parlamento, corte costituzionale..);
• Organi locali: competenza limitata a una parte del territorio (sindaci, prefetti, tribunali..).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Il presidente della Repubblica è il capo dello stato e rappresenta l’unità nazionale: è al vertice dell’organizzazione statale e si trova in una posizione di parità e di indipendenza rispetto agli altri organi dello stato. Infatti il PdR non è capo di alcuno specifico potere ma partecipa in modi diversi a tutti e tre i poteri; rappresenta inoltre tutto il popolo italiano ed è l’effettivo custode e garante dei principi fissati dalla costituzione.
Elezione, carica, e supplenza del capo dello stato
Il PdR è eletto dal parlamento in seduta comune: alle elezioni partecipano anche tre delegati per ogni regione eletti dai rispettivi consigli regionali, ad eccezione della Valle d’Aosta che ne elegge uno solo. Si tratta di un’elezione indiretta per cui il presidente può essere definito un rappresentante indiretto del popolo. La presenza dei delegati regionali serve per assicurare la rappresentanza delle minoranze che trovano espressione solo nei consigli regionali: la loro partecipazione è comunque essenzialmente simbolica.
Requisiti per l’elezione a presidente
Può essere eletto PdR ogni cittadini che abbia compiuto i 50anni di età e goda dei diritti civili e politici.
Convocazione dell’assemblea elettiva
Per procedere all’elezione, il presidente della camera dei deputati deve convocare a Montecitorio i parlamentari e i rappresentanti regionali 30gg prima della scadenza del mandato presidenziale, al fine di eleggere se possibile il nuovo capo dello stato prima dello scadere del mandato del precedente. In alcuni casi è però previsto che l’assemblea elettorale sia convocata con un termine di solo 15gg; ciò avviene quando vi è interruzione anticipata del mandato presidenziale per morte, dimissioni o altri impedimenti permanenti. Se le camere sono sciolte o mancano meno di 3mesi alla loro cessazione, l’elezione ha luogo entro 15gg dall’insediamento delle nuove camere e nel frattempo sono prorogate le funzioni del presidente in carica.
Modalità delle votazioni
Le camere eleggono il presidente in seduta comune e la votazione avviene a scrutinio segreto; non è prevista la presentazione di candidature ufficiali per evitare che una persona risulti candidata di una certa formazione politica. Si cerca così di assicurare con chiarezza la funzione di rappresentante dell’unità nazionale; in realtà i partiti, in via informale, propongono i loro candidati e cercano di accordarsi prima delle votazioni.
Maggioranze per l’elezione
Risulta eletto presidente colui che raggiunge una maggioranza di non meno di 2/3 dei voti nelle prime tre votazioni: se alla fine della terza votazione nessuno è riuscito a conseguirla, dalla quarta in poi è sufficiente la maggioranza assoluta dell’assemblea e le votazioni proseguono finchè non si raggiunga tale quorum.
Entrata in carica
Una volta eletto il PdR deve prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della costituzione davanti al parlamento in seduta comune. La sua carica dura sette anni dalla data del giuramento ed è immediatamente rieleggibile anche se ciò non si è mai verificato. La durata della carica è molto lunga per favorire l’assunzione della posizione di imparzialità che gli è riconosciuta dalla costituzione; al termine del suo mandato il presidente uscente diventa di diritto senatore a vita.
Prerogative economiche
Al PdR sono garantite alcune prerogative economiche comprendenti un assegno personale e una dotazione patrimoniale: l’assegno personale è oggi di circa 250milioni annui, e della dotazione patrimoniale fanno parte il Quirinale e altri beni patrimoniali situati in diverse regioni d’Italia oltre ad uno stanziamento annuale in denaro per le spese di rappresentanza.
Incompatibilità
La carica di PdR è incompatibile, data la delicatezza dell’incarico che egli è chiamato a svolgere, con qualsiasi altra carica pubblica o privata.
Supplenza
In caso di impedimento temporaneo del PdR le sue funzioni sono svolte dal presidente del senato che assume temporaneamente la carica di capo dello stato. Per quanto riguarda la discussione relativa all’assenza per ferie come impedimento temporaneo si ritiene che il presidente in ferie o in viaggio all’estero possa sempre e comunque interessarsi della cosa pubblica utilizzando se necessario i diversi canali diplomatici. In passato alcuni PdR hanno adottato una via intermedia affidando in tali casi al presidente del senato una supplenza temporanea parziale e cioè limitata al territorio nazionale. Il presidente del senato assume temporaneamente le funzioni di capo dello stato anche in caso di impedimento permanente del PdR (morte, dimissioni, destituzione) e precisamente finchè le camere non abbiano proceduto entro 15gg ad eleggere il nuovo PdR.
Poteri e atti del Presidente della Repubblica
Il capo dello stato è un organo a competenza speciale ed esprime un potere presidenziale che varia di volta in volta. Gli atti del PdR si distinguono a seconda del potere presidenziale in:
• Atti deliberati da organi diversi: i + importanti sono quelli governativi o ministeriali, cioè atti il cui contenuto è deciso dal governo o da altra autorità amministrativa ed emanati dal capo dello stato: essi sono la maggioranza. Il PdR svolge nei loro confronti solo una funzione di controllo e di tutela della costituzione. (es: ratifica dei trattati internazionali).
• Atti di iniziativa presidenziale o propriamente presidenziali: il contenuto di essi è deciso autonomamente dal PdR. Essi sono sottoposti a controfirma del ministro competente che assicura unicamente una forma di controllo del governo sugli atti del PdR: essa è un atto dovuto in quanto il ministro non la può rifiutare. Rientrano in questa categoria: la nomina dei 5 senatori a vita, di 5 giudici costituzionali, il veto sospensivo sulle leggi, l’invio di messaggi alle camere (con cui il presidente fa presente al parlamento una serie di esigenze e ne auspica l’attuazione in via legislativa o sottolinea il valore di certe ricorrenze). I messaggi alle camere devono essere inviati in forma scritta ad entrambe le camere che possono decidere di discuterli o di non discuterli e anche di inviare una risposta al presidente. Un altro tipo di messaggio è quello di insediamento pronunciato nel momento del giuramento di fronte al parlamento. Un messaggio non può mai riguardare la linea politica della maggioranza ma può servire per controllare l’attività del governo, seppure solo sotto il profilo della legittimità e dell’opportunità costituzionale degli atti da questo compiuti.
• Atti complessi: sono quelli il cui contenuto è concordato dal PdR con il governo. Il ruolo del PdR rimane in tal caso preminente ma la controfirma ministeriale non è un atto dovuto e può anche essere negata. Rientrano in questa categoria il decreto di nomina del presidente del consiglio e lo scioglimento anticipato delle camere. Il decreto di nomina del presidente del consiglio rappresenta la conclusione di un procedimento di formazione del governo: la scelta della persona da nominare è del PdR che però non è libero di designare chiunque in quanto deve tenere conto delle indicazioni provenienti dai capigruppo parlamentari e dai partiti. La persona da lui nominata deve infatti passare al vaglio del parlamento che, concedendo o meno la fiducia, può confermare o non confermare la scelta fatta dal PdR. Lo scioglimento anticipato delle camere come quello alla loro scadenza sono atti che competono al PdR ma mentre il secondo è un atto dovuto, il primo è un atto che riguarda un momento di particolare crisi del parlamento e che richiede particolare attenzione e ponderazione. I presupposti per lo scioglimento anticipato delle camere si pensa possano essere genericamente il mancato funzionamento delle camere o la loro reiterata e dimostrata incapacità di formare maggioranze. L’iniziativa può promanare dal governo o anche direttamente dal PdR ma in ogni caso è sempre al PdR che compete la decisione ultima. PdR ha costituzionalmente l’obbligo di sentire i pareri dei presidenti delle due camere ma le loro osservazioni non sono vincolanti. La controfirma del presidente del consiglio, che non è un atto dovuto, manifesta il coinvolgimento del governo in una situazione politica definita e quindi non modificabile.
• Atti non controfirmati: si tratti di atti per i quali non è richiesta alcuna controfirma ministeriale e che perciò promanano unicamente dalla volontà del PdR senza neppure la necessità del coinvolgimento formale del governo. Sono da ritenersi tali: le dimissioni del presidente, quelli che il presidente firma in qualità di componente di altri organi e i messaggi orali. Si tratta di messaggi frutto di una generica e generale facoltà del PdR di esternare le proprie opinioni (potere di esternazione): ad esempio i messaggi alla nazione, i discorsi pubblici.
Gli atti del PdR secondo le diverse funzioni dello stato
Potere legislativo
• Convoca le camere in seduta straordinaria;
• Indice le elezioni delle camere e ne fissa la prima riunione;
• Nomina 5senatori a vita;
• Scioglie le camere;
• Promulga le leggi;
• Può rinviare le leggi alle camere;
• Indice i referendum popolari.
Potere esecutivo
• Ha il comando delle forze armate, presiede il consiglio supremo di difesa e dichiara la guerra deliberata dalle camere;
• Nomina il presidente del consiglio e i ministri;
• Nomina nei casi indicati dalla legge i funzionari dello stato;
• Emana i decreti legge, i decreti legislativi, e i regolamenti;
• Autorizza il governo a presentare i disegni di legge al parlamento;
• Concede le onorificenze della repubblica;
• Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali (previa autorizzazione delle camere quando occorre);
• Scioglie nei casi previsti dalla costituzione i consigli regionali
Potere giudiziario
• Presiede il consiglio superiore della magistratura;
• Può concedere la grazia e commutare le pene.
Per quanto riguarda il potere giudiziario si tratta di poteri residuali in quanto durante il periodo monarchico facevano parte delle prerogative del sovrano. La grazia è un provvedimento individuale di clemenza, concessa su istanza dell’interessato o di un suo congiunto, con il quale una pena viene condonata in tutto o in parte o commutata in un’altra meno grave. Si dice che la grazia cancella la pena ma non il reato, nel senso che l’interessato sarà sempre considerato colpevole di quel certo reato anche se non ne subisce la sanzione prevista. La grazia si distingue in:
• Indulto: è un atto di clemenza generale previsto per un determinato reato (interessa quindi un insieme di individui) che comunque continua ad essere considerato tale: anche in questo caso si cancella la pena ma non il reato;
• L’amnistia è un provvedimento di clemenza generalizzato che estingue anche il reato purchè questo non comporti una pena superiore a quella stabilita nel provvedimento stesso e non rientri nei reati che sono esplicitamente esclusi; con l’amnistia si ha quindi l’assoluzione di tutti coloro che sono imputati in un processo per uno dei reati coperti da amnistia ovvero la cessazione della pena per coloro per i quali vi è già stata una sentenza definitiva di condanna.
Alla corte costituzionale
• Nomina 5 giudici della corte.
La responsabilità del PdR
Sotto il profilo costituzionali si hanno 2 forme di responsabilità rilevanti:
• La responsabilità politica: è quando il comportamento di chi agisce va valutato secondo parametri di opportunità, e le sanzioni applicabili riguardano solo il rapporto tra colui che ha compiuto l’atto e l’ufficio per il quale il soggetto agisce (la sanzione può andare dalla rimozione o destituzione della carica, alla censura politica). La responsabilità politica a sua volta si distingue in:
• Responsabilità diffusa: è quella che il titolare di una determinata carica politica ha nei confronti di una generalità di persone che non hanno però verso di lui uno specifico e diretto potere di applicare una sanzione ma + semplicemente una diretta capacità di influenzare i propri comportamenti e quelli di altri organi competenti a rimuoverlo dalla carica. E’ quello che viene chiamato diritto di critica che appartiene alla generalità dei cittadini nei confronti del titolare di una carica pubblica.
• Responsabilità istituzionalizzata: è quella che si ha verso determinati organi che hanno uno specifico e diretto potere sanzionatorio nei confronti del titolare di una certa carica.
• La responsabilità giuridica si ha invece quando un determinato atto p valutabile secondo nome giuridiche precise, ed è quindi sottoponibile alle sanzioni proprie dell’ordinamento giuridico, cioè a quelle civili penali e amministrative.
Nel nostro ordinamento costituzionale il capo dello stato è soggetto sia alla responsabilità politica sia a quella giuridica ma entro determinati limiti e in modi particolari; per quanto riguarda la responsabilità politica il PdR è sottoposto solo alla responsabilità politica diffusa. Poiché la sovranità appartiene al popolo la libertà di critica dei cittadini è pienamente garantita purchè non leda interessi e diritti del capo dello stato. Dal punto di vista penale gode in effetti di una tutela particolare in quanto sono puniti con pene alquanto elevate i reati di attentato alla sua vita o alla sua libertà personale e quelli di offesa al suo onore e al suo prestigio. Per quanto riguarda la responsabilità giuridica il PdR non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni tranne che per alto tradimento o attentato alla costituzione: si può considerare alto tradimento la violazione dell’obbligo di fedeltà alla repubblica e attentato alla costituzione l’attività diretta a modificare in modo illegale il regime politico-costituzionale o a violare i principi fondamentali della costituzione. Nel caso di uno di questi reati il PdR deve essere messo in stato di accusa dal parlamento in seduta comune e giudicato dalla corte costituzionale, che in tale ipotesi si riunisce con una composizione allargata: ai giudici ordinari si aggiungono 16 cittadini estratti a sorte da elenco compilato ogni 9anni dal parlamento in seduta comune.
Controfirma ministeriale
Il PdR esclusi i due reati speciali, non può essere messo sotto accusa in quanto è irresponsabile per quel che riguarda le conseguenze giuridiche civili, amministrative e pensali di tutti gli atti compiuti come capo dello stato. Nessun atto del PdR è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti che ne assumono la responsabilità.
LA COSTITUZIONE
Vi sono 2 concetti della parola costituzione:
• Si può intendere l’organizzazione dello stato nel qual caso tutti gli ordinamenti statali, per il solo fatto di esistere, hanno una costituzione;
• La costituzione è la legge fondamentale che contiene una serie di regole che stanno alla base dell’ordinamento giuridico dello stato e riguardano tutti gli individui e tutti gli organi dello stato stesso. Essa riconosce e garantisce i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini e stabilisce, seguendo determinati principi, come sono organizzati i poteri dello stato.
Di norma le costituzioni contemporanee sono scritte e hanno rappresentato il passaggio dallo stato assoluto allo stato liberale in seguito alle rivoluzioni del XVIII e XIX secolo: fa eccezione la Gran Bretagna che non ha una costituzione scritta.
La costituzioni sono:
• Formali: quando fa riferimento ad un testo scritto si parla di una costituzione formale cioè del testo originario e delle sue successive modifiche formali;
• Materiali o sostanziali: insieme di norme che operano nella realtà in base ad un’evoluzione (positiva o negativa) anche consuetudinaria, o dovuta a convenzioni costituzionali o modifiche tacite, ma entrate nell’uso.
Le costituzioni possono essere in base alle procedure previste per modificarle:
• Rigide: quando sono modificabili solo con un procedimento + complesso (aggravato) rispetto a quello previsto per le leggi ordinarie;
• Flessibili: quando sono modificabili tramite legge ordinaria.
In base al modo in cui sono venute a esistere:
• Concesse: sono costituzioni emanate direttamente da chi gestisce il potere;
• Votate: sono approvate dal popolo attraverso lo strumento del referendum oppure con il voto di un organo rappresentativo del popolo come l’assemblea costituente.
In base al loro contenuto:
• Liberali: si conformavano ai principi del liberismo e sancivano i diritti fondamentali dei cittadini ma non prevedevano l’intervento dello stato per renderli effettivi. Esse prevedevano soltanto il diritto di voto per censo e alfabetizzazione quindi non potevano essere definite democratiche;
• Sociali e democratiche: prevedono e tutelano i diritti fondamentali dei cittadini, legittimano l’intervento dello stato in campo economico-sociale ed è previsto il suffragio universale maschile e femminile.
In base all’ampiezza del testo:
• Brevi: contengono soltanto le norme sull’organizzazione dello stato e l’elencazione dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini (800);
• Lunghe: comprendono anche disposizioni soprattutto in materia economica-sociale.
Storia costituzionale dell’Italia
La storia della costituzione italiana affonda le sue radici ai tempo della rivoluzione francese e delle conquiste napoleoniche.
La prima costituzione dello stato italiano è lo statuto albertino, concesso da Carlo Alberto nel 1848 al Regno di Sardegna, mantenuto in vigore anche dopo la proclamazione del Regno d’Italia. L’8 febbraio 1848 il re carlo alberto emanò un proclama in 14 articoli in cui venivano enunciati i principi fondamentali del nuovo sistema di governo rappresentativo ispirato alla costituzione francese del 1830 e a quella belga del 1831.
Tale ordinamento ha trovato una formale consacrazione in un documento articolato chiamato statuto che divenne la costituzione del regno di sardegna: lo stato configurava in una forma di governo costituzionale puro caratterizzato da:
• Il sovrano era il capo dello stato con ampi poteri ed era anche capo dell’esecutivo con il compito di nomina e revoca dei ministri, e inoltre interveniva nel potere legislativo e giudiziario;
• Il parlamento era formato da due camere di cui solo la camera dei deputati era rappresentativa anche se eletta a suffragio maschile limitato per censo e alfabetizzazione, mentre il senato si componeva di membri nominati a vita dal re e in numero illimitato. Alle due camere era affidato il potere legislativo, ma il re partecipava al procedimento di formazione delle leggi, sia mediante l’esercizio dell’iniziativa legislativa, sia sanzionando e promulgando le leggi approvate dal parlamento. Il veto del re all’emanazione di una legge era definitivo.
• I magistrati erano considerati come pubblici funzionari a cui venivano riconosciute limitate garanzie di autonomia. Al ministro guardasigilli (grazia e giustizia) era affidato il potere di emanare provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati. Il pubblico ministero inoltre divenne il rappresentante esecutivo sotto la direzione del ministero.
Lo statuto inoltre prefigurava uno stato confessionale in cui:
• I diritti e le principali libertà erano riconosciute in modo generico e la legge poteva limitarne l’esercizio senza modificare lo statuto.
Era una costituzione flessibile.
Evoluzione del sistema costituzionale
Il sistema costituzionale nato con lo statuto albertino subi una rapida evoluzione in quanto nonostante non prevedesse nulla in merito al rapporto governo-parlamento già il primo governo presieduto da Cesare Balbo si dimise dopo che la camera dei deputati aveva respinto un suo emendamento sulla legge relativa all’annessione delle province lombarde. Si ebbe quindi la trasformazione da monarchia costituzionale a monarchia parlamentare in virtù di prassi consuetudinarie. In cui:
• Presidente del consiglio e ministri continuavano ad essere nominati dal re ma rimanevano in carica solo se ottenevano la fiducia del parlamento diventando così espressione della maggioranza politica che di volta in volta si formava in parlamento.
Le funzioni del re intanto si stavano trasformando da funzioni politiche decisionali in funzioni puramente formali.
• Nel 1848 il sistema di voto era maggioritario mentre il diritto di voto era limitato per censo;
• Nel 1882 il diritto di voto spettava ai maschi esclusi gli analfabeti;
• Nel 1912 suffragio universale maschile esclusi analfabeti sotto i 30anni;
• Nel 1919 suffragio universale maschile per tutti gli uomini dai 21anni.
Dalla caduta del fascismo al referendum costituzionale
Il 25 luglio del 43 il gran consiglio del fascismo destituì Mussolini dalla carica di capo del governo, e il comando del paese fu attribuito alla corona secondo quanto disposto dallo statuto.
Il re Vittorio Emanuele III dopo aver fatto arrestare Mussolini, nominò capo del governo il maresciallo Badolio che tramite un decreto mise fuori il partito fascista e si impegnò di indire le nuove elezioni alla fine della guerra nel tentativo di restaurare il regime liberale esistente prima del fascismo.
Dopo l’armistizio del 8 settembre 43 nell’italia settentrionale e centrale i fascisti mediante l’aiuto dei tedeschi, diedero vita alla repubblica di Salò: si trattava tuttavia di un governo locale.
Contro la Repubblica di Salò e l’occupazione nazista le forze antifasciste avevano intanto organizzato la resistenza partigiana che aveva al suo vertice il Comitato di liberazione nazionale (Cln) formato dai rappresentanti dei 6 partiti antifascisti: partito d’azione, comunista, socialista, liberale, democrazia cristiana e democrazia del lavoro.
Con il patto di Salerno, stipulato tra il Cln e la monarchia si decise di dare vita ad un regime politico transitorio: questo patto prevedeva di rimandare la scelta tra monarchia e repubblica dopo la fine della guerra e la formazione del governo composto dai 6 partiti antifascisti con a capo Ivanoe Bonomi. La condizione di tale patto era il ritiro del re a vita privata in quanto troppo compromesso con il regime e la nomina del figlio Umberto a luogotenente del regno.
Il 25 aprile 45 si concluse la guerra, scomparve la repubblica di Salò e il nuovo governo Parri assunse la rappresentanza di tutto il popolo italiano. Il 16 marzo 46 fu stabilito con un decreto che la questione istituzionale sarebbe stata risolta con un referendum indetto il 2 giugno del 46. Intanto il 9 maggio 46 Vittorio Emanuele III abdicò a favore del figlio Umberto che divenne re d’Italia.
Il 2 giugno 46 insieme al referendum istituzionale fu fatta anche la votazione per l’elezione dell’assemblea costituente che ebbe l’incarico di redigere la nuova costituzione; per la prima volta si ebbe il suffragio universale maschile e femminile. Il risultato del referendum fu favorevole alla repubblica per cui il re Umberto dovette partire per l’esilio. Per quanto riguarda l’assemblea costituente vinse la democrazia cristiana, il partito socialista e comunista.
L’assemblea costituente elesse capo provvisorio dello stato italiano Enrico De Nicola: egli promulgò la costituzione italiana che entrò in vigore il 1 gennaio 48. Essa si compone di 139 articoli e 18 disposizioni transitorie e finali. L’assemblea costituente si sciolse 3 mesi dopo nell’aprile del 48 e si svolsero le elezioni per la camere dei deputati e del senato. Il 12 maggio successivo le camere in seduta comune elessero il primo presidente della repubblica: Luigi Einaudi.
La costituzione repubblicana
La nostra è una costituzione programmatica in quanto mira anche a definire alcuni indirizzi per il cui conseguimento è necessaria l’emanazione di leggi ordinarie. Ad esempio nelle materie inerenti l’economia e l’organizzazione sociale è stato dettato un vero e proprio programma che deve essere realizzato con una serie di scelte legislative.
Le caratteristiche della costituzione repubblicana:
• Il potere del presidente della repubblica risulta ampliato rispetto a quello puramente rappresentativo di un capo di stato parlamentare: esso pur non essendo + capo dell’esecutivo è comunque una figura di rilievo politico;
• Sono stati introdotti nuovi organi quali: la corte costituzionale con il compito di controllare la legittimità costituzionale delle leggi, il consiglio superiore della magistratura con il compito di assicurare l’indipendenza della magistratura;
• Vengono riconosciute numerose autonomie locali quali le regioni, i comuni e le province;
• Si prevede l’intervento dello stato al fine di rendere effettivi i diritti e le libertà dei cittadini, per questo motivo la costituzione è definita sociale;
• Si prevede il ricorso al referendum;
• Si prevede un procedimento particolarmente complesso per attuare modifiche costituzionali, a causa della rigidità della costituzione.
Il testo della costituzione si comprende di:
• Principi fondamentali: contengono un complesso di norme che stanno alla base di tutte le norme contenute nella costituzione;
• Diritti e doveri dei cittadini: in questi articoli si prende in considerazione il rapporto tra lo stato e i cittadini. La parte prima è a sua volta suddivisa in 4 titoli: rapporti civili, etico-sociali, economici, politici;
• Ordinamento della repubblica: si tratta dell’organizzazione dei poteri pubblici. La parte seconda è divisa in: il parlamento, il presidente della repubblica, il governo, la magistratura, le regioni le province e i comuni, le garanzie costituzionali;
• Disposizioni transitorie e finali: sono disposizioni introdotte per favorire il passaggio alla nuovo forma di governo e al nuovo ordinamento, quindi il loro valore è di norma solo temporaneo.
Evoluzione costituzionale dal dopoguerra ai giorni nostri
Una volta entrata in vigore, occorreva rendere operativa la costituzione attuando con l’emanazione di leggi ordinarie ciò che era contenuto nella costituzione.
I ritardi nell’attuazione della costituzione
La rottura dell’equilibrio realizzatosi durante l’assemblea costituente tra i vari partiti ha avuto come effetto immediato la ritardata attuazione di alcuni istituti e organi previsti dalla costituzione a causa di contrasti sorti tra forze politiche che non erano + partecipi della stessa linea di indirizzo politico.
L’UNIONE EUROPEA
L’Ue è un’organizzazione sopranazionale dotata di un suo ordinamento giuridico e formata da 15 stati. La sua funzione fondamentale è l’integrazione economica e politica degli stati membri.
Essa ha origine negli anni 50 con l’accordo di sei dei 15 stati oggi appartenenti. L’idea di un’organizzazione sopranazionale degli stati d’europa ha trovato una prima applicazione concreta con la nascita dopo la seconda guerra mondiale delle 3 comunità: Ceca, Euratom e Cee, creata nell’intento di porre un potere europeo in grado di gestire settori nei quali si riteneva che l’azione comune fosse + efficace di quella svolta dai singoli stati.
La Ceca nasce nel 1951 ed è la comunità del carbone e dell’acciaio, alla quale hanno aderito sei stati (Italia, Germania, Francia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo). Questi stessi sei stati nel 57 hanno dato origine con il trattato di Roma altre due comunità: la comunità europea per l’energia atomica e la comunità economica europea. La Cee si è posta però, a differenza delle altre obiettivi di carattere generale cioè di garantire la libera circolazione di merci, servizi, persone. Le tre comunità si diedero poi istituzioni in parte comuni che nel 93 con la nascita dell’Ue divennero le istituzioni dell’Ue.
Le successive adesioni
Nel 73: entrano Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca e si ha anche avuto un approfondimento dei compiti della comunità attraverso la realizzazione di nuove politiche sociali regionali e ambientali.
Nel 81-86 diventano 12 i paesi: entrano Grecia, Spagna e Portogallo. Si è rafforzato il versante meridionale della comunità e si è arrivati alla necessità di ridurre la disparità di sviluppo economico tra i 12.
Nel 93-95 diventano 15: Svezia, Finlandia e Austria.
Le tappe dell’integrazione europea
Atto unico europeo: nel 1987 è stato introdotto tale atto unico di revisione del trattato di Roma che ne definiva obiettivi e strumenti per trasferire poteri dal livello nazionale a quello europeo e poneva le premesse per la creazione di un mercato unico europeo con l’abolizione delle frontiere tra gli stati membri.
Trattato di Maastricht: firmato nel 92 ed entrato in vigore nel 93, si fonda su 3 pilastri:
• 1 pilastro: la comunità europea. Con questa denominazione si è voluta togliere la connotazione tipicamente economica della Cee. Della CE fanno parte anche l’Euratom e la Ceca e tutte le decisioni sono prese a livello comunitario;
• 2 pilastro: la politica estera e la sicurezza comune. L’UE intende sviluppare una politica estera e rafforzare la sicurezza comune nell’intento di difendere gli interessi generali e dei singoli paesi al mantenimento della pace. Le decisioni sono prese in riunioni intergovernative tra i rappresentanti dei paesi membri;
• 3 pilastro: la cooperazione nel campo della giustizia e degli affari interni. Si tratta del settore relativo alla politica dell’immigrazione e al diritto d’asilo nei confronti di cittadini di paesi terzi e alla lotta contro il traffico degli stupefacenti e la criminalità organizzata internazionale. Le decisioni vengono prese come nel caso della Pesc.
Trattato di Amsterdam: firmato dai paesi membri nel 97 ed entrato in vigore nel 99, ha modificato alcune disposizioni del trattato di Maastricht senza modificarne i pilastri e ha rafforzato poteri del parlamento europeo.
Trattato di Nizza: stipulato nel dicembre 2000 ha adottato alcuni importanti provvedimenti. Esso prevedeva in particolare, che una volta realizzata la maxi-unione di 27 stati i deputati europarlamentari passassero da 626 a 732, attribuendo il numero max di deputati alla Germania e il numero min a Malta. Inoltre la composizione della commissione europea sarà aumentata fino ad un max di 27 membri, uno per paese, e quindi si avranno + possibilità di decisioni prese a maggioranza (riduzione del diritto di veto).
Con questo trattato è inoltre stata adottata anche la carta dei diritti dell’unione europea: essa però non ha valore precettivo per cui gli stati membri non hanno l’obbligo di uniformarsi a essa.
A Laeken nel 2001 è stata varata una convenzione che dovrebbe designare la struttura che dovrà avere la Ue quando si avrà l’ammissione dei primi dieci candidati. Gli obiettivi della convenzione sono:
• riformare le istituzioni definendo una nuova ripartizione di competenze tra Ue e stati membri;
• lavorare alla revisione dei trattati;
• elaborare un trattato costitutivo per l’Europa.
La convenzione è formata da: 1 presidente, 2vice, 15 rappresentati dei governi degli stati membri, 30membri dei parlamenti nazionali, 16 membri del parlamento europeo, 2 rappresentanti della commissione europea, e 39 membri senza diritto di voto dei paesi candidati a entrare nell’UE.
Cittadinanza europea
Per quanto riguarda la cittadinanza europea, dal 1993 ai paesi membri dell’UE viene riconosciuta la cittadinanza europea. Essa attribuisce:
• Il diritto di entrare e soggiornare liberamente all’interno del territorio di qualsiasi stato membro;
• Il diritto di voto e di essere votati nelle elezioni comunali dello stato membro nel quale risiedono o lavorano;
• Il diritto di presentare petizioni al parlamento europeo su determinate questioni e il diritto di lamentarsi presso il mediatore europeo dei disservizi o della cattiva amministrazione.
• Il diritto di protezione diplomatica: ad esempio se in Cile non c’è l’ambasciata italiana ci si può recare in quella francese.
Le competenze dell’UE
Le competenze dell’Ue sono contenute nel trattati europei. Fin dalla sua origine le sono state assegnate la gestione di alcune politiche comuni a tutti gli stati membri come la politica agricola, la politica della pesca e il commercio internazionale tra l’UE e il resto del mondo. Lo scopo di tali politiche è la realizzazione di un mercato unico che consenta la libera circolazione delle merci, delle persone dei servizi e dei capitali in tutta l’Ue. Nel corso degli anni le sono state attribuite nuove competenze: quindi oggi l’UE interviene anche in settori come la protezione dell’ambiente, la ricerca e lo sviluppo delle tecnologie, la protezione dei consumatori e della salute pubblica, l’istruzione le politiche sociali…individuati con il trattato di Maastricht. Essa può intervenire direttamente oppure può limitarsi al semplice coordinamento delle politiche nazionali o all’incoraggiamento della cooperazione tra gli stati.
Principio di sussidiarietà
Nel trattato di Maastricht tuttavia si dispone che i settori non sono di esclusiva competenza dell’UE ma essa interviene secondo il principio di sussidiarietà soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli stati membri e possono dunque a motivo delle dimensioni e degli effetti dell’azione in questione, realizzati meglio a livello comunitario.
Questa posizione è ribadita dal trattato di Amsterdam secondo cui: le istituzioni dell’UE possono occuparsi anche di settori che non sono loro riservati nel caso in cui i governi degli stati membri ritengano che una certa materia possa essere + opportunamente tratta a livello comunitario che nazionale.
Le istituzioni dell’Unione
L’Ue è caratterizzata da un sistema istituzionale originale che la distingue dalle organizzazioni internazionali classiche. Gli stati membri infatti hanno operato una parziale delega di sovranità a favore degli organi comunitari. I governi dei singoli stati rimangono tuttavia gli arbitri principali delle decisioni da prendere.
Le istituzioni dell’UE sono:
• Il consiglio dell’Ue: si tratta di un organo decisionale dell’UE con sede a Bruxelles. Esso riunisce i ministri dei 15 paesi che variano a seconda dei problemi iscritti all’ordine del giorno. Esso è un organo non permanente che si riunisce secondo le necessità: la sua composizione non è stabile in quanto partecipano coloro che in quel momento sono ministri nei diversi stati membri. La presidenza del consiglio è esercitata a rotazione per un periodo di sei mesi dai capi di governo dei paesi membri dell’UE. Il presidente organizza e presiede le riunioni ed elabora soluzioni dei problemi sottoposti all’esame. Il consiglio dell’UE esercita il potere legislativo in quanto ha sovente l’ultima parola sull’approvazione delle norme comunitarie ma è in parte condiviso con il parlamento europeo. Inoltre redige il bilancio dell’UE che è sottoposto al controllo del parlamento e adotto gli accordi internazionali negoziati preliminarmente dalla commissione. Le decisioni vengo prese a maggioranza o mediante unanimità: quando è necessaria l’unanimità i singoli paesi dispongono di un potere di veto. I singoli stati dispongono di un numero di voti proporzionale alle proprie dimensioni.
• Il parlamento europeo: è eletto a suffragio universale ogni 5anni dai cittadini dell’UE (ogni stato adotta il suo sistema elettorale ma in genere viene utilizzato quello proporzionale). Esso ha sede a Strasburgo ed è formato da 626 deputati ripartiti tra i diversi stati a seconda della popolazione. La presidenza è affidata a un membro del parlamento eletto dagli altri parlamentari e il presidente rimane in carica per due anni e mezzo. All’interno del parlamento i deputati sono suddivisi per gruppi parlamentari a seconda delle diverse correnti politiche. Sinistra: comunisti 42, socialisti 180, verdi e regionalisti 48, europa delle democrazie e delle differenze 16. Destra: liberali democratici e riformatori 50, l’unione per l’europa delle nazioni 30, europopolari 233, il blocco dei non iscritti 27. Il parlamento è nato con funzioni essenzialmente di tipo consultivo ma con il tempo e i vari trattati si è rafforzata la sua posizione nell’ambito dell’unione. Poteri:
• Legislativo, condiviso con il consiglio dei ministri. Il trattato di Maastrich e di Amsterdam hanno rafforzato il suo ruolo legislativo aumentando le materie in cui spetta al parlamento la decisione finale su un testo normativo rispetto al consiglio dei ministri (sistema di codecisione);
• Potere deliberativo sul bilancio approvato dal consiglio;
• Potere di controllo sull’attività della commissione che è l’organo esecutivo dell’UE. Il parlamento infatti approva la designazione del presidente della commissione e dispone del potere di revocarla, adottando una mozione di censura a maggioranza dei 2/3. Si pronuncia inoltre sul programma della commissione stessa esprimendo le proprie osservazioni;
• Potere di controllo sul buon funzionamento delle politiche comunitarie basato sulle relazioni della corte dei conti.
• La commissione europea: è uno degli organi chiave del sistema istituzionale dell’UE, in quanto elabora le proposte che il consiglio deve discutere, esegue quanto deliberato dal consiglio e dirige gli apparati amministrativi dell’unione; esercita quindi la funzione esecutiva. L’istituzione però si differenzia da un governo effettivo in quanto è priva di reale potere politico che spetta invece al consiglio, o ai governi degli stati membri. Essa è un organismo permanente composto dal 95 da 20commissionari nominati per 5anni dagli stati membri dopo l’elezione del parlamento, che ha sede a Bruxelles. La commissione è soggetta al duplice voto di investitura del parlamento: secondo il trattato di Amsterdam il presidente deve essere designato sia di comune accordo dai governi degli stati membri, e approvata tale nomina dal parlamento. A loro volta i governi degli stati membri dopo aver consultato il presidente designato, nominano gli altri membri che successivamente sono sottoposti collettivamente a voto di approvazione da parte del parlamento. Ogni commissionario si occupano di un settore di attività, come avviene per i singoli ministri nei governi nazionali: il parlamento può in qualsiasi momento revocare la commissione votando una mozione di censura. La commissione esercita:
• Il potere di iniziativa rispetto al consiglio dei ministri: prepara le proposte di regolamento o di direttiva da sottoporre alla deliberazione del consiglio;
• L’esecuzione delle decisioni del consiglio assicurandosi che siano rispettate dagli stati membri le norme del trattato e dei regolamenti; può anche denunciare gli altri stati alla corte di giustizia;
• Il controllo dell’osservanza della corretta applicazione del diritto comunitario;
• La direzione degli apparati amministrativi.
• La corte di giustizia: ha sede a Lussemburgo, realizza il controllo giurisdizionale sull’osservanza dei trattati e degli atti normativi dell’Unione. E’ chiamata quindi a risolvere le controversie che sorgono tra gli stati membri o tra soggetti privati in merito all’applicazione del diritto comunitario. La commissione inoltre può rivolgersi ad essa se ritiene che uno stato membro non rispetti gli obblighi comunitari. E’ formata da 15 giudici assistiti da 9 avvocati generali, nominati di concerto dagli stati membri per un mandato rinnovabile di 6anni. Inoltre è stato istituito dall’89 anche il tribunale di primo grado, composto da 15giudici competente per l’esame dei ricorsi contro la comunità presentati da persone fisiche o giuridiche e delle controversie tra la comunità e i suoi funzionari e agenti.
Gli atti normativi e la procedura legislativa
Le fonti del diritto comunitario sono rappresentate dalle norme giuridiche prodotte dall’unione europea e sono:
• Trattati e atti assimilati che formano il diritto originario;
• Atti adottati dalle istituzioni che costituiscono il diritto comunitario derivato;
• Accordi esterni, cioè accordi tra l’unione e paesi terzi;
• La giurisprudenza.
Gli atti normativi derivati
Comprende atti che possono essere obbligatori, come i regolamenti, le direttive e le decisioni e non obbligatori come le raccomandazioni e le comunicazioni.
I regolamenti: sono atti normativi che riguardano tutti gli stati e sono direttamente applicabili in tutti gli stati membri; essi fissano un obiettivo da raggiungere e il modo in cui raggiungerlo. Essi sono obbligatori per tutti i cittadini dell’unione, e nel caso in cui un regolamento introduca una disciplina diversa da quella di una norma del diritto nazionale, la corte costituzionale ha stabilito la sentenza che nelle materie riservate alla sfera di competenza della comunità il giudice ordinario ha il potere-dovere di disapplicare le leggi nazionali e di applicare quelle comunitarie: ciò significa che le norme comunitarie prevalgono su quelle nazionali.
Le direttive: obbligano solo il destinatario a cui sono rivolte e fissano unicamente l’obiettivo da raggiungere. Ciascun stato è tuttavia obbligato ad attuare la direttiva per cui deve emanare atti normativi interni che si adeguino a quanto da essa disposto: se esso non lo fa può essere condannato dalla corte di giustizia. Per risolvere il problema di un rapido recepimento delle direttive l’italia ha introdotto con una legge uno strumento per rendere + efficiente l’attività di attuazione delle direttive: la legge comunitaria, che deve essere presentata dal governo al parlamento entro il 31 marzo di ogni anno e riunisce tutti i provvedimenti necessari per adeguare annualmente la normativa interna a quella comunitaria.
Le decisioni: sono atti normativi obbligatori in tutti i loro elementi per coloro a cui sono destinati e riguardano argomenti precisi. Sono atti di portata individuale e sono strumenti di esecuzione amministrativa del diritto comunitario.
Atti non obbligatori: sono atti in parte previsti da trattati, e in parte nati dalla pratica istituzionale che non sono obbligatori. Tuttavia se l’intenzione degli autori era di dare origine ad un impegno reciproco allora sono considerati come fonti a tutti gli effetti del diritto comunitario.
Il procedimento legislativo
Può seguire strade diverse a seconda delle materie da trattare ma è sempre previsto l’intervento del parlamento e del consiglio dei ministri che può emendare le proposte e adottarle o rigettarle. Originariamente con il trattato di Roma il parlamento europeo aveva solo un ruolo consultivo mentre la commissione presentava proposte e il consiglio dei ministri decideva: ma i trattati successivi hanno in parte rafforzato il ruolo del parlamento e attualmente si ricorre a 4 procedure legislative principali: la semplice consultazione, la codecisione, e in casi particolari la procedura del parere conforme.
Procedura di consultazione: prevede che il parlamento esprima un proprio parere non vincolante prima che il consiglio adotti una proposta legislativa presentata dalla commissione.
Procedura di cooperazione: il parlamento interviene nel merito delle proposte legislative in quanto i deputati possono studiare e modificare sia la proposta presentata dalla commissione sia la posizione preliminarmente adottata dal consiglio a cui spetta la decisione finale.
Procedura di codecisione: attribuisce al parlamento un potere di veto. Le proposte elaborate dalla commissione e sulle quali il consiglio esprime la propria posizione, possono essere modificate dal parlamento che dopo un procedimento complesso può anche rifiutarne l’adozione.
Procedura del parere conforme: il parlamento può solo approvare o respingere il testo legislativo ma non modificarlo.
Il mercato unico
Il 1 gennaio del 93 si è giunti all’apertura del grande mercato unico europeo: a tal fine occorre creare uno spazio senza frontiere per la circolazione di merci servizi e persone. Gli interventi non riguardano solo l’eliminazione materiale dei controlli sulle persone e sulle merci ma anche l’abolizione di una serie di vincoli legali oltre all’armonizzazione delle diverse legislazioni.
Inoltre è anche importante assicurare uno spazio di sicurezza interna per cui i governi hanno integrato i dispositivi concernenti la libera circolazione con misure volte a garantire la sicurezza pubblica nello spazio comunitario e la protezione delle frontiere esterne.
L’unione monetaria
La prima fase di collaborazione europea in campo monetario si è realizzata nel 79 con l’istituzione del sistema monetario europeo: il suo ruolo centrare era svolto dall’ecu (european currency unit) che rappresentava un’unità di conto composta da un paniere formato dalle monete europee ponderate in base all’importanza economica di ciascuno stato a cui erano rapportate le monete di tutti gli stati membri. L’obiettivo della sme era la creazione di stabilità monetaria in Europa. La tappa finale verso l’unione monetaria è tuttavia il trattato di Maastricht del 93: a tal fine si è stabilita la creazione di una nuova moneta comune destinata ad essere adottata da tutti gli stati dell’unione che hanno aderito al progetto e che sono stati ammessi all’unificazione monetaria in base al rispetto di una serie di parametri economici.
Il 1 gennaio 99 gli undici paesi che formano il primo blocco della prima unione economica e monetaria (Germania, Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Finlandia, Svezia, Irlanda) hanno adottato l’euro come nuova moneta che diventa l’unica moneta circolante a partire dal 2002. Da questa data sono trascorsi 2 mesi durante i quali si è avuta la doppia circolazione di euro e monete nazionali.
Le politiche comuni
Politica agricola: si fonda su due obiettivi, di garantire la copertura del fabbisogno alimentare della popolazione e intervenire sugli squilibri produttivi dei diversi stati.
Politica di coesione economico-sociale: negli anni 70 l’aggravarsi dei problemi strutturali dell’economie dei paesi membri spinsero la comunità a reagire con una serie di iniziative tra cui la creazione del fondo regionale Fesr nel 76 e l’intensificazione degli interventi del fondo sociale e l’aumento dei prestiti comunitari. L’Unione europea finanzia quindi progetti elaborati dalle singole regioni purchè rientrino negli obiettivi della politica di coesione, tramite l’utilizzo di fondi strutturali gestititi dalla commissione a ciò destinati.
La politica dell’occupazione: a partire dalla riunione del consiglio europeo del novembre 97 i 15 hanno definito una strategia comune, destinata a rafforzare gli interventi dei singoli stati nella formazione professionale, nell’aiuto alla creazione di imprese e nel miglioramento dei rapporti sociali.
L’ampliamento dell’UE
Nel 97 l’europa dei 15 ha deciso di ampliarsi verso est ma questo ampliamento deve svolgersi a tappe per mettere gli stati candidati nelle condizioni di aderire all’unione e allo stesso tempo di preparare quest’ultima all’ampliamento nelle migliori condizioni possibili. Il trattato di Maastricht prevede che ogni stato europeo può domandare di diventare membri dell’unione. Esso trasmette la sua domanda al consiglio che si pronuncia all’unanimità previa consultazione della commissione a previo parere conforme del parlamento europeo. Le condizioni di ammissione e l’adattamento dei trattati sono l’oggetto di un accordo tra gli stati membri e lo stato che ha presentato l’istanza di adesione. Tale accordo è sottoposto alla ratifica di tutti gli stati contraenti in conformità alle rispettive costituzioni. I principi generali sono:
• I nuovi stati membri diventano parte dei trattati istitutivi, vale a dire che le nuove adesioni non possono mutare l’essenza dell’UE né deve essere un’occasione per rinegoziare i trattati;
• L’adesione comporta anche l’accettazione del diritto derivato adottato in virtù dei trattati stessi;
• L’adesione deve essere progressiva, per cui è necessario un periodo transitorio affinché i nuovi stati si inseriscano nella realtà comunitaria;
• L’adesione comporta adattamenti dei trattati istitutivi. Si tratta però di adattamenti tecnici come la composizione degli organi.

FORME DI GOVERNO
Per forma di governo si intende, com’è ripartito il potere tra i vari organi.
Monarchia assoluta
Nella monarchia assoluta il potere politico è totalmente accentrato nelle mani del sovrano che lo esercita in modo indiscusso e si ritiene al di sopra delle leggi. Nella monarchia assoluta il sovrano fa le leggi esercitando un potere indiscusso che impone ai sudditi.
Montesquieu intanto, formulò delle idee liberali, e secondo esso il potere politico doveva essere suddiviso in: legislativo, esecutivo e giurisdizionale e tale esercizio doveva essere affidato ad un organo indipendente e autonomo.
• Parlamento: legislativa
• Governo: esecutiva
• Magistratura: giurisdizionale.
Inoltre lo stato doveva svolgere una funzione di indirizzo politico, ovvero doveva stabilire chiaramente i suoi fini e i modi per perseguirli e le tre funzioni dovevano essere coordinate per tale conseguimento.
Monarchia costituzionale
I principi della divisione dei poteri hanno trovato riscontro nella monarchia costituzionale.
In questa forma di governo il sovrano rimaneva comunque il capo indiscusso dell’esecutivo e non era sottoposto a controllo del parlamento, mentre il potere legislativo competeva in modo esclusivo a quest’ultimo salvo alcune materie.
Quindi si ha un dualismo dei poteri, e dalla monarchia costituzionale hanno avuto origine le forme di governo degli stati contemporanei.
Distinzione tra monarchia e repubblica
Per monarchia si intende il governo del re nell’ambito delle leggi che regolano lo stato, mentre per repubblica il governo del popolo attraverso i suoi rappresentanti. Ma tale distinzione non è più possibile in quanto il re oggi non è + il detentore del governo; di conseguenza l’unica distinzione è che nella monarchia il capo dello stato è tale per ereditarietà mentre nelle repubbliche è per elezione (ad eccezione delle monarchie elettive).
Governo presidenziale
Deriva dalla monarchia costituzionale e in essa il capo dello stato è anche il capo dell’esecutivo, mentre quello legislativo è di competenza del parlamento. Fu adottata per la prima volta negli Usa nel 1787 che volevano una forma di governo simile a quella inglese (monarchia costituzionale) con la divisione dei poteri.
Il presidente è la diretta espressione della volontà popolare, che non è eletto dai cittadini ma da un collegio di ‘grandi elettori’ eletti nei singoli stati e non è responsabile di fronte al parlamento, nel senso che il parlamento non può costringerlo alle dimissioni con un voto di sfiducia. Il presidente svolge funzioni di capo di stato e capo di governo e nomina e revoca i ministri, che sono unicamente responsabili di fronte a lui. Il governo non è sottoposto alla fiducia parlamentare in quanto il presidente che ne è il capo è legittimato dall’elezione popolare.
I poteri dello stato sono separati secondo i principi di montesquieu, quindi:
• Potere esecutivo è esercitato dal presidente che è a capo di tutta l’amministrazione;
• Potere legislativo è esercitato esclusivamente dal congresso (non può emanare decreti aventi forza di legge), eletto direttamente dal popolo e formato dalla camera dei rappresentanti e dal senato. La camera dei rappresentanti si rinnova completamente ogni 2anni, mentre un terzo dei senatori viene rinnovato ogni 2anni, restando in carica globalmente 6anni.
• Potere giudiziario è affidato alla corte suprema e alle corti inferiori che sono completamente indipendenti e autonome dagli altri 2 poteri.
Ogni organo ha la possibilità di controllare gli altri nell’esercizio delle rispettive funzioni: il congresso controlla il presidente tramite l’approvazione del bilancio e delle leggi di spesa + importanti (quindi è il parlamento che decide quanti fondi stanziare per la politica del presidente); quindi la camera dei rappresentanti su deliberazione del senato ha il potere di mettere in stato di accusa il presidente, il quale può interferire sul congresso inviando per esempio messaggi e porre il veto sulle leggi.
Governo parlamentare
Forma di governo nella quale i poteri pubblici collaborano e il governo risponde politicamente (cioè delle scelte fatte per governare il paese) attraverso l’istituto della fiducia, davanti al parlamento eletto a suffragio universale dai cittadini.
Il capo dello stato viene eletto dal parlamento e quindi è un rappresentante indiretto del popolo: esso non ha responsabilità politica ma svolge delle funzioni di rilevanza costituzionale come la nomina del capo del governo, scioglimento anticipato delle camere, promulgazione delle leggi.
Il parlamento eletto dal popolo, è preminente rispetto agli altri organi in quanto oltre alla funzione legislativa ha il compito di dare o togliere la fiducia al governo che, in caso di sfiducia, è costretto a dimettersi.
Il governo, è formato dal capo del governo (presidente del consiglio o primo ministro, o cancelliere, o presidente del governo) scelto dal capo dello stato e dai ministri designati dal capo del governo e nominati dal capo dello stato.
Il ruolo decisivo è svolto dalla maggioranza parlamentare, cioè dal partito o coalizione di partiti che ha vinto le elezioni e ha quindi un numero + elevato di parlamentari rispetto agli altri. La maggioranza politica è la stessa sia per il parlamento sia per il governo.
In molti paesi il pluripartitismo e l’instabilità governativa hanno evidenziato necessità di trovare dei correttivi per rendere + stabile l’azione dell’esecutivo. Questo ha portato in alcuni paesi il parlamentarismo razionalizzato, in altri il semi-presidenzialismo.
Forma di governo parlamentare razionalizzata
E’ stata attuata con l’introduzione nelle rispettive costituzioni di regole tendenti a rafforzare e stabilizzare il governo per renderlo possibilmente di legislatura, cioè di durata pari a quella del parlamento. Come ad esempio, la regola della sfiducia costruttiva: il parlamento ha potere di far cadere il governo con una mozione di sfiducia, ma in tal caso deve avere già scelto un nuovo capo del governo, sorretto da una maggioranza parlamentare che sostituisca la precedente altrimenti il parlamento stesso sarà sciolto e si andrà ad elezioni anticipate.
Un altro esempio è il rafforzamento della figura del capo del governo: ad esso gli è spesso riservata la nomina e la revoca dei ministri oltre alla definizione del programma politico, e in diversi casi anche il potere di scioglimento anticipato del parlamento.
Infine l’accentuazione del potere di emanare decreti legge da parte del governo rappresenta un altro modo per rafforzare il potere dell’esecutivo.
Semipresidenzialismo
Ha avuto origine nella costituzione tedesca di weimar del 1919 e ha trovato la sua massima espressione in francia con la costituzione del 1958. Esso somma le caratteristiche del presidezialismo e del parlamentarismo.
• Presidenzialismo: assume la caratteristica che il capo dello stato è eletto direttamente dal popolo e possiede poteri e prerogative ben al di la di quelli di un capo di stato parlamentare in quanto partecipa al potere esecutivo e della sua politica.
L’esecutivo è bicefalo in quanto al suo vertice ci sono sia il capo dello stato sia il primo ministro che è da lui nominato e nei cui confronti è responsabile, oltre che di fronte al parlamento.
L’esecutivo è rafforzato attraverso l’attribuzione di poteri di particolare rilevanza al capo dello stato, legittimato dall’elezione popolare sia attribuendo un notevole rilievo alla figura del capo del governo, che nomina e revoca i ministri.
Può avvenire che:
• Il presidente della repubblica (la cui elezione non dipende da quella del parlamento) e il governo siano espressione della stessa maggioranza. In questo caso il presidente della repubblica esercita interamente il potere esecutivo in quanto il primo ministro da lui nominato finisce per essere un suo portavoce.
• Il presidente e il governo siano espressione di maggioranze diverse. In questo caso si verifica la ‘cohabitation’ e la distinzione delle funzioni del capo dello stato e del primo ministro sarò precisa, ed entrambi assumeranno i compiti che la costituzione loro attribuisce con una preminenza di fatto del primo ministro.
Governo neoparlamentare
E’ stato adottato da Israele, in questa forma di governo il capo dello stato viene eletto dal parlamento mentre il primo ministro è eletto direttamente dal popolo nello stesso giorno delle elezioni del parlamento. Quindi il popolo esprime la sua volontà attraverso l’elezione del parlamento e del primo ministro. Il primo ministro eletto forma il suo governo di cui è direttamente responsabile di fronte al parlamento: nel caso in cui il parlamento votasse la sfiducia il primo ministro non potrebbe formare un nuovo governo ma si andrebbe a elezioni anticipate. Il parlamento che fa cadere il governo decreta automaticamente il proprio scioglimento.
Stabilità dei governi
GOVERNO PRESIDENZIALE: presenta una maggiore stabilità e governabilità in quanto il presidente capo dello stato e del governo è legittimato dal popolo a svolgere le sue funzioni. Non è prevista la fiducia parlamentare.
GOVERNO PARLAMENTARE A PREVALENZA DEL PARLAMENTO: vi è un scarsa stabilità governativa e governabilità in quanto i governi rispecchiano maggioranze di norma pluripartitiche la cui litigiosità influisce sull’efficienza dell’operato e sulla durata. E’ sufficiente che una formazione politica presente nella maggioranza esca dal governo perché questo sia costretto a presentare le dimissioni. La fiducia permette inoltre al parlamento di costringere il governo alle dimissioni per cui difficilmente hanno lunga durata.
PARLAMENTARISMO A PREVALENZA DEL GOVERNO: stabilità e governabilità sono maggiori perché sono stati introdotti diversi meccanismi che rafforzano l’esecutivo. La maggiore governabilità è garantita anche dalla presenza del bipartitismo o di un modesto pluripartitismo che assicurano una maggiore omogeneità delle compagine governativa.
Rappresentatività degli organi elettivi
PRESIDENZIALISMO: si ha l’adozione di un sistema elettorale maggioritario che rende + personalizzato il voto dell’elettore. Elettore da preferenza a singole persone, quindi rappresentatività è di tipo personale.
PARLAMENTARISMO: sono eletti direttamente dal popolo i parlamentari e necessita una distinzione tra sistema elettorale proporzionale e maggioritario: nel primo caso la rappresentatività è di tipo partitico, nel secondo invece è personale.
Pericolo di autoritarismo
Nel sistema presidenziale vi sono maggiori rischi di autoritarismo in quanto molti poteri sono concentrati nelle mani del capo dello stato. Mentre il sistema parlamentare è quello che offre + garanzie contro i rischi di autoritarismo.
FORME DI STATO
Per forme di stato si intende l’organizzazione statale in riferimento ai rapporti che si determinano fra gli elementi dello stato, cioè ai rapporti che intercorrono tra governanti e governati (potere e società). Mentre per forme di governo si fa riferimento ai rapporti che si instaurano tra gli organi superiori (costituzionali) dello stato , cioè si analizza come si distribuisce il potere politico tra tali organi.
Lo stato moderno si sviluppa e si afferma in Europa tra il XVI e il XVII secolo, e il primo tipo di stato è quello assoluto.
Caratteristiche:
• Esso propone fini di carattere generale, tesi al benessere della collettività: lo stato diventa quindi un tutore dell’interesse generale e si assiste alla nascita di strutture organizzative statali (il fisco, la burocrazia);
• E’ interventista nel senso che si occupa di disciplinare direttamente settori fino ad allora lasciati all’autonomia privata (proprietà fondiarie, finanza, istruzione, opere pubbliche).
• Il potere è concentrato nelle mani del sovrano mentre il popolo è considerato suddito.
• E’ appoggiato dalla borghesia commerciale e finanziaria, interventista in campo economico che assicura la pace e la stabilità e garantisce regole comuni in tutto il territorio, eliminando vincoli che ostacolavano lo sviluppo degli affari.
Lo stato liberale si afferma grazie alle tre rivoluzioni, inglese, francese e americana nel XIX secolo.
Novità:
• Si ha l’esaltazione dell’individuo: da suddito diventa cittadino e titolare di diritti privati e pubblici, e la sovranità spetta allo stato stesso che è soggetto di diritto (quindi non + al re). Inoltre i cittadini eleggono i loro rappresentanti agli organi a cui è demandato l’esercizio del potere sovrano, come ad esempio il parlamento;
• Si afferma storicamente il liberismo economico (Smith, Lasse Fair) secondo cui la piena libertà nelle scelte economiche individuali è condizione indispensabile per il corretto funzionamento del sistema economico. Lo stato deve quindi astenersi dall’intervenire nell’economia per permettere il corretto funzionamento del sistema economico. (Mercato di libera concorrenza);
• Si afferma il liberismo politico: deve essere assicurata la difesa dei diritti individuali tra cui quello delle proprietà, e le libertà fondamentali contro ogni possibile abuso e sopraffazione.
Caratteristiche: esso si forma sui principi di libertà e indipendenza le cui caratteristiche fondamentali sono:
• Stato come potere estraneo alla società e il suo compito è quello di garantire alla società liberale le condizioni legislative e di ordine pubblico che ne consentano lo sviluppo (stato garantista);
• Lo stato deve reprimere tutto ciò che viola le libertà borghesi basate sulla proprietà;
• Lo stato non deve essere interventista in materia economica in quanto deve lasciare l’individuo libero nelle sue scelte;
• Vige il principio di legalità e il potere politico è sottoposto ad una costituzione che riconosce i diritti fondamentali dei cittadini e limita le azioni dello stato stesso (stato di diritto);
• È essenzialmente elitario, in quanto il diritto di voto è limitato per censo (ricchezza) e lo stato è retto da una minoranza (base sociale ristretta) per cui la maggioranza della popolazione è esclusa dalla cosa pubblica.
Lo stato liberale però entra in crisi in quanto:
• Lo stato si reggeva su una base sociale ristretta e omogenea, ovvero la borghesia;
• A causa dello sviluppo industriale e la conseguente crescita di una classe operaia sottoposta a condizioni di lavoro disumane e che non poteva partecipare alle scelte politiche si ha uno scontro tra lavoratori e borghesia industriale per la conquista dei propri diritti e la difesa dei propri privilegi;
• I principi di libertà e indipendenza erano stati applicati soltanto a una ristretta cerchia di persone: ovvero coloro che per la loro ricchezza erano proprietari e potevano con il voto eleggere al parlamento rappresentanti che avrebbero agito nel loro interesse.
Le risposte alla crisi furono 2:
• Lo stato e la società liberale cercarono di reprimere ogni ribellione della classe operaia;
• Gli operai diedero origine al movimento operaio, e svilupparono idee socialiste e il movimento sindacale per lottare alla conquista dei diritti fondamentali dei lavoratori (orario di lavoro, salario).
Quindi la crisi degli stati liberali dimostrò la necessita di costruire strutture capaci di assorbire le istanze della classe lavoratrice sempre + numerosa, dando così una compiuta applicazione ai principi di libertà, uguaglianza, indipendenza.
In alcuni casi i poteri statali non sono riusciti a realizzare pacificamente questa evoluzione e le evidenti contraddizioni insite nello stato liberale hanno portato all’imposizione di uno stato autoritario, lo stato fascista (in Italia, germania, spagna, Portogallo) oppure alla conquista del potere da parte dei partiti di classe come il partito socialista e comunista dando origine allo stato socialista.
Lo stato fascista si afferma negli anni 20 in Italia, per poi diffondersi in altri stati: in realtà era già in atto un’evoluzione dello stato liberale con l’introduzione del suffragio universale maschile ma la situazione creatasi dopo la 1guerra mondiale fece precipitare il paese verso il sistema autoritario.
Lo stato fascista:
• E’ basato sul partito unico che svolge un ruolo centrale nella politica e si caratterizza come stato totalitario in quanto si propone come artefice primo degli interessi generali della collettività: pretende di intervenire in ogni articolazione della società tranne che nell’economia in quanto viene mantenuta il diritto di proprietà;
• Sono abolite tutte le libertà civili e politiche (non ammessa libertà di associazione ne politica ne sindacale, il diritto di sciopero soppresso, stampa sottoposta a censura e represso il dissenso).
In italia e in germania cessa dopo la seconda guerra mondiale, mentre in spagna e portogallo negli anni settanta e in africa e in asia vi sono alcuni stati di tipo autoritario che viene definito fascista. Però è un tipo diverso in quanto nessuno ha la pretesa di creare un nuovo modello di società.
Il progetto socialista nasce intorno alla metà dell’800 e si basava sulla critica marxiana: secondo cui la società si fonda sulla disuguaglianza sociale e sullo sfruttamento; questo dipende dal sistema di produzione capitalistico nel quale gli uomini sono divisi tra i proprietari di mezzi di produzione (borghesi) e la massa dei salariati (classe operaia o proletariato) che possiedono solo la loro forza lavoro. La libertà inoltre era riservata esclusivamente ai proprietari capitalisti , quindi è un principio formale finchè permane la divisioni in classi e l’eguaglianza si realizza nei confronti della legge ma viene applicata a soggetti diseguali.
Marx e la massa dei proletari non sono disposti ad accettare oltre un certo limite le disuguaglianze create dal capitalismo per cui si ha una lotta di classe tra il proletariato e la borghesia, al fine di eliminare i mali del capitalismo (disoccupazione, crisi ricorrenti..). Questo darà una vita ad una società senza classi, verrà abolita la proprietà privata e i mezzi di produzione apparterranno alla collettività che li userà nell’interesse di tutti. Per riuscire nell’intento però è necessaria la presa del potere del proletariato, uscito vincitore, e si avrà la dittatura del proletariato in cui la nuova classe dovrà consolidare il nuovo ordine sociale.
Passata questa fase verranno abolite le classi sociali e verranno eliminati i conflitti, quindi non vi sarà il ricorso alla forza. Alla fine del processo si creerà la società comunista con cui si realizzerà la piena uguaglianza economica e sociale tra gli uomini, ovvero la massima libertà.
1917 rivoluzione russa con conseguente nascita dell’URSS. L’espansione di tale modello avvenne dopo la seconda guerra mondiale. I regimi del socialismo reale sono basati sul partito unico centro e motore di tutto il sistema e hanno come caratteristica la proprietà da parte dello stato dei mezzi di produzione. L’economia è collettivista, gestita attraverso la pianificazione economica centralizzata. E’ uno stato totalitario, interviene in ogni aspetto della vita sociale e si propone come modello di società, pur garantendo le libertà fondamentali sancite dalla costituzione le subordina agli interessi del socialismo per cui è sempre possibile reprimerle. Da ciò deriva anche la repressione di ogni forma di dissenso. Crisi:
- fallimento dei piani economici di sviluppo adottati dai paesi comunisti;
- mancanza di libertà politica e sociale;
- delegittimazione dei dirigenti
Inizio 90 crollo urss.
Stato democratico: evoluzione dello stato liberale ha le caratteristiche di essere uno stato ove vige il principio di rappresentatività (i cittadini eleggono i propri rappresentanti), il riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo e il principio di legalità. Si afferma con l’introduzione del suffragio universale maschile e ha le seguenti caratteristiche:
- costituzioni rigide (non importante);
- principio democratico della sovranità popolare (partecipazione al voto sia diretto che indiretto);
- pluralismo (riconoscimento delle organizzazioni territoriali);
- si afferma lo stato sociale (compito di ridurre le disuguaglianze e perseguire una maggiore
giustizia sociale).
Stato unitario: stato in cui il potere politico spetta unicamente allo stato che ammette soltanto uffici decentrati che non sono autonomi dallo stato. (Francia, Irlanda, Danimarca, Portogallo)
Stato federale: è un stato in cui si realizza la + ampia forma di autonomia territoriale. E’ formato da stati detti federati che hanno una loro autonomia e il potere politico e ripartito tra stato federale e stati federati.
Stati federati: proprio potere sul territorio e sul popolo. Alcune fz vengono affidate allo stato federale. La costituzione ha il compito di definire la ripartizione dei poteri tra singoli stati e stato federale di garantire l’esercizio e stabilire il modo con il quale devono essere eletti i membri degli organi federali e stati membri. All’esterno è riconosciuto lo stato federale. Lo stato federale deve:
- garantire l’ordine interno;
- politica monetaria;
- politica estera.
Stati regionali: Nello stato regionale le regioni hanno una competenza legislativa generale, mentre lo stato ha la competenza esclusiva solo nelle materie indicate nella costituzione:
- propria sovranità su tutto il territorio;
- ha enti autonomi regionali che hanno un autonomia legislativa e amministrativa;
- sanità e scuola ultimamente passano al potere regionale.
I PARTITI POLITICI E IL SISTEMA DEI PARTITI
I partiti sono associazioni di persone che hanno un’ideologia e interessi comuni e che, attraverso un’organizzazione stabile, mirano ad esercitare un’influenza fondamentale sull’indirizzo politico dello stato. Essi rappresentano il principale collegamento tra la società civile e le istituzioni e infatti la nostra costituzione gli riserva una posizione speciale rispetto alle altre associazioni. Gli elementi costruttivi di un partito sono:
• Il programma: svolge una funzione essenziale in quanto è necessario per coinvolgere e coalizzare individui che tendenzialmente esprimo le stesse idee e gli stessi interessi;
• L’organizzazione: assume importanza quando comincia a stabilirsi un collegamento sempre + intenso tra i fondatori e i gruppi di aderenza che si creano tra la popolazione.
I partiti non sono organi dello stato ma organizzazioni private: essi nascono come organizzazioni volontarie a cui un individuo è libero di aderire o meno. I partiti quindi sono soggetti privati che rientrano nella categoria delle associazioni non riconosciute: essi non vincolano giuridicamente nessuno, né gli iscritti né i non iscritti, e la loro forza non dipende da una posizione giuridica ma nella conquista della maggioranza dei voti all’elezioni in modo che gli atti politici che propongono vengano fatti propri dal parlamento e dal governo e acquistano quindi forza giuridica vincolante.
Finalità e funzioni pubbliche dei partiti
I partiti si pongono il fine di concorrere a determinare la politica nazionale e internazionale. Per perseguire tali fini svolgono 5 funzioni pubbliche:
• Inquadramento degli elettori, ovvero la loro formazione ideologica e politica;
• Selezione dei candidati alle elezioni e in generale alle maggiori cariche pubbliche;
• Inquadramento degli eletti in quanto questi devono di norma seguire le direttive del partito di appartenenza;
• Raccordo tra elettori ed eletti nell’intervallo tra un’elezione e l’altra;
• Reclutamento della classe dirigente.
Rilevanza costituzionale dei partiti
Nelle democrazie contemporanee i partiti hanno spesso ricevuto un certo riconoscimento costituzionale come strumenti essenziali per lo svolgimento della vita democratica. Questo però varia di paese in paese:
• In Germania: il processo di istituzionalizzazione dei partiti è molto accentuato tanto che si arriva ad accennare anche al loro ordinamento interno il quale deve corrispondere ai principi fondamentali della democrazia;
• In Francia: per quanto riguarda i partiti ci si limita ad indicare l’importanza al momento del voto. Questa quasi nulla rilevanza costituzionale deriva dal fatto che la Francia in conseguenza della sua storia non ha nessun timore della formazione di partiti antisistema;
• In Italia: le vicende della resistenza antifascista e della guerra di liberazione hanno portato i costituenti a dar rilievo costituzionale ai partiti che in base all’art.49 hanno la funzione di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
Costituzione italiana e partiti
L’art.49 afferma che i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, da qui ne derivano alcuni principi come:
• La presenza di più partiti;
• La libertà di associazione in partiti: l’unico partito la cui ricostituzione è vietata è quello fascista;
• Metodo democratico: significa che nel rispetto del principio di democrazia pluralista le scelte devono essere fatte a maggioranza e devono essere sempre rispettate dalla minoranza che può sempre diventare maggioranza.
Il finanziamento pubblico dei partiti
L’organizzazione dei partiti in Italia è molto complessa e richiede quindi spese notevoli per il mantenimento delle sedi, per la propaganda e per la campagna elettorale. Il problema principale è in che modo reperire i fondi necessari e le scelte possono essere:
• Alcuni sostengono che i partiti svolgano una funzione pubblica e quindi devono ricevere un finanziamento da parte dello stato per evitare almeno in parte finanziamenti occulti da parte di enti pubblici o privati;
• Altri sostengono che essi non sono organismi pubblici e che i loro costi dovrebbero essere sostenuti dagli aderenti e dai simpatizzanti;
Nonostante il risultato del referendum del 93 che rigettato il finanziamento pubblico dei pariti con la legge del 1997 il parlamento aveva introdotto una nuova disciplina che prevedeva che i contribuenti potessero devolvere il 4% dell’irpef complessivamente ai partiti senza distinzione rispetto al partito preferito. Questa legge però è stata enormemente criticata in quanto si riteneva andasse contro il risultato del referendum e quindi si è arrivati alla legge del 99 che disponeva che la cifra di 2.07 euro per ogni cittadino iscritto alle liste elettorali per l’elezioni della camera dei deputati sia distribuita tra i partiti che hanno superato il 4% dei voti, come contributo per le spese elettorali in proporzione ai voti ottenuti. La legge del 2002 ha poi modificato quella del 99 disponendo che i 2.07 sarebbero dovuti essere sostituiti con 5euro e che tale contributo spetti a tutti i partiti che hanno ottenuto almeno l’1% dei voti.
I partiti politici in Italia
Destra, sinistra e centro
I termini in principio hanno cominciato ad essere utilizzati per designare i seggi occupati fisicamente dai gruppi politici rispetto al presidente dell’assemblea.
Le originarie collocazioni assunsero poi un valore ideologico di conseguenza la destra era identificata a seconda delle età storiche con le forme moderate + accentuate di liberismo, con un concetto elitario e conservatore della politica riservata alla ricca borghesia attraverso il diritto di voto limitato per censo. La sinistra storica invece si identifica con il partito democratico di Gioberti distinguendosi per il metodo di coinvolgimento dell’elemento popolare rispetto alla politica imperniata sulla classe dirigente della destra storica. Tali partiti sono ricordati come i primi ad essere sostenuti dalle masse e sono fautori del suffragio universale e di una politica sociale finalizzata all’emancipazione della classe lavoratrice. Il conservatorismo ha connotato manifestato e affermato quei valori della tradizione e dell’esperienza storica delle destre (patria, unità e identità nazionale) che si contrappongono a un concetto di progresso o progressismo riformista o radicale considerato la caratteristica trainante della sinistra.
L’avvento dei regimi fascisti ha ricondotto al concetto di destra i partiti fascisti o coloro che richiamavano un’ideologia caratterizzata da valori antiliberali e di estremo nazionalismo e contemporaneamente il partito comunista dell’Unione sovietica ha caratterizzato la fase del socialismo reale basata su idee marxiste-leninste nell’ambito di una visione della storia quale lotta di classe: anch’essa si arroccò su posizioni nazionaliste e antidemocratiche. Oggi crollati i regimi, la contrapposizione tra le due ideologie si misura sulla volontà di intervento dello stato nell’economia: la sinistra presenta una maggiore propensione all’assunzione di attività economiche da parte degli enti pubblici mentre la libertà assoluta dal laissez-faire appartiene a correnti di destra. In italia vi è anche il centro che è rappresentato da un elettorato che non si riconosce ne di destra ne di sinistra: il partito che l’ha rappresentato storicamente è la democrazia cristiana che ha avuto un’importanza fondamentale nella storia della Repubblica italiana.
I partiti socialisti e comunisti
Dopo la seconda guerra mondiale i partiti di sinistra sono tornati ad essere il partito comunista e socialista.
Il partito comunista si rifaceva alla dottrina marxista leninista di stampo sovietico pur con caratterizzazioni specificamente nazionali. La forza elettorale di tale partito è andata via via aumentando sino agli anni 80, sotto la guida di Togliatti prima e Berlinguer poi. Nel 1976 la percentuale dei voti corrispondeva al 34% molto vicina a quella della democrazia cristiana. Dagli anni 70 in avanti si è accentuata l’elaborazione di una nuova via al socialismo che ha portato a una sempre maggiore autonomia nei confronti del partito comunista sovietico (si parla di strappo perfezionato da Berlinguer). Negli anni 80 si è avuto un forte declino e di fronte al crollo dei regimi dell’est europeo nel 90 il pci ha deciso di dare origine al partito democratico della sinistra abbandonando il riferimento al comunismo e dandosi un programma di sintonia con la sinistra socialdemocratica europea. Non condividendo la scelta alcuni militanti dell’ex pci hanno fondato un nuovo partito di ispirazione comunista, il partito della rifondazione comunista. Nel 96 Pds raggiunse alle elezioni il 20% e il prc l’8%. Negli ultimi anni il pds si è rinnovato e ha dato origine ai democratici di sinistra che comprende tutti o la maggioranza dei gruppi che richiamano i valori della sinistra riformista. Dal pcr è poi uscito un altro gruppo della sinistra comunista, il gruppo dei comunisti italiani.
Il partito socialista invece pur avendo sempre rifiutato il socialismo reale di stampo sovietico è stato a lungo alleato del pci formando l’opposizione + incisiva ai governi centristi.
Nel 46 poi il psi si distinse in partito socialdemocratico italiano che entrò a far parte delle coalizioni di governo: esso opto per la scelta riformista all’inizio degli anni 60 quando entro a far parte dei governi di centro sinista. Sotto la guida di bettino craxi il partito raggiunse un notevole successo negli anni 80. Gli scandali derivanti dalla corruzione e dal finanziamento illecito dei partiti hanno portato alla scomparsa del psdi, mentre il psi si è suddiviso in vari tronconi tra cui i socialisti democratici italiani entrati a far parte della coalizione di centro sinistra denominata l’ulivo.
La crisi del sistema dei partiti tradizionali e il nuovo sistema dei partiti
Il sistema dei partiti entro in crisi verso gli anni 90; negli anni 70 tuttavia si verificarono i primi sintomi della crisi in quanto cominciavano a diminuire i voti di appartenenza (voti di un elettorato fedele al proprio partito) mentre crescevano i voti di opinione (voto di un elettorato mobile non + fedele ad un certo partito) e i voti di scambio (voti praticamente comprati con la promessi di particolari favori). A far crollare di concreto tale sistema fu una serie di referendum abrogativi promossi non di rado in contrasto con la volontà dei grandi partiti, si parla soprattutto del referendum del giugno 91 della camera (riduzione ad una sola preferenza esprimibile) e dell’aprile 93 sulla legge elettorale del senato. La crisi ha coinvolto anche le istituzioni a cominciare dalla delegittimazione del parlamento eletto nel 92, detto il parlamento degli inquisiti in quanto molti parlamentari erano indagati per finanziamento illecito o corruzione.
Da questa crisi è poi nato un nuovo sistema che xò non ha ancora dato prova di stabilità: alle elezioni del 96 si sono formati due poli contrapposti, il polo delle libertà e l’ulivo, composti attualmente il primo da una coalizione di partiti di centro destra e il secondo da una coalizione di partiti di centro-sinistra. Tali aggregazioni non sono sempre state capaci di adottare programmi perfettamente comuni e coincidenti a causa di contrasti interni ma comunque si è realizzata la mancanza di alternanza al governo che durava dalla seconda guerra mondiale fino al 92.
I gruppi di pressione
La libertà di associazione ammette la possibilità di formare associazioni con fini politici, denominate gruppi di pressione o con obiettivi particolari senza organizzarsi in partiti (gruppi ecologici..). Essi assumono una notevole importanza in quanto agiscono direttamente sui partiti o sugli organi dello stato per ottenere decisioni a loro favorevoli. I principali gruppi sono i sindacati dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro. Ad essi si aggiungono anche i grandi gruppi industriali e finanziari le associazioni agricole… Le decisioni in campo economico, politico e sociale del governo sono prese solo dopo aver consultato sindacati e Confindustria (principale organizzazione dei datori di lavoro); si parla infatti di riunioni per realizzare una procedura chiamata concertazione.
Il sistema dei partiti
Per sistema dei partiti si intende l’insieme dei partiti che operano in un paese e delle relazioni che intercorrono tra loro. L’analisi di tale sistema permette di capire in parte la vita politica dello stato. Vi possono essere pochi partiti o molti partiti e una minore o maggiore omogeneità programmatica a seconda che le differenze economico-sociali siano + o – ampie. Secondo Sartori vi sono tre sistemi di partiti:
• Il pluripartitismo semplice o bipartitismo: quando esistono 2 partiti dominanti che si scontrano nella competizione politica. Tra i due uno è riformista e l’altro conservatore e un esempio si ha negli stati uniti in cui la lotta politica si svolge tra il partito repubblicano e quello democratico. Sono considerati bipartitici anche quelli in cui oltre ai 2 partiti predominanti vi sono altri partiti la cui consistenza almeno in termini di seggi di parlamento è tale da non influenzare le scelte dei 2maggiori. Vantaggi: assicura automaticamente ad 1 dei 2 partiti principali la maggioranza assoluta dei seggi all’assemblea eletta a suffragio universale, permette governi di legislatura (il governo che è formato da un solo partito dura finchè l’assemblea elettiva rimane in carica). Il partito sconfitto assumerò il ruolo dell’opposizione, che quanto + sarà costruttiva e convincente tanto + gli darà la speranza di diventare il partito di maggioranza (principio dell’alternanza). Difetti: scegliere tra 2 partiti non permette ai cittadini di esprimere tutte le sfumatura delle proprie posizioni politico-ideologiche; i 2 partiti maggiori x conquistare la fiducia degli elettori incerti finiscono per formulare programmi spesso molto simili nelle linee essenziali per cui l’alternanza di governo perde parte della propria funzione.
• Pluripartitismo moderato: quando il sistema è caratterizzato dalla presenza di + partiti ad esclusione di quelli che si collocano all’estrema destra o sinistra. E’ un sistema bipolare che beneficia del meccanismo del bipartitismo in quanto i partiti esistenti tendono a formare due poli che si contendono rispetto le regole democratiche la vittoria delle elezioni. E’ tipica in germania..
• Pluripartitismo estremo: è caratterizzato dalla presenza di + partiti di cui 1 o + ricorrono a posizioni estreme sia di destra che di sinistra. Tende a formarsi una vasta area di centro che tende ad isolare gli estremi e l’alternanza di governo diventa difficile. Era la situazione di italia e francia sino al 1993. I governi in genere sono formati da coalizioni non sempre omogenee fondate su accordi tra organizzazioni che hanno programmi non completamente coincidenti. La maggioranza parlamentare che sostiene tali governi è spesso mutevole per cui l’instabilità governativa diventa una prassi difficilmente evitabile.
I PRINCIPI FONDAMENTALI E RAPPORTI CIVILI, SOCIALI ED ECONOMICI
I principi fondamentali non devono essere considerati solo come espressioni ideologiche, ma ad essi deve essere riconosciuto un preciso valore giuridico in quanto in base ad essi devono essere interpretate le norme costituzionali.
Si tratta soprattutto di:
• Principio democratico: Repubblica democratica significa che a tutti i cittadini deve essere data la possibilità di partecipare direttamente o indirettamente alle decisioni che riguardano la cosa pubblica. Non basta però per affermare il principio di democrazia: infatti ci sono alcuni paesi tra cui l’ex Urss che sono fondati sul governo del popolo ma ammettono un unico partito che ha la supremazia. Il regime politico italiano invece è un regime democratico pluralista, in quanto è fondato sulla libera competizione tra forze democratiche diverse. Una democrazia pluralista è compiuta se:
• Tutti i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età, godono dei diritti politici, cioè hanno il diritto di esprimere la loro opinione attraverso il voto e di eleggere chi la rappresenti per loro;
• Il voto di tutti i cittadini ha peso uguale;
• Tutti i cittadini che godono dei diritti politici sono liberi di votare secondo la propria opinione;
• I cittadini sono liberi di scegliere tra soluzioni realmente diverse proposte da partiti o altri gruppi;
• Sia per le decisioni collettive sia per le elezioni dei rappresentati vale il principio della maggioranza numerica;
• Nessuna decisione presa a maggioranza limiti i diritti della minoranza e in particolare quello di poter diventare maggioranza.
Il popolo esercita la sovranità in 2 forme:
• Quella della democrazia rappresentativa, fondata sull’elezione da parte del corpo elettorale dei propri rappresentanti a cui è demandato l’esercizio del potere politico;
• Quella della democrazia diretta nella quale il corpo elettorale è chiamato a esprimersi direttamente su determinate tematiche.
I limiti entro i quali il popolo esercita la propria sovranità sono stabiliti dalla legge.
• Il principio lavorista: Il nostro sistema democratico non è basato su censo o su condizioni sociali acquisite per ereditarietà, ma si è attribuito al lavoro un valore primario, considerandolo come momento fondamentale per la realizzazione della persona umana. Il riconoscimento di tale diritto, implica che lo stato operi individuando strumenti che facilitino ad esempio, l’incontro tra la domanda e l’offerta, la stabilità del posto di lavoro, entro certi limiti e a determinate condizioni, il sostegno alle categorie svantaggiate e l’adozione di una politica di assistenza e di sviluppo dell’occupazione giovanile.
• I principi di libertà e i diritti inviolabili: La repubblica, secondo l’art.2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (il principio del pluralismo sociale si esprime attraverso una pluralità di formazioni sociali o comunità intermedie quali la famiglia, i partiti, i sindacati). Si tratta del riconoscimento dei diritti primari tra cui quello alla salute, alla vita, alle libertà civili come la libertà religiosa, d’associazione, d’espressione… Essi non possono essere soggetti a revisione in quanto essi appartengono alla persona e non derivano dallo stato: ciò che non è modificabile è l’esistenza e il contenuto essenziale di quelle libertà, ma può essere modificata la disciplina delle varie libertà.
• Il principio di eguaglianza: è tutelato dall’art. 3 secondo il quale eguaglianza e libertà sono fondamentali per il raggiungimento della democrazia; attraverso l’esercizio delle libertà si realizzano condizioni sempre più perfezionate di eguaglianza. Quando si parla di eguaglianza in senso giuridico si intende far riferimento ad una regola che impone di considerare gli esseri umani uguali rispetto a parametri definiti stabiliti dalla legge. Bisogna però distinguere uguaglianza formale e sostanziale:
• Eguaglianza formale: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge. Tale principio ha però diversi significati:
• Non vi è nessuno al di sopra della legge: la legge si applica in modo eguale indistintamente a tutti. Si tratta del principio di eguaglianza liberale, che impone di non fare discriminazioni rispetto a differenze di religione, sesso, razza, lingua, opinioni politiche e condizioni personali e sociali.
• Eguaglianza nella legge: è vietato operare discriminazioni da parte della legge che deve attuare una disciplina uguale per tutti. Questo tuttavia non vuol dire che la legge non debba tener conto delle differenziazioni che di fatto esistono altrimenti non si potrebbero avere particolari forme di tutela, quali quella della lavoratrice madre, minoranze linguistiche.
La corte costituzionale ha interpretato il principio di eguaglianza come il divieto di operare discriminazioni irragionevoli ogni volta che situazioni uguali sono trattate in modo diverso; quindi si parla di principio di ragionevolezza della legge. La legge tuttavia opera differenziazioni ragionevoli, come ad esempio agevolazioni fiscali alle imprese metallurgiche che operano nel sud di italia rispetto a quelle identiche che operano nel resto del territorio nazionale, o come l’assistenza sanitaria che prevede la gratuità di tutte le prestazioni per i cittadini con reddito al di sotto di un certo limite.. Questo criterio di ragionevolezza non assume caratteri di rigidità, univocità o certezza, bensì la distinzione ragionevole fatta dalla legge è legata ad un determinato momento storico e alle tradizioni di un popolo. Nell’antichità ad esempio era ragionevole operare una distinzione tra uomini liberi e schiavi, in italia in passato, le donne venivano punite in caso di adulterio mentre gli uomini no, e questo derivava da un certo concetto di famiglia: nel 1968 ciò fu poi abolito in quanto la corte costituzione ritenne che era basato su una differenziazione inammissibile. La corte costituzionale, nell’intervenire per giudicare, deve rispettare il + possibile la volontà del parlamento, e sindacare soltanto su ciò che non è conforme alla costituzione.
• Eguaglianza sostanziale: L’applicazione dell’eguaglianza formale non porta in realtà la realizzazione dell’effettiva eguaglianza tra i cittadini in quanto non elimina le disuguaglianze in campo economico-sociale, quindi si parla anche di principio di eguaglianza sostanziale secondo cui le leggi devono introdurre discipline differenziate per promuovere gruppi sociali economicamente e socialmente svantaggiati e realizzare una maggiore uguaglianza di fatto, rilevabile almeno nelle situazioni di partenza. Infatti secondo l’art 3 è compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese: lo stato deve quindi intervenire con una legislazione che garantisca a ciascuno posizioni di partenza e possibilità uguali.
Il decentramento dello stato
Secondo l’art. 5 lo stato italiano è unico e indivisibile, tale principi però sono accompagnati da forme di decentramento: lo stato riconosce le autonomie locali preesistenti, e si impegna a promuoverle, cioè a favorirne l’espansione. Il legislatore deve in particolare dare esecuzione a quanto disposto dalla costituzione, la quale ha stabilito che la repubblica si ripartisce in comuni, province, città metropolitane, regioni e stato. Il decentramento inoltre deve essere anche amministrativo: lo stato ha il dovere di delegare e trasferire funzioni amministrative alle autonomie locali.
Rapporti tra stato e confessioni religiose
La costituzione assicura la libertà religiosa affermando che tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa. Tale professione oltre ad essere un fatto individuale è anche un fatto collettivo in quanto i fedeli fanno normalmente parte di una comunità, o chiesa o confessione. Tali chiese hanno loro regole che possono trovarsi in contrasto con quelle dello stato il cui atteggiamento può essere:
• Aconfessionale: nel senso che non riconosce nessuna religione di stato e quindi tutte le chiese sono poste sullo stesso piano e devono unicamente osservare le leggi nazionali;
• Confessionale: nel senso che eleva una religione a religione di stato e quindi essa può trovarsi in una situazione di privilegio rispetto ad altre, anche se lo stato garantisce la libertà religiosa indifferenziata.
Precedenti storici in Italia
Nonostante lo statuto albertino stabilisse la religione cattolica romana come unica religione di stato, la legislazione del regno sardo, come quella italiana fu improntata ad un modello di separatismo. Nel 1870 in seguito all’annessione di Roma al regno d’italia la chiesa assunse nei confronti dello stato italiano un atteggiamento di ostilità che si concluse nel 1929 tramite i patti lateranensi. Questo trattato risolse il dissidio sorto circa la possibilità della chiesa romana di conservare anche una sovranità politica e diede vita allo stato della città del vaticano, ricostituendo il potere temporale dei papi. Tramite questo accordo inoltre, riprese ad essere obbligatorio l’insegnamento scolastico di tale religione e veniva riconosciuta la validità a fini civilistici del matrimonio celebrato con rito cattolico. Con la convenzione finanziaria poi, vennero introdotte notevoli esenzioni fiscali per gli enti ecclesiastici.
La disciplina costituzionale della libertà religiosa
L’entrata in vigore della costituzione repubblicana ha segnato una svolta decisiva nella disciplina della libertà religiosa. Al momento della scelta del tipo di rapporto tra stato e confessioni religiose ci fu nell’assemblea costituente un acceso dibattito che alla fine porto alla decisione tramite la quale tutte le confessioni religiose sono egualmente libere, quindi si ha una laicità dello stato che tuttavia presenta qualche residuo del confessionalismo.
Rapporto tra stato e chiesa: dopo un acceso dibattito sorto tra forze laico-socialiste e cattoliche si è giunti alla conclusione che lo stato e la chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani e i loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Tali patti, che possono essere modificati senza modificare la costituzione, sono stati modificati nel 84 tramite il nuovo concordato, secondo cui:
• I matrimoni celebrati secondo il rito cattolico continuano ad avere effetti civili e l’annullamento dei matrimoni pronunciato da tribunali ecclesiastici ha efficacia anche nell’ordinamento italiano previa verifica del giudice italiano;
• L’insegnamento della religione nelle scuole non è + obbligatorio e la scelta spetta ad ogni individuo;
• E’ stabilito un contributo finanziario dello stato al sostentamento del clero: l’8% del gettito irpef viene devoluto, a scelta da parte dei contribuenti in parte a scopi di interessere sociale o di carattere umanitario e in parte a scopi di carattere religioso a diretta gestione della chiesa cattolica o delle altre confessioni che abbiano stipulato intese con lo stato.
La corte costituzionale, dopo la firma dell’accordo ha affermato che la laicità dello stato è un principio supremo dell’ordinamento costituzionale.
I rapporti tra lo stato e le altre confessioni religiose sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Per la chiesa cattolica vi è un pieno riconoscimento di sovranità, mentre per le altre confessioni religiose vi è solo un riconoscimento di autonomia nell’ambito delle leggi dello stato. Dopo il nuovo concordato del 1984 sono state stipulate diverse intese con chiese non cattoliche: con la firma di queste intese il beneficio dell’8 per mille del gettito irpef è stato riconosciuto anche alle chiese minori.
Cultura, ricerca scientifica e ambiente
Tra i compiti dello stato, l’art.9 impone la promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica nonché la tutela del paesaggio e del patrimonio artistico della nazione. Per cultura può intendersi l’insieme dei processi di formazione della coscienza e della personalità dell’individuo (le sue idee e i suoi valori espressi mediante particolari attività culturali: artistiche, come musica teatro o cinema o scientifiche). Il concetto di ambiente, per quanto riguarda la costituzione oltre a comprendere il paesaggio e le cose d’arte, comprende la tutela delle piante e degli animali, la conservazione di montagne laghi e fiumi e in generale la conservazione di un ecosistema equilibrato che permetta all’uomo di vivere. Si tratta quindi di organizzare il territorio in modo razionale stabilendo un giusto rapporto tra aree industriali, fabbricali e verdi, di adottare politiche per il trattamento dei rifiuti e tecniche produttive non inquinanti.
I rapporti civili
I rapporti civili comprendono i diritti di libertà civile delle persone e ve ne sono alcuni riconosciuti ai soli cittadini e altri a tutti, ovvero anche ad apolidi e stranieri.
La costituzione affida a due strumenti giuridici fondamentali la garanzia delle libertà, ovvero alla:
• Riserva di legge: si ha quanto la costituzione stabilisce che le limitazioni di libertà possono essere introdotte solo nei casi e nei modi stabiliti in via generale e preventiva da una legge o da un atto avente forza di legge;
• Riserva di giurisdizione: si ha quando i provvedimenti con cui sono limitate le libertà degli individui nei singoli casi possono essere decisi solo da un giudice (come un arresto, un perquisizione..). La libertà può essere cioè limitata soltanto da un autorità giudiziaria.
I diritti individuali di libertà
Comprendono:
• La libertà personale: è un diritto inviolabile inteso come libertà da qualsiasi tipo di costrizione fisica, cioè come libertà da qualsiasi forma di detenzione, d’ispezione, e perquisizione personale. Si tratta della libertà primaria rispetto a tutte le altre ed era già garantita dalla Magna Charta (“Gli uomini liberi non possono essere catturati o imprigionati se non da un tribunale legale dei loro pari e secondo le leggi del paese) del 1215. Il suo significato inoltre comprende quello di libertà morale, attinente cioè alla dignità individuale e sociale della persona. I casi di limitazione possono riguardare l’imputato in seguito ad una sentenza di colpevolezza da parte della autorità giudiziaria (limitazione successiva) o prima che tale sentenza venga emessa (limitazioni preventive). L’imputato però non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva: si ha la dichiarazione di colpevolezza solo con la condanna definitiva e lo è quando la sentenza è passata in giudicato. Le limitazioni preventive riguardano le misure cautelari che l’autorità giudiziaria può disporre nei confronti di una persona qualora sussistano particolari condizioni previste dalla legge: in particolar modo nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza. Devono inoltre esserci specifiche esigenze quali: concreto pericolo che l’imputato possa inquinare le prove o rendersi latitante, o possa commettere altri gravi delitti tassativamente indicati dal codice penale, ovvero della stessa specie di quello per cui si procede. Le misure cautelari possono essere:
• Di carattere coercitivo: la custodia cautelare in carcere, gli arresti domiciliari, il divieto o l’obbligo di dimora in un determinato luogo, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il divieto di espatrio.
• Di carattere interdittivo: la sospensione dell’esercizio della podestà dei genitori, la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali.
La legge tuttavia pone anche un limite temporale alla carcerazione preventiva che è uno strumento che non deve porsi in contrasto con la garanzia della presunzione di non colpevolezza. La custodia cautelare però risulta un provvedimento ingiusto in tutti i casi in cui una persona risulta privata per un periodo molto lungo della sua libertà personale; l’unica soluzione è quella di rendere + rapidi i processi in modo da raggiungere in tempi ragionevoli sentenze definitive.
I poteri di intervento dell’autorità di pubblica sicurezza: l’art. 13 riconosce anche all’autorità pubblica di sicurezza di adottare provvedimenti provvisori in tema di limitazione della libertà personale, questo può però avvenire solo nei casi di urgenza e necessità e nei casi particolari previsti dalla legge e sottoposti a convalida da parte dell’autorità giudiziaria entro tempi brevissimi; tali situazione sono individuate ad esempio nell’arresto in flagranza e nel fermo di polizia giudiziaria (quando vi è fondato sospetto di fuga da parte di una persona indiziata di reato). In queste situazioni la costituzione stabilisce che l’autorità di polizia deve entro 48h comunicare all’autorità giudiziaria i provvedimenti presi e entro 48h il giudice è tenuto a convalidarli; se ciò non avviene l’arresto e il fermo sono automaticamente revocati. Nel caso in cui una persona sia sottoposta a pena detentiva o comunque ad una limitazione della propria libertà personale non può subire trattamenti disumani, cioè non può essere sottoposto a tortura fisica o psicologica sia in sede di interrogatorio, sia in sede di carcerazione. La pena inoltre deve tendere alla riabilitazione del condannato e quindi non è ammessa la pena di morte.
Inviolabilità del domicilio
L’art.14 dichiara che il domicilio è inviolabile, ma vi sono casi in cui tale inviolabilità può essere sacrificata mediate ispezioni, perquisizione e sequestri: tutti i casi sono sottoposti alla riserva di legge e alle garanzie dettate in tema di libertà personale. In casi di urgenza la polizia può intervenire di propria iniziativa salvo convalida entro 48ore da parte della autorità giudiziaria. Inoltre diverse leggi attribuiscono a organi pubblici di intervenire autonomamente per motivi di sanità e incolumità pubblica.
Libertà e segretezza della corrispondenza
Ogni persona ha il diritto di comunicare liberamente e segretamente senza che nessuno possa intervenire nella comunicazione o conoscerne illegalmente il significato e sono garantiti dalla privacy sia il destinatario che l’autore; in questo caso la limitazione può avvenire solo da parte dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge e quindi l’autorità di polizia non può intervenire nemmeno in casi di urgenza.
La libertà di circolazione e di soggiorno
Ogni cittadino è libero di muoversi liberamente sul territorio e di stabilirsi in un determinato luogo, e le eventuali limitazioni devono essere stabilite per legge e possono essere disposte per motivi di sicurezza o di sanità. Questo principio riguarda sia i cittadini italiani, sia secondo il trattato di Maastricht i cittadini dell’UE. Le limitazioni di circolazione e soggiorno non possono essere applicate a singoli cittadini ma devono riferirsi ad aree territoriali in cui per motivi di sanità o sicurezza è necessario vietare l’accesso a chiunque (limitazioni in via generale). La libertà di circolazione inoltre può essere limitata in situazioni previste da altre norme (obbligo di residenza per il fallito..). L’art. 16 invece si occupa del diritto di espatrio e rimpatrio, cioè ogni cittadino può liberamente entrare e uscire dal territorio nazionale, salvo obblighi di legge (adempimento servizio militare, l’assistenza a figli minorenni, l’esistenza di imputazioni penali). Affinché sia assicurata l’osserva degli obblighi la possibilità di espatrio è subordinata al possesso del passaporto.
Libertà di riunione e di associazione
Per riunione si intende una situazione precisa nel tempo: l’incontro volontario e temporaneo preventivamente concordato di + persone per uno scopo comune e in un luogo determinato. Le riunioni possono avvenire per motivi diversi ma in ogni caso devono avvenire senza armi di alcun tipo e non devono provocare tumulti, aggressioni o disturbo all’ordine pubblico. Le riunioni possono avvenire in luogo privato (casa, sede di un partito…), o in luogo aperto al pubblico (cinema, teatro..), oppure in luogo pubblico (una strada o una piazza). In caso di riunione in luogo pubblico è necessario che venga fatta una comunicazione preventiva alle autorità almeno 3gg prima dell’incontro. Questa comunicazione ha solamente funzione di far conoscere all’autorità l’effettuazione della riunione; l’autorità pubblica di sicurezza ha comunque il potere di vietare o sciogliere una riunione solo per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica che devono essere chiaramente indicati: il provvedimento adottato per motivi diversi è illegittimo.
Anche le riunioni spontanee, assembramenti, in luogo pubblico per le quali non è stato possibile dare comunicazione preventiva sono tutelate dalla corte costituzionale che dispone che una riunione non può essere sciolta solo perché non ne sia stato dato il preavviso.
Libertà di associazione
Secondo l’art.18 i cittadini hanno il diritto di costituire liberamente qualsiasi tipo di associazione (costruire rapporti sociali) con qualsiasi scopo (politico, sindacale….) ovvero possono aderire ad associazioni già esistenti o recedere se viene meno la volontà di partecipazione. La costituzione vieta però alcuni tipi di associazione tra cui:
• Le associazioni a delinquere sono vietate in quanto tendono a perseguire fini vietati dal codice penale (bande armate per rapine…);
• Le associazioni che perseguono fini politici anche indirettamente mediante organizzazioni di carattere militare in quanto la lotta politica deve svolgersi con modalità democratiche;
Sono punite dal codice penale:
• Le associazioni sovversive e le associazioni con finalità di terrorismo e eversione dell’ordine democratico.
Inoltre sono vietate le associazioni segrete, ma il loro divieto non deriva da fini perseguiti, bensì dalle loro regole di vita e quindi dai mezzi adottati per perseguire i fini. Si possono definire società segrete quelle che occultano la loro esistenza, tengono segreti finalità e attività sociali o svolgono attività che interferiscono nell’esercizio delle funzioni degli organi dello stato.
La libertà di religione
La nostra costituzione dispone che:
• Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma individuale o associata e di farne propaganda;
• Tutti hanno diritto di esercitarne in privato o in pubblico il culto purchè non tratti di riti contrari al buon costume.
Il diritto di manifestare e diffondere il proprio pensiero
L’art.21 esprime che tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione e questo diritto è riconosciuto a tutti gli individui che siano cittadini o no.
Vi sono tuttavia dei limiti: sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume (sensibilità della società in relazione alla sfera sessuale). Altri limiti riguardano:
• La riservatezza e l’onorabilità della persona: il diritto di manifestare il proprio pensiero non deve essere esercitato in modo da ledere la dignità, l’onore, la privacy altrui;
• L’apologia di reato: si tratta di un comportamento idoneo a provocare delitti come l’incitamento a commettere reati o l’elogio di un comportamento illecito;
• Il segreto istruttorio: è vietata la pubblicazione di atti destinati a rimanere segreti;
• Il segreto di stato: sono coperti da tale segreto i documenti, notizie attività la cui divulgazione potrebbe recare danno allo stato.
I mass media
La stampa: non può essere soggetta ad autorizzazioni e censure, quindi non deve essere sottoposta ad alcun controllo preventivo. Con autorizzazione si intende infatti un controllo che interviene prima che un certo scritto venga stampato, mentre con censura si intende un controllo che interviene dopo che un certo scritto è stato stampato, ma prima che venga diffuso al fine di approvarne il contenuto. E’ ammessa invece una forma di controllo successiva che è il sequestro: interviene solo nei confronti di pubblicazioni già stampate e diffuse per il quale sia prevista sia una riserva di legge sia una riserva di giurisdizione. Si può procedere solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria in caso di ipotesi di delitti previsti dalla legge come reati di opinione, o quando non è indicata la persona responsabile della pubblicazione. In caso di urgenza l’autorità di polizia può intervenire senza la preventiva autorizzazione del magistrato, salvo successiva convalida.
Gli spettacoli
Anche sugli spettacoli non è prevista alcuna forma di controllo preventivo: l’unico limite è quello della censura sui film. Per la proiezione in pubblico dei film è necessario il nulla osta rilasciato con decreto del ministero del turismo e spettacolo su parere di speciali commissioni.
La radiotelevisione
Pur non essendo garantita dalla costituzione negli ultimi anni tale sistema è stato oggetto di numerosi interventi da parte del legislatore e corte costituzionale per garantire la libertà di informazione.
La nuova disciplina della telecomunicazioni: è stato stabilito:
• Il divieto per qualsiasi soggetto di detenere + del 20% delle reti televisive e radiofoniche in ambito nazionale;
• Un periodo transitorio durante il quale rai e fininvest potranno continuare a trasmettere con le reti esistenti;
• L’istituzione di un’autorità di garanzia nelle comunicazioni che sostituisca il garante per la radiodiffusione e l’editoria con il compito di vigilare sulle norme antitrust e di assegnare le frequenze radiotelevisive.
IL CORPO ELETTORALE E I SISTEMI ELETTORALI
L’elettorato attivo è il diritto di partecipare alle elezioni esprimendo il proprio voto e spetta al corpo elettorale mentre l’elettorato passivo è il diritto di essere eletti alle cariche dello stato. Il corpo elettorale per eccellenza è quello politico nazionale cioè l’insieme dei cittadini che hanno diritto ad eleggere il parlamento (ne fanno parte tutti i cittadini maggiorenni, senza alcuna distinzione e quindi si dice che vi è il suffragio universale).
Elettorato attivo
Secondo l’art.48 della costituzione per godere del diritto di voto sono necessari due requisiti:
• La cittadinanza italiana per le elezioni politiche cioè del parlamento: per questo tipo di elezioni l’elettorato attivo è riconosciuto anche ai cittadini italiani residenti all’estero che fino al 2001 lo hanno potuto esercitare in linea di massima rientrando in Italia per votare nel comune di ultima residenza. La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività, a tal fine è stata inoltre istituita una circoscrizione estera per l’elezione delle camere alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da una norma costituzionale o dalla legge. Questa circoscrizione è quindi costituita da tutti gli italiani residenti all’estero.
A questo proposito negli ultimi anni si è discusso sull’opportunità di estendere il diritto di voto anche agli stranieri residenti stabilmente in Italia, ma questa riscontra ancora molte opposizioni; un discorso diverso vale per i cittadini di un paese membro dell’UE che invece hanno la possibilità di votare.
• La maggiore età: per votare per la camera dei deputati sono sufficienti 18anni mentre per votare per il senato ne sono necessari 25. Il voto può però essere limitato per incapacità civile, in caso di sentenze penali irrevocabili e nei casi di indegnità morale indicati dalla legge e per interdizione dai pubblici uffici. Sono quindi esclusi: alcune categorie di incapaci, i condannati per i quali è prevista la sospensione del diritto di voto, i falliti e i sottoposti a misure di prevenzione.
Caratteri del voto
Il voto è:
• Personale: ogni elettore deve esercitare personalmente il proprio voto e non è possibile farsi rappresentare;
• Eguale: sono esclusi i voti plurimi riservati a certe categorie di persone o i voti multipli;
• Segreto: la segretezza è posta a tutela della libertà di voto e l’autorità pubblica ha l’obbligo di predisporre a tal fine idonee garanzie;
• Libero: per il principio della libertà di manifestare il proprio pensiero ad ogni elettore deve essere concessa la facoltà di attribuire il proprio voto a chi ritenta più opportune senza alcuna coercizione;
• Non obbligatorio: il voto rappresenta un dovere civico, ma non un obbligo. Infatti il non voto non ha alcuna conseguenza giuridica e non comporta alcuna sanzione (in Belgio è invece obbligarlo e chi non vota senza una giustificazione documentata incorre in un’ammenda).
La diminuzione della partecipazione al voto è cresciuta negli ultimi anni ma oltre all’astensionismo l’elettore può non manifestare la propria scelta lasciando in bianco la scheda (schede bianche) o annullandola con segni particolari (schede nulle). Quando si effettua il conteggio dei voti si considerano solo le schede valide escludendo quelle bianche e quelle nulle.
La democrazia
Democrazia significa potere del popolo e per far sì che essa si realizzi è necessario che il popolo possa esprimere la propria sovranità in modo effettivo, ovvero che attraverso la sua partecipazione possa confrontarsi con ipotesi e programmi differenziati e possa incidere sulla loro formazione e possa scegliere liberamente tra diverse proposte: il voto è quindi lo strumento attraverso il quale si realizza la democrazia che a seconda del suo esercizio può essere diretta o rappresentativa.
• Per democrazia diretta si intende l’esercizio di alcuni poteri pubblici da parte del popolo attraverso ad esempio riunione in assemblea o referendum. Essa però è uno strumento + adatto a piccole comunità dove risulta + facile confrontarsi e discutere sulle diverse ipotesi politiche e giungere così a operare scelte senza alcuna intermediazione.
• Con la democrazia rappresentativa invece, il popolo elegge i propri rappresentanti negli organi dello stato in base a programmi da questi presentati; spetterà poi ai rappresentanti operare le scelte utili ad attuare il programma. Il popolo quindi, governa attraverso i suoi rappresentanti. Questo istituto è quello + utilizzato anche se si possono avere commistioni dei due processi decisionali: infatti alcuni stati, prevedono oltre alle elezioni dei propri rappresentanti politici la possibilità di consultare direttamente i cittadini su grandi temi di interesse generale attraverso lo strumento del referendum.
Principio della maggioranza
I cittadini in tutti i processi decisionali sono chiamati ad esprimere un voto che è frutto delle loro scelte politiche: ma il risultato elettorale è l’espressione della volontà popolare, quindi è necessario accettare il principio della maggioranza, secondo il quale nella democrazia prevalgono le posizioni che ricevono la maggioranza dei voti.
La rappresentanza politica
La caratteristica del parlamento e di tutti gli organi elettivi è quella di essere direttamente rappresentativi del popolo: questa rappresentanza si è soliti a definirla politica per distinguerla da quella giuridica. La rappresentanza giuridica è il meccanismo in base al quale un soggetto agisce in nome e per conto di un altro, cosicché gli effetti giuridici degli atti compiuti dal rappresentante ricadano sul rappresentato che può in qualsiasi momento revocare la rappresentanza. Nella rappresentanza politica invece, il rappresentato non potrebbe mai esercitare i poteri spettanti al rappresentante e quindi può solo limitarsi ad eleggerlo: questa elezione è irrevocabile fino alla scadenza del mandato per cui i rappresentanti non possono essere revocati dai rappresentati anche nel caso in cui non adempiano al programma per cui sono stati eletti. La rappresentanza politica, inoltre, è sempre collettiva cioè è la rappresenta di un insieme di persone al contrario di quella giuridica che è individuale. Queste caratteristiche spiegano il cosiddetto divieto di mandato imperativo: secondo esso il rappresentante politico elettivo non è vincolato da alcun impegno nei confronti dei suoi elettori ma può agire liberamente qualunque promessa abbia fatto per essere eletto. Esso quindi non può essere revocato sino alla scadenza legale del suo mandato e non è soggetto a sanzioni penali o civili qualora non mantenga fede al proprio programma: l’elettore ha a disposizione come unico provvedimento quello di non votarlo +.
Gli organi elettivi
Nelle forme di governo presidenziali e semi-presidenziali: il popolo elegge direttamente i membri del parlamento e il presidente della repubblica.
Nelle forme di governo parlamentare: il popolo può eleggere direttamente unicamente il parlamento.
Nel governo neoparlamentare: il popolo può eleggere direttamente il parlamento e il primo ministro. In Italia si ha il governo parlamentare, il popolo quindi elegge il parlamento che a sua volta elegge in seduta comune (camere riunite) il presidente della repubblica.
Il parlamento è quindi un organo di rappresentanza diretta del popolo mentre il presidente della repubblica e il governo sono organi di rappresentanza indiretta.
Oltre alle elezioni a livello nazionale (ogni 5anni) il corpo elettorale è chiamato a eleggere anche gli organi degli enti pubblici territoriali: regioni, province e comuni ogni 5anni; queste lezioni sono chiamate amministrative ma svolgono anche importanti funzioni politiche.
I sistemi elettorali
Le costituzioni in genere non prevedono il sistema da adottare che dopo aver eventualmente definito un criterio generale rimandano a leggi ordinarie. Ogni sistema elettorale è costituito da un complesso di regole e di procedure che mirano a tradurre i voti espressi in seggi e in cariche: significa che di fronte al corpo elettorale sta un determinato numero di candidati eleggibili e di seggi da assegnare. La scelta del sistema comporta la formazione di un determinato rapporto politico tra eletti ed elettori e influenza quindi le scelte dell’elettorato.
Caratteri generali
In genere il territorio nazionale è suddiviso in circoscrizioni elettorali (ciascuna corrispondente a una certa porzione del territorio e a un certo numero di elettori) e a ognuna di esse è attribuito un certo numero di seggi predeterminato. A seconda del sistema adottato può accadere che a ciascuna spetti un solo seggio (sistema uninominale) nel qual caso ogni partito presenti solo un candidato o + seggi (sistema plurinominale) in caso di presentazione di una lista di candidati. I sistemi elettorali utilizzati in genere sono riconducibili a due gruppi: i sistemi maggioritari uninominali e sistemi proporzionali plurinominali.
Sistema maggioritario
Esso è stato introdotto in Inghilterra nel XVII secolo con collegio uninominale. Il territorio nazionale è suddiviso in tanti collegi quanti sono i seggi da attribuire e in ogni collegio, detto per questo uninominale si può eleggere un solo parlamentare: risulta eletto il candidato che nel collegio ha ottenuto + voti, mentre i voti ottenuti dagli altri vanno perduti. Il voto risulta personalizzato in quanto i partiti la cui influenza p relativa per attirare maggiormente gli elettori tenderanno a presentare candidati credibili a seconda delle esigenze dei diversi collegi.
Questo sistema può essere:
• Sistema maggioritario ad un turno: applicato in Gran Bretagna è molto semplice, e vince il candidato che ottenuto la maggioranza anche solo relativa, dei voti. Questo sistema penalizza i partiti + piccoli a meno che questi non stringano un patto preelettorale con quelli + grandi per essere candidati unici in alcuni collegi. (Succede in Italia). Dove esiste bipartitismo, come ad es. in G.B. questo sistema assicura la stabilità di governo essendo il partito di maggioranza parlamentare l’unico che forma il governo. Si parla infatti di governi di legislatura per via della omogeneità stessa delle formazioni politiche. I partiti minori conquistano seggi se sono forti a livello locale: da questo deriva l’inconveniente + grave del sistema. Può capitare che un partito anche se ha ottenuto la maggioranza dei voti a livello nazionale, non ottenga la maggioranza dei seggi perché ad esempio è molto forte in alcuni collegi in cui ha ottenuto quasi tutti i voti ma è secondo in molti altri.
• Sistema maggioritario a doppio turno: Francia. L’elettore al primo turno vota per il candidato del partito da lui preferito; dopo la votazione risultano eletti i candidati che nei rispettivi collegi hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti (50%+1). Per i collegi in cui nessuno ha ottenuto tale maggioranza si procede al secondo turno elettorale (dp 15gg) a cui accedono solo coloro che hanno superato una certa percentuale di voti ovvero i 2 candidati che hanno ottenuto + voti (ballottaggio). L’elettore, al 2 turno vota per uno dei candidati ammessi e risulta eletto colui che ha ottenuto + voti (maggioranza assoluta o relativa). Anche con questo sistema solo i partiti maggiori riescono ad essere presenti in parlamento; i partiti minori che non sono riusciti a raggiungere i voti sufficienti per passare al secondo turno, tuttavia nell’intervallo tra i 2 turni, possono stipulare accordi con i partiti maggiori e dare indicazioni ai propri elettori sul candidato da votare al secondo turno: l’elettore quindi al primo turno vota per il candidato preferito e se questi non accede al secondo turno ha la possibilità successivamente di votare anche per il candidato il cui programma lo soddisfi sufficientemente. La personalizzazione del voto è rilevante e inoltre le maggioranze che si formano sono abbastanza stabili e omogenee.
• Sistema proporzionale: adottato per primo dalla Danimarca è oggi uno dei sistemi + diffusi nell’UE. In questo sistema ogni partito o formazione politica che si presenta alle elezioni consegue un numero di seggi proporzionale in relazione ai voti ottenuti. Gli elettori attribuiscono il loro voto alla lista del partito preferito e fatta la somma dei voti ottenuti da ciascun partito a ognuno sarà attribuito un numero di seggi in proporzione alla percentuale dei voti: con questo sistema nessun voto va disperso e in parlamento sono rappresentati anche i partiti + piccoli (sistema proporzionale puro). Molte volte il sistema proporzionale non è però applicato in questo modo, ma vengono utilizzate delle tecniche di calcolo ovvero sbarramenti, al fine di ridurre il numero dei piccoli partiti presenti in parlamento e rendere possibili maggioranze + omogenee. Per quanto riguardarla gli sbarramenti per decentivare la presenza di partiti molto piccoli si può per esempio, decidere che possano partecipare al riparto dei seggi solo i partiti che abbiano ottenuto + del 5% dei voti come in Germania o + del 3% come in Grecia e in Spagna. In questo modo i partiti + piccoli che si collocano al di sotto della percentuale di sbarramento, non possono ottenere seggi. Un altro modo per aumentare la distorsione tra voti percepiti e seggi attribuiti è quello di formare circoscrizioni molto piccole, in quanto, minore è il numero dei deputati da eleggere in ogni circoscrizione + sono i voti dei piccoli partiti che vanno dispersi: se in ogni circoscrizione si eleggesse un solo candidato il sistema avrebbe gli stessi effetti di quello maggioritario ad un turno. Un ultimo modo per correggere il sistema proporzionale è quello di attribuire un premio di maggioranza al partito o ai partiti maggiori che ricevono così un numero di seggi superiore a quello che spetterebbe loro in base al riparto proporzionale. Un difetto del sistema proporzionale è dato da fatto che non permetta alcuna personalizzazione del voto: i partiti dominano tutta la scena politica per cui l’elettore non ha altra alternativa che scegliere tra loro senza poter dare la fiducia a una persona.
I sistemi elettorali in Italia
La costituzione italiana, pur non contenendo alcuna indicazione circa il sistema elettorale afferma che entrambe le camere devono essere elette a suffragio universale e diretto e che il senato è eletto a base regionale. Prima dell’adozione di questo sistema elettorale, avvenuta nel 93, in Italia era adottato per la camera dei deputati il sistema proporzionale di lista e per il senato un sistema teoricamente maggioritario ma in realtà proporzionale. Tale metodo è stato poi messo sotto accusa in quanto colpevole di favorire la frammentazione del sistema dei partiti e quindi l’instabilità governativa oltre a non permettere agli elettori di scegliere prima del voto tra diverse possibili coalizioni di governo.
Riforme elettorali
Camera dei deputati l.277/1993, elezione del senato l.276/1993, elezione dei rappresentanti nei comuni e nelle province l.81/1993, elezioni dei consigli regionali l.43/1995 e elezione del presidente delle regioni l.cost. 12 novembre 1999. No ha subito alcuna modifica la legge per l’elezione dei rappresentanti al parlamento europeo che continua ad essere basata su un sistema proporzionale.
Il sistema elettorale per il parlamento
Il sistema elettorale adottato dall’Italia è un sistema misto, con prevalenza del maggioritario: il 75% dei seggi è attribuito con sistema maggioritario e il 25% con il sistema proporzionale. I seggi da attribuire sono complessivamente 630 per la camera dei deputati e 315 per il senato. Nel parlamento vengono eletti quindi 618 deputati (464 con sistema maggioritario e 154 con sistema proporzionale) e 309 senatori (232 maggioritario e 77 proporzionale). Il territorio nazionale e suddiviso in circoscrizioni, una per ogni regione per il senato e 26 per la camera + una per la Valle d’Aosta. Ad ogni circoscrizione è assegnato un certo numero di seggi, di cui il 75% da attribuire ai collegi uninominali e il 25% con il sistema proporzionale.
Il voto degli italiani residenti all’estero
In Italia, il corpo elettorale è formato dai cittadini residenti in Italia e dagli italiani residenti all’estero. Un tempo essi potevano esprimere il loro voto per un partito o un candidato della circoscrizione in cui avevano avuto l’ultima residenza in Italia, mentre oggi possono farlo anche rimanendo nel luogo di residenza e per candidati propri. E’ stata introdotta la circoscrizione estero. Definita la circoscrizione estero e il numero dei deputati e dei senatori attribuiti è stata approvata la normativa per definire i modi in cui possono effettuarsi consultazioni all’estero e per definire la nuova suddivisione delle circoscrizioni nazionali tenendo conto del diminuito numero dei parlamentari eletti in Italia. Questa legge ha stabilito che:
• I cittadini, residenti all’estero potranno scegliere di votare in Italia per la circoscrizione elettorale a cui sono iscritti oppure di partecipare all’elezione dei rappresentanti della circoscrizione estero con il voto per corrispondenza da inviare al consolato dello stato in cui risiedono;
• La circoscrizione estero è suddivisa in 4 parti: Europa comprese Russia e Turchia. America meridionale. America settentrionale e centrale. Africa, Asia, Oceania e Antartide. In ciascuna ripartizione vengono eletti un deputato e un senatore, mentre i restanti sono eletti in proporzione della popolazione residente;
• Possono candidarsi alla circoscrizione estero solo gli elettori residenti e votanti nella relativa ripartizione; gli elettori residenti all’estero non possono candidarsi in una circoscrizione del territorio nazionale salvo che abbiano optato per l’esercizio del diritto di voto in Italia;
• I cittadini italiani residenti all’estero possono anche partecipare alla raccolta di firme per indire un referendum abrogativo o un referendum costituzionale.
Il sistema elettorale per la camera dei deputati
Il territorio nazionale è suddiviso in 26 circoscrizioni:
• Candidature: chiunque può presentarsi candidato nei collegi uninominali purchè la candidatura sia sostenuta da un numero di cittadini elettori di quel collegio stabilito dalla legge e purché ogni candidato sia collegato a una o + liste di partito (max 5) che concorrono ai seggi “proporzionali. Uno o + partiti quindi possono associarsi per presentare un candidato comune. Non è ammessa la candidatura a + di un collegio. Per i seggi proporzionali, i partiti presentano in ogni circoscrizione liste contenenti un numero di candidati non superiore a 1/3 dei seggi proporzionali arrotondato per eccesso da assegnare alla circoscrizione, e ciascuna lista deve essere sottoscritta da un numero di elettori stabilito dalla legge a seconda dell’ampiezza della circoscrizione. I candidati ai collegi uninominali possono anche far parte delle liste circoscrizionali e ogni candidato può essere incluso in liste in un numero massimo di 3circoscrizioni.
• Schede e votazioni: L’elettore riceve 2 schede, una per il voto per i seggi maggioritari e una per il voto per i seggi proporzionali: la prima scheda comprende i nomi dei candidati con a fianco di ciascuno l’indicazione del contrassegno o dei contrassegni dei partiti con cui è collegato. Per l’attribuzione dei seggi proporzionali si procede invece a un riparto su base nazionale con esclusione delle liste che hanno ottenuto meno del 4% dei voti (sbarramento), con un metodo di calcolo abbastanza complicato che preveda l’esecuzione di uno scorporo; scorporo significa che per ogni candidato eletto in un collegio uninominale viene detratto dal totale dei voti conseguiti dal partito o dai partiti a cui è collegato un numero di voti sufficienti per vincere l’elezione nel collegio cioè i voti presi dal candidato arrivato 2 + 1. Con questa operazione si è voluto agevolare i piccoli partiti che hanno ottenuto pochi o anche nessun eletto nei collegi uninominali.
• Elezioni suppletive e subentri: se in caso di dimissioni o di decesso del deputato un seggio restasse vacante, se si tratta di seggi maggioritari si procede ad elezioni suppletive nel collegio di cui il deputato era rappresentante, mentre in caso di un seggio proporzionale, subentra il primo dei non eletti della lista circoscrizionale.
Il sistema elettorale per il senato
Per quanto riguarda l’elezione del senato il territorio nazionale è diviso in tante circoscrizioni quante sono le regioni a cui si aggiunge la circoscrizione per l’estero: ad ogni circoscrizione nazionale è attribuito un numero di seggi in proporzione alla popolazione di cui il 75% da eleggere con sistema maggioritario in collegi uninominali e il 25% con sistema proporzionale.
Procedura:
• Candidature: è prevista un’unica categoria di candidati, quelli del collegio uninominale che a livello circoscrizionale, si collegano tra loro sotto uno stesso simbolo di partito o di gruppi di partiti e quindi non esistono le liste.
• Schede e votazioni: l’elettore dispone quindi di un’unica scheda e di un unico voto. La scheda è caratterizzata dalla presenza di un solo contrassegno a fianco del nome del candidato; l’elettore attribuisce il suo voto unicamente al candidato prescelto.
• Attribuzione dei seggi: risultano eletti ai seggi uninominali i candidati che in ciascun collegio hanno ottenuto la maggioranza relativa. Per quanto riguarda l’attribuzione dei seggi proporzionali non è prevista alcuna clausola di sbarramento ma viene applicato lo scorporo in modo diverso rispetto alla camera dei deputati: in ogni circoscrizione regionale dai voti ottenuti dai singoli gruppi si detraggono i voti dei candidati del gruppo eletti nei collegi uninominali e si procede quindi al riparto in base al sistema dei divisori.
• Seggi vacanti: nel caso un senatore venga a mancare per qualunque motivi se eletto in un collegio uninominale si procede alle elezioni suppletive, se invece è eletto con sistema proporzionale subentra il primo dei non eletti del gruppo a livello circoscrizionale.
Il sistema elettorale e i suoi risultati
L’applicazione del sistema elettorale per il parlamento non ha dato i risultati sperati in quanto non è stato in grado di ridurre i numeri dei partiti e nonostante le varie coalizioni i governi non hanno dato prova di particolare omogeneità.
Per effetto del nuovo sistema elettorale dal 94 si sono formate 2 coalizioni principali, quella di centro sinistra e di centro destra: il Polo (centro-destra) di cui faceva parte nel 94 anche la lega nord, aveva conquistato in quelle elezioni la maggioranza assoluta dei seggi e aveva espresso il governo, di cui era presidente del consiglio Berlusconi, caduto per l’uscita della lega nord e sostituito da un governo presieduto da Dini. Nel 96 invece, l’ulivo (centro sinistra) con l’appoggio esterno di Rc aveva conquistato la maggiorana dei seggi esprimendo il governo di cui è stato presidente Prodi: il governo poi cadette a causa del mancato appoggio di rc ed è stato costituito un altro governo, con l’entrata dell’Udr, presieduto da D’Alema. Le diverse maggioranze sono ancora disomogenee in quanto le coalizioni non esprimono veri e propri accordi programmatici ma il + delle volte mirano a patti per scopi elettorali: è necessario continuare per la strada delle riforme per assicurare un governo + stabile e + efficiente.
Nel 1999 è stato istituito un referendum per l’abrogazione della percentuale di proporzionale: la disaffezione politica e la propaganda per l’astensione dei diversi partiti hanno però determinato una scarsa partecipazione e il referendum è risultato nullo.
Istituti di democrazia diretta
Si tratta di istituti attraverso i quali il popolo è chiamato ad esprimere direttamente il suo pensiero.
Referendum: è una votazione in cui il popolo si pronuncia su una singola questione con un sì o con un no. Si può avere:
• Referendum consultivo: quando la pronuncia popolare ha solo valore di un parere;
• Referendum sospensivo: quanto può interrompere l’iter di un procedimento legislativo;
• Referendum confermativo: quando è diretto a convalidare una decisione già adottata dal parlamento o dal governo;
• Referendum abrogativo: quando può provocare l’abrogazione di un atto legislativo o parte di esso già operante;
• Referendum propositivo: quando la pronuncia popolare verte sull’introduzione o meno di un nuovo atto normativo.
Referendum in Italia
La principale forma di referendum che la nostra costituzione ammette è il referendum abrogativo:con esso il popolo può unicamente togliere efficacia ad una legge già esistente o ad una sua parte, il referendum abrogativo quindi è unicamente un potere legislativo negativo riservato al popolo ed entro certi limiti concorrenziale con il potere conferito al parlamento. Il referendum abrogativo è quindi un istituto di controllo popolare sull’operato del parlamento e quindi su quello dei partiti.
L’istituto del referendum è stato introdotto nel 1970 (nel 74 con quello sul divorzio e l’80 con quello dell’aborto) e nei primi anni in cui tale strumento è stato utilizzato i temi sottoposti al giudizio popolare erano quasi sempre temi legati a questioni di coscienza su cui si riteneva che il popolo dovesse decidere. Dal 70 al 2000 le richieste di referendum sono state 127 di cui 110 per iniziativa popolare e 17 proposti dalle regioni: di tutte le richieste 54 sono giunte alla votazione mentre 61 sono state giudicate inammissibili dalla corte costituzionale e per le altre 12 il parlamento è riuscito ad evitare la votazione approvando una nuova legge sostitutiva della precedente prima dello svolgimento del referendum. Dei 54 effettuati fino al 2002 18 non hanno prodotto effetti in quanto ha votato meno del 50% + 1 degli aventi diritto, 16 si sono conclusi con una prevalenza di no e 20 di sì.
• Oggetto del referendum: possono essere sottoposti a referendum le leggi del parlamento e gli atti aventi forza di legge, e la richiesta di abrogazione può riguardare l’intero atto normativo o una parte di esso. Non possono essere sottoposti a referendum: le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia o di indulto e di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali in quanto sono relative alla sfera patrimoniale e personale dei cittadini o a problemi politici riguardanti la politica estera: riferendosi a interessi generali della collettiva non si ritiene opportuno sottoporle a consultazione popolare.
• Operazioni preliminari: per essere richiesto un referendum abrogativo sono necessarie le firme di almeno 500.000 elettori o l’approvazione di 5 consigli regionali. Per poter raccogliere le firme i promotori del referendum devono presentare richiesta alla corte di cassazione e hanno 3mesi di tempo per raccoglierle, debitamente autenticate e apposte su speciali moduli vidimati e depositare presso la stessa corte di cassazione. Non può essere presentata una richiesta di referendum per evitare che interferisca sulle elezioni politiche, nell’anno che precede la scadenza delle camere né nei sei mesi successivi alla loro elezione; se le camere sono sciolte anticipatamente il referendum anche se già indetto viene rinviato.
• Due tipi di controllo:
• Controllo di regolarità: la corte di cassazione controlla il numero e la regolarità delle firme, assegnando un termine massimo ai promotori per sanarle se ciò è possibile (il controllo deve avvenire entro il 15 dicembre);
• Controllo di ammissibilità: successivamente la corte costituzionale deve decidere, con sentenza, quali richieste di referendum ammettere e quali respingere perché contrarie all’art.75.
Mentre il controllo della corte di cassazione è un controllo puramente tecnico quello della corte costituzionale comporta un ampio margine di discrezionalità che permette alla corte di deliberare anche altre causa di inammissibilità oltre a quelle stabilite dall’art.75 ricavandole comunque sempre dalle norme costituzionali; la sentenza di ammissibilità deve essere pronunciata entro il 10 febbraio.
• Indizione del referendum: le proposte di referendum che hanno superato i due controlli sono dichiarate ammesse e il presidente della repubblica, su deliberazione del consiglio dei ministri, indice il referendum fissando la convocazione degli elettori in una della domeniche comprese tra il 15 aprile e il 15 giugno. Il referendum anche se già indetto non ha luogo se prima del suo svolgimento il parlamento approva una nuova legge che abroghi o modifichi in modo sostanziale quella per cui è stata chiesta l’abrogazione: la nuova legge non può contenere solo modifiche formali altrimenti il referendum si svolge comunque.
• Svolgimento del referendum: segue la fase delle votazioni e dello scrutinio. Alla votazione partecipano tutti i cittadini che sono elettori per la camera dei deputati: sulla scheda elettorale è riportato il quesito referendario e sono indicate due caselle, una con scritto sì e una con scritto no; l’elettore pone una croce sul sì se intende pronunciarsi per l’abrogazione o sul no se intende invece conservare la legge. Affinché la votazione sia valida deve avervi partecipato almeno il 50%+1 degli aventi diritto.
• Proclamazione dei risultati: terminate le operazioni di scrutinio l’Ufficio centrale del referendum proclama i risultati; se si raggiunge la maggioranza dei voti la legge è abrogata e il presidente della repubblica con proprio decreto dichiara l’avvenuta abrogazione della legge che ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto sulla gazzetta ufficiale. Il presidente su proposta del ministro interessato e previa deliberazione del consiglio dei ministri, può ritardare l’entrata in vigore dell’abrogazione fino a 60gg dalla pubblicazione per consentire al parlamento di colmare l’eventuale vuoto legislativo che può essersi verificato.
Altre forme di referendum in Italia
Sono previste altre due forme di referendum:
• Il referendum sulle leggi costituzionali: è una specie di referendum sospensivo in quanto l’art.138 prevede che le leggi di revisione della costituzione e le altre leggi costituzionali possano essere sottoposte a referendum qualora, nella seconda votazione da parte di ciascuna camera non abbiano ottenuto il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti. Il referendum può essere chiesto entro tre mesi dalla pubblicazione da 1/5 dei membri di una camera o da 500.000 elettori o da 5 consigli regionali: in caso di esito negativo del referendum la legge costituzionale non entra in vigore.
• I referendum locali e regionali: nell’ambito regionale è possibile sottoporre a referendum questioni che riguardo una sola regione o anche un singolo comune. Questi referendum possono essere oltre che abrogativi, consultivi nel caso in cui i cittadini siano chiamati unicamente ad esprimere il proprio parere sulla questione che viene loro sottoposta. (es: quello sul traffico nei centri urbani, per la creazione di nuove regioni, per lo spostamento di comuni e di province da una regione all’altra…).
Iniziativa di legge popolare e petizioni
Il popolo può esercitare direttamente l’iniziativa legislativa proponendo al parlamento con la firma di almeno 500.000 elettori, un progetto di legge redatto per articoli: questo potere è riconosciuto anche per quel che riguarda le leggi regionali e nel qual caso il numero di firme varia da regione a regione. Questa iniziati però ha avuto sinora scarsa incidenza sulla nostra legislazione in quanto è stato poco usato: dal 48 a oggi sono stati presentati circa 70 progetti di legge di iniziativa popolare e solo in pochissimi casi sono stati discussi alle camere.
Si ha la petizione popolare quando i cittadini portano a conoscenza delle camere situazioni ed esigenze particolari, affinché le camere stesse vi provvedano mediante lo strumento legislativo: le petizioni sono sottoposte all’esame della commissione competente e l’esame può concludersi con un’archiviazione o con una risoluzione diretta a interessare il governo del suo contenuto.
IL DIRITTO INTERNAZIONALE
Il diritto internazionale è il diritto che disciplina i rapporti tra gli stati. Nell’ambito dell’ordinamento internazionale i singoli stati sono indipendenti e sovrani e su un piano di parità. Esso non si applica direttamente ai singoli cittadini in quanto non esiste un apparato internazionale sovrano in grado di imporre le proprie regole.
La costituzione italiana e l’ordinamento internazionale
La costituzione italiana dedica due articoli ai rapporti internazionali:
• L’art.10 che stabilisce che il diritto interno si adatta automaticamente alle norme di diritto internazionale generali tramite l’emanazione di norme interne corrispondenti al contenuto delle norme internazionali. Il procedimento di adattamento è detto automatico in quanto si esercita in relazione a ciascuna norma di diritto internazionale: non appena essa entra in vigore immediatamente diventa norma del diritto interno;
• L’art.11 che stabilisce che l’Italia si impegna a promuovere e favorire la formazione di organizzazioni internazionali e quindi ad accettare le conseguenti limitazioni di sovranità per contribuire alla pace e alla cooperazione tra le nazioni.
Le fonti di diritto internazionale
Le fonti primarie del diritto internazionale sono la consuetudine e i trattati.
Al di sopra delle norme primarie vi sono i principi fondamentali del diritto internazionale, che sono sorti in ogni comunità sociale per il semplice fatto di esistere: essi sono ad esempio, il principio secondo il quale se uno stato contrae un obbligo nei confronti di un altro deve osservarlo, il principio dell’indipendenza, dell’uguaglianza e dell’autonomia degli stati.
• La consuetudine: è un uso che i soggetti del diritto internazionale seguono nei loro reciproci rapporti come regola di condotta obbligatoria. Gli elementi di essa sono:
• L’elemento materiale: è il comportamento costante tenuto dai soggetti del diritto internazionale di fronte a situazioni simili;
• L’elemento psicologico: consiste nel convincimento dei soggetti stessi che tale comportamento costituisca l’adempimento di un obbligo.
• I trattati sono accordi tra due o + stati diretti alla creazione di norme giuridiche internazionali. Essi vincolano ovviamente soltanto gli stati che li hanno sottoscritti a differenza delle norme consuetudinarie. La formazione dei trattati avviene attraverso una prima fase di negoziazione alla quale segue la firma da parte dei rappresentanti dei diversi governi. Tale firma non ha però effetto vincolante in quanto è necessaria la ratifica, cioè l’accettazione definitiva degli obblighi contenuti nel trattato da parte dell’organo a ciò abilitato. In Italia il parlamento deve autorizzare tramite legge la ratifica dei trattati di maggiore importanza, ratifica che compete poi al capo dello stato. In alcuni stati per la ratifica dei trattati internazionali è prevista la possibilità del referendum popolare come è successo per diversi trattati dell’UE.
I soggetti del diritto internazionale
Sono tutte le organizzazioni riconosciute titolari di diritti e doveri che possono quindi firmare trattati internazionali.
Le organizzazioni internazionali
Le più importanti sono quelle che hanno carattere permanente: cioè quelle che esistono stabilmente in base a trattati istitutivi, controllano l’osservanza dei trattati stessi e intervengono nelle materie di loro competenza. Esistono organizzazioni governati e non governative. La presenza di queste organizzazioni ha di fatto posto limiti alla sovranità nazionale a causa degli impegni reciproci che i diversi stati hanno assunto.
Le organizzazioni governative si distinguono in:
• Organizzazioni a vocazione mondiale, nel caso vi aderiscano paesi di tutto il mondo. Esse assumono competenza in ordine a problemi politico-sociali legati alla sviluppo o relativi al commercio internazionale. Sono tali l’Onu (organizzazione nazioni unite) e le organizzazioni ad esso collegate oltre ad altre che disciplinano il commercio (Omc, o Wto) e lo sviluppo (Ocse, organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.
• L’Onu: E’ la + importante, ed è stata fondata sdopo la fine della seconda guerra mondiale dagli stati vincitori (Carta di San Francisco nel 1945) con l’obiettivo del mantenimento della face e della sicurezza tra gli stati aderenti. Per raggiungere tale scopo deve assolvere 2 compiti:
• Proseguire pacificamente la composizione o la soluzione delle controversie tra gli stati;
• Prendere misure per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere le aggressioni.
Questo tipo di organizzazione era già stata costituita dopo la prima guerra mondiale e prendeva il nome di Sdn, società delle nazioni: tuttavia i risultati non furono quelli sperati in quanto la sdn presentava numerose debolezze in quanto non ne facevano parte alcune grandi potenze, tra cui gli Usa, non era dotata di forze armate, e le decisioni venivano prese unanimemente.
L’Onu è considerato soggetto di diritto internazionale, ha sede a New York e agisce attraverso diversi organi:
• Il consiglio di sicurezza: è l’organo + importante, l’unico che può prendere decisioni vincolanti per tutti gli stati membri. E’ composto dai rappresentanti di 15 stati, di cui 5 sono membri di diritto (Usa, Gran Bretagna, Francia, Russia, Cina popolare, ovvero le grandi potenze vincitrici della seconda guerra mondiale) e gli altri 10 sono scelti dall’assemblea generale ogni 2 anni. Ognuno dei 5 membri permanenti ha potere di veto su ogni decisione del consiglio per cui per adottare qualsiasi provvedimento è necessaria l’unanimità dei membri permanenti. Questo assicura la supremazia dei membri permanenti rispetto agli altri stati. Le materie di competenza del consiglio sono indicate nel trattato istitutivo, e sono + limitate di quelle dell’assemblea generale ma rivestono un ruolo + importante per il loro contenuto. In particolare si occupa di: misure di embargo o divieti economici che possono essere decisi come reazioni ad azioni pericolose per la sicurezza globale di un’area. Il consiglio è l’unico organo competente ad autorizzare il segretario generale ad inviare le forze armate (caschi blu), costituite dai contingenti militari degli stati che si dichiarano disposti a fornirli sul territorio dei paesi membri.
• L’assemblea generale: è composta dai rappresentanti di tutti gli stati aderenti, che hanno voto uguale ed è convocata una volta all’anno. Essa ha una competenza generale e quindi può adottare deliberazioni, con voto a maggioranza, in tutte le materie che non siano di esplicita competenza del consiglio di sicurezza o di un altro organo dell’organizzazione. Le sue deliberazioni tuttavia non sono vincolanti nei confronti degli stati membri.
• Il segretario generale: è l’organo di vertice dell’apparato burocratico, viene nominato dall’assemblea generale su proposta del consiglio di sicurezza ed è responsabile dell’attuazione delle decisioni dell’Onu. Il suo mandato dura 5 anni.
• La corte di giustizia internazionale: è un tribunale che giudica sulle controversie tra stati in base alle norme internazionali. Ha inoltre una funzione consultiva in quanto può dare pareri su qualsiasi questione giuridica all’assemblea generale o al consiglio di sicurezza. E’ composta da 15 giudici nominati per 9 anni dall’assemblea generale e ha sede all’Aia (Paesi Bassi). Un altro aspetto importante dell’attività dell’Onu riguarda, secondo lo statuto, la difesa dei fondamentali diritti umani. Infatti dopo la fondazione dell’Onu fu approvata la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.
Altre organizzazioni a carattere mondiale
L’Omc: organizzazione mondiale per il commercio è stata costituita nel 94 a Marrakech con un accordo sorto tra 109 paesi con lo scopo di rafforzare l’economia mondiale favorendo investimenti e occupazione.
L’Ocse: organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, è stata fondata nel 60 con lo scopo di favorire lo sviluppo e l’occupazione nei paesi aderenti, mantenendo sotto controllo l’inflazione e cercando di eliminare, o contenere, gli ostacoli agli scambi internazionali.
Le organizzazioni a carattere regionale
Sono organizzazioni che spesso riguardano la cooperazione economica e commerciale, tranne per quanto riguarda alcuni casi.
• Il consiglio d’Europa: Ha sede a Strasburgo e comprende 25 stati europei ed ha lo scopo di conseguire una + stretta unione fra i suoi membri per salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che costituiscono il loro comune patrimonio e di favorire il loro progresso economico e sociale. Il risultato + importante è l’approvazione di un progetto per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali dell’uomo. Vi partecipano i capi di stato dei paesi membri.
• Lo spazio economico europeo: è nato nel 1991 tra i paesi dell’unione europea e altri paesi europei per estendere a questi ultimi la maggior parte delle disposizioni del mercato unico europeo.
• L’associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico: è stata costituita nel 67 con l’intento di rafforzare la cooperazione economica e politica di quella regione.
• L’accordo di libero scambio nordamericano: è stato stipulato nel 92 tra Usa, Canada, e Messico per favorire il commercio tra questi paesi. L’accordo dovrebbe sfociare nel 2008 in un mercato comune.
• La Nato: è il patto in base al quale diversi paesi del Nord America e dell’Europa occidentale si sono impegnati a coordinare le politiche militari e a darsi reciproco aiuto in caso di aggressione da parte di altri stati a uno qualsiasi degli stati aderenti. Il trattato è stato stipulato nel 49 pensando ad un possibile conflitto armato con l’Urrs. Oggi sono entrati anche Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca, per cui i membri sono 19.
Le organizzazioni non governative
Le Ong hanno assunto un peso elevato nella fissazione dell’agenda dei negoziati internazionali per la richiesta di norme in vari settori, a tutela dell’ambiente e della salute e nella sorveglianza e nel rispetto della legge. Esse sono state e sono attive nella maggior parte dei summit mondiali: sviluppo e ambiente, diritti umani, criminalità organizzata, sviluppo sociale, diritti della donna, commercio internazionale.
Esempi: Greenpeace, Amnesty International….
IL GOVERNO
Il governo è un organo complesso formato dal presidente del consiglio, dai ministri e dal consiglio dei ministri. E’ il motore di tutta l’attività dello stato ed è formato da un numero ridotto di persone, che rappresentano una maggioranza parlamentare + o meno omogenea (no minoranze). E’ un organo di parte in quanto esprime la volontà delle forze politiche di maggioranza che lo sostengono con la fiducia. Per quanto riguarda la costituzione essa si limita ad indicare in modo generico le funzione delle singole componenti del governo:
• Al presidente del consiglio spetta la direzione della politica generale del governo oltre alla promozione e al coordinamento delle attività dei ministri;
• Al consiglio dei ministri compete la responsabilità dell’attività collegiale che vi si svolge mentre ministri sono ritenuti responsabili degli atti dei loro dicasteri.
I governi italiani dal 1948 ai giorni nostri sono stati caratterizzati da instabilità: ci sono stati infatti ben 52 governi dal48 al 2002 e la durata dei governi è stata in media inferiore all’anno: questo a causa della scarsa omogeneità programmatica dei partiti che facevano parte della maggioranza. I problemi di instabilità e di ingovernabilità dipendono dal sistema elettorale, dal pluripartitismo e dalla mancanza di razionalizzazione.
La struttura del governo
Oltre ai tre organi previsti dalla costituzione non si esclude la presenza di altri; infatti l’art.95 stabilisce che è la legge che provvede all’ordinamento della presidenza del consiglio, e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri.
Gli organi possono essere distinti in due gruppi:
• Organi necessari: ne fanno parte presidente del consiglio, ministri e il consiglio dei ministri. Si tratta di organi obbligatori costituzionalmente garantiti, il che significa che le loro attribuzioni non possono essere assegnate da altri.
Il presidente del consiglio: dirige la politica generale del governo e ne è responsabile, mantiene l’unità di indirizzo politico e amministrativo promovendo e coordinando l’attività dei ministri.
Secondo la costituzione il presidente del consiglio è in una posizione di supremazia rispetto ai ministri poiché li sceglie come suoi collaboratori, ne dirige e ne vigila l’attività ed è responsabile per tutti gli atti eseguiti dal governo. Questa supremazia però non consiste in un’effettiva superiorità gerarchica in quanto esso non può impartire loro ordini giuridicamente vincolanti ne li può revocare una volta scelti e sostituirli con altri di propria iniziativa, egli può solo promuovere e coordinare la loro attività. Le funzioni del presidente del consiglio:
• Direzione della politica generale del governo: il compito principale del presidente del consiglio è quello di redigere il programma di governo, comunicare alle camere la composizione di governo, chiedere la fiducia e presentare alle camere i disegni di legge, oltre ad esercitare le facoltà attribuite dalla costituzione (art.72);
• Mantenimento dell’unità d’indirizzo politico e amministrativo del governo: egli coordina l’attività dei ministri in merito agli atti che riguardano la politica generale di indirizzo. In particolare può sospendere l’adozione di atti da parte dei ministri competenti in ordine a questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al consiglio dei ministri nella riunione immediatamente successiva. Poiché in Italia i governi in genere sono di coalizione i ministri si sentono + rappresentanti del proprio partito che del governo inteso unitariamente: da ciò deriva che si viene a mancare la fiducia tra presidente del consiglio e un ministro, non avendo il primo la facoltà di revocarlo è come se venisse a mancare il rapporto di fiducia con il partito al quale il ministro appartiene e di conseguenza o i partiti della coalizione governativa riescono a ricomporre l’alleanza o si giunge ad una crisi di governo per dimissioni del presidente del consiglio stesso o per uscita della maggioranza del partito dissenziente.
• Promozione dell’attività dei ministri: può indirizzare ai ministri le direttive politiche e amministrative in attuazione delle deliberazioni del consiglio dei ministri, nonché quelle connesse con la propria responsabilità di direzione della politica generale. Può anche promuovere verifiche sul funzionamento dei pubblici uffici e in casi di particolare rilevanza può chiedere al ministro competente relazioni e verifiche amministrative sul suo operato.
• Rapporti con il presidente della repubblica: controfirma. È l’organo di collegamento costituzionale con il capo dello stato per cui sottopone al presidente della repubblica le leggi per la promulgazione e i disegni di legge da presentare alle camere e controfirma tutti gli atti del presidente della repubblica che hanno valore legislativo o espressamente indicati dalla legge. Inoltre presiede la maggior parte dei comitati interministeriali e gestisce in via esclusiva taluni settori nell’ambito delle strutture della presidenza del consiglio dei ministri, oltre a rappresentare il governo di fronte agli altri organi costituzionali.
• Rapporti con gli organi costituzionali, con le istituzioni comunitarie con le regioni, gli enti locali e le confessioni religiose. Svolge la funzione di raccordo con il parlamento, con gli altri organi costituzionali e le diverse confessioni religiose, promuove i giudizi di legittimità dinnanzi alla corte costituzionale, promuove l’azione del governo nei rapporti con le regioni, promuove e coordina l’azione del governo per assicurare la tempestiva attuazione delle politiche comunitarie e infine presiede la conferenza stato-città e autonomie locali.
I ministri e i ministeri. I ministri sono nominati con decreto dal presidente della repubblica su proposta del presidente del consiglio e svolgono congiuntamente e contemporaneamente due funzioni diverse:
• Da una parte sono organi burocratici che dirigono un particolare settore della pubblica amministrazione;
• Dall’altra in quanto membri del consiglio dei ministri svolgono funzioni politiche cioè partecipano all’attuazione dell’indirizzo politico del governo.
Il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri sono determinati dalla legge. La direzione di un ministero può anche essere assunta dal presidente del consiglio o dal titolare di un altro dicastero: in questi casi si parla di titolarità assunta ad interim.
I ministri sono responsabili per gli atti esclusivamente propri per gli atti formalmente del capo dello stato e che hanno controfirmato e per gli atti dei loro sottoposti che possono comunque ricondursi alla volontà del ministro. La loro responsabilità può essere:
• Politica: collegiale per gli atti compiuti nell’ambito del consiglio dei ministri ed individuale per gli atti compiuti da ciascun ministro nell’esercizio del suo ufficio;
• Giuridica: civile per violazione di diritti soggettivi come da codice civile, penale per reati commessi nell’ambito delle loro funzioni e per reati comuni.
Accanto ai ministri capi dei rispettivi ministeri, vi sono anche i ministri senza portafoglio che fanno parte del consiglio dei ministri pur non essendo a capo di alcun ministero: essi sono titolari di dipartimenti presso la presidenza del consiglio e svolgono le funzioni loro delegate dal presidente del consiglio al quale spetterebbero. Il motivo originale dell’introduzione di questa figura è stato di consentire ai partiti minori delle coalizioni governative di disporre di maggiori presenze nell’ambito del consiglio senza però alterare il numero dei ministri. I ministri senza portafoglio sono nove: affari regionali, funzione pubblica, pari opportunità, politiche comunitarie, rapporti con il parlamento, riforme istituzionali e devoluzione, innovazione e tecnologie, attuazione del programma di governo, italiani nel mondo. Con il decreto legge del 99 sono stati riformati la struttura e i compiti dei ministeri nell’ambito + generale della riorganizzazione dell’amministrazione centrale dello stato: con lo stesso decreto è stato ridotto a 12 il numero dei ministeri attraverso il riordino, la soppressione e la fusione dei 18 ministeri preesistenti. Successivamente però sono stati ripristinati il ministero della sanità e il ministero delle comunicazioni e oggi il numero dei ministeri è di 14 tra cui: ministero degli affari esteri, dell’interno, della giustizia, difesa, economia e finanze, infrastrutture e dei trasporti…
Il consiglio dei ministri: è costituito dal presidente del consiglio e dai ministri con o senza portafoglio ed è un organo collegiale convocato e presieduto dallo stesso presidente. Le sue funzioni sono:
• Funzione di indirizzo politico e amministrativo del paese: determina la politica generale del governo e l’indirizzo generale dell’azione amministrativa;
• Decisioni di politica normativa del governo: delibera sui disegni di legge di iniziativa governativa e sui decreti legge e legislativi;
• Determinazione dell’atteggiamento del governo nei rapporti con le regioni: sono ad esempio ad esso sottoposti la proposta al presidente della repubblica di scioglimento di un consiglio regionale, la promozione della questione di legittimità di una legge regionale davanti alla corte costituzionale;
• La soluzione delle divergenze e dei conflitti di attribuzione fra i ministri.
In generale tutte le principali decisioni devono essere prese collegialmente e devono essere discusse e approvate: le riunioni del consiglio dei ministri non sono pubbliche, non è ammessa la stampa e i resoconti non sono pubblicati.
• Organi eventuali:
I vice presidenti del consiglio: il presidente del consiglio può proporre al consiglio dei ministri di attribuire a uno o è ministri le funzioni di vice presidente. Se ciò avviene in caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente del consiglio la supplenza spetta al vice presidente o qualora siano + di uno a quello + anziano per età; se non è stato designato alcun vice presidente la supplenza spetta o al ministro designato dal presidente stesso o al ministro + anziano di età.
I sottosegretari di stato e i vice ministri. I sottosegretari non sono contemplati dalla costituzione ma dall’art.10 di una legge: essi sono incaricati di coadiuvare i ministri e di esercitare le funzioni che sono loro delegate con decreto dal ministro e la loro nomina costituisce il primo atto ufficiale del nuovo governo. Essi non fanno però parte del consiglio dei ministri e alle riunioni non possono sostituire i ministri. Il numero dei sottosegretari non è fisso ma definito volta per volta e a un ministro può anche essere attribuito + di un sottosegretario. Tra i sottosegretari un ruolo particolare spetta al sottosegretario alla presidenza del consiglio che ha l’incarico di verbalizzare le sedute del consiglio.
La qualifica di viceministro deve essere attribuita con decreto del presidente della repubblica su proposta del presidente del consiglio a non + di 10 sottosegretari di stato: è necessario che ai sottosegretari siano conferite deleghe relative all’intera area di competenza di uno o + dipartimenti o direzioni generali. I dipartimenti sono strutture in cui sono articolati molti ministeri e che si occupano di grandi aree omogenee relative alle materie di competenza del ministero. Le direzioni generali sono invece articolazioni che prevedono l’ufficio del segretario generale che opera alle dirette dipendenze del ministro con compiti di coordinazione dell’azione amministrativa, elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del ministro. Nell’attuale governo sono stati nominati due vice ministri per il ministero dell’economia e delle finanze e uno per il ministero delle attività produttive, per quello dell’istruzione dell’universi e della ricerca e per quello delle infrastrutture e dei trasporti. I viceministri hanno la possibilità di partecipare senza diritto di voto e previo invito del presidente del consiglio d’intesa con il ministro competente alle sedute del consiglio dei ministri.
I comitati interministeriali: si tratta di organi collegiali ristretti ai quali sono attribuiti poteri soprattutto consultivi oppure deliberanti cioè sostitutivi del consiglio per specifiche questioni per le quali sono stati appositamente istituiti. Gli eventuali poteri deliberanti debbono fondarsi su una legge preventiva che stabilisce le materie sulle quali devono pronunciarsi.
Il consiglio di gabinetto: ha il compito di assistere il presidente del consiglio e il vice presidente nella loro attività politica ferme restando le attribuzioni del consiglio dei ministri. E’ composto da ministri designati dal presidente del consiglio sentito il consiglio dei ministri.
La formazione del governo
La formazione del governo in Italia avviene attraverso due fasi:
• La nomina del presidente del consiglio e dei ministri da parte del presidente della repubblica.
Fasi:
• Consultazioni: il presidente della repubblica appena si è aperta la crisi di governo inizia le consultazioni cioè riceve secondo un ordine stabilito e separatamente varie personalità politiche. Si tratta di due gruppi di personalità: personalità che esprimono direttamente la volontà dei partiti di cui sono espressione e personalità che per gli incarichi pubblici precedentemente ricoperti godono di particolare autorevolezza (presidenti di camera e senato ex presidenti della repubblica). Le consultazioni hanno la funzione di fornire al capo dello stato utili elementi per la scelta del presidente della repubblica. Dalle elezioni del 94 è stata introdotta la prassi di designare da parte delle forze politiche concorrenti, il proprio candidato alla presidenza prima che i cittadini siano chiamati ad esprimere il loro voto nelle elezioni politiche, per cui la scelta del capo dello stato della persona a cui affidare l’incarico è quasi obbligata. Se al termine delle consultazioni il capo dello stato non ha ancora idee chiare sulla scelta del possibile presidente del consiglio si può procedere ad un secondo giro di consultazioni o anche conferire un mandato esplorativo a una personalità politica di prestigio incaricandola di procedere ad altri incontri con le forze politiche e di riferirgli i risultati.
• Conferimento dell’incarico: ultimate le consultazioni il presidente della repubblica procede ad attribuire l’incarico di formare il nuovo governo alla personalità che a suo avviso ha la maggiore possibilità di ricevere la fiducia. Il presidente del consiglio incaricato accetta con riserva l’incarico e procede ad una serie di consultazioni con due obiettivi: concordare con i partiti della possibile maggioranza un programma politico comune e concordare con gli stessi partiti la ripartizione dei ministeri e la designazione dei ministri. Se il presidente del consiglio incaricato non riesce nel suo intento scioglie negativamente la riserva e rinuncia all’incarico. Il presidente della repubblica procede quindi a nuove consultazioni ovvero decide per lo scioglimento anticipato delle camere se ritiene che non sia possibile formare nessun’altra maggioranza. Qualora invece il presidente incaricato riesca a formare un gruppo di ministri capace a suo avviso di ottenere la fiducia in parlamento dovrà presentarsi al presidente della repubblica per sciogliere positivamente la riserva e dichiararsi pronto ad assumere il governo.
• Nomina e giuramento: il presidente della repubblica successivamente procede alla nomina del presidente del consiglio con suo decreto controfirmato dallo stesso capo del governo appena nominato e subito dopo, su formale proposta del presidente del consiglio, nomina con decreto controfirmato dal neo presidente i ministri. Una volta nominati sia il presidente sia i ministri prestano giuramento nelle mani del presidente della repubblica e questo giuramento costituisce un’espressione del dovere di fedeltà che incombe su coloro che svolgono funzioni pubbliche. Da questo momento entrano in carica e sostituiscono il governo precedente.
• La presentazione alle camere del neonominato governo per riceverne la fiducia.
Con la nomina e il giuramento il governo è formalmente investito dei suoi poteri e può esercitarli; da un punto di vista politico però il governo deve ancora ottenere la fiducia delle camere. Per fiducia si intende l’atto con cui il parlamento aderisce al programma politico del governo. Dopo la nomina e il giuramento il governo deve presentarsi entro 10gg davanti a ciascuna camera, deve quindi illustrare il proprio programma politico in base al quale ogni camera deciderà se votare o meno la fiducia mediante voto palese per appello nominale. La fiducia accordata sulla base di un documento (mozione) presentato dai parlamentari della maggioranza impegna il governo a seguire l’indirizzo politico e il programma esposto dal neo presidente del consiglio nelle cosiddette indicazioni programmatiche davanti al parlamento. Il voto di investitura del parlamento è in linea di massima scontato in quanto al momento della formazione del governo ci si è già assicurati che esiste una maggioranza di partiti che lo appoggeranno: in questo caso si dice che il governo entra nella pienezza dei suoi poteri. Nel caso in cui il consenso fiduciario del parlamento è mancato si dice che si tratta di governi nati con la sfiducia che sono obbligati a presentare immediatamente le dimissioni. Continuano però a funzionare per il disbrigo degli affari correnti fino alla formazione di un nuovo governo.
La responsabilità politica e la crisi di governo
Il governo è soggetto sia a responsabilità politica diffusa nei confronti di tutti i cittadini che hanno il diritto di critica sia a responsabilità politica istituzionalizzata nel senso che risponde permanentemente di fronte al parlamento dell’indirizzo politico perseguito. In caso di disaccordo tra parlamento e governo quest’ultimo deve presentare le dimissioni per voto di sfiducia o per scelta autonoma. La responsabilità politica del governo è secondo la costituzione del presidente del consiglio per la politica generale del governo e dei ministri, collegialmente per gli atti del consiglio dei ministri e individualmente per gli atti dei loro ministeri.
Questione di fiducia
il governo per difendere il suo indirizzo politico può essere costretto a porre la questione di fiducia su una sua proposta che il parlamento in sede di discussione intende modificare al di la di quelli che sono gli obiettivi prefissati. Ponendo la questione di fiducia il governo avverte espressamente il parlamento che il rifiuto della sua proposta equivale a una disapprovazione del suo indirizzo politico e obbliga il parlamento a votare in blocco la sua proposta, o l’articolo in discussione, decadendo in tal modo tutti gli emandamenti che erano già stati discussi o accertati. Il voto contrario del parlamento costringe il governo a dimettersi.
La crisi di governo
Il governo resta in carica finchè non si verifica un fatto che mette in gioco la sua responsabilità politica ovvero finchè non inizia una nuova legislatura o viene meno il suo presidente. Si distinguono:
• Crisi parlamentare: sono quelle determinate da mozione di sfiducia del parlamento. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della camera e non può essere messa in discussione prima di 3gg dalla sua presentazione. E’ prevista dalla costituzione ma nella maggior parte dei casi in italia non si è arrivati a tale mozione perché i governi sui quali è stata posta hanno preferito dimettersi prima di giungere a una votazione.
• Crisi extraparlamentare: si ha quando, a causa di un qualunque fatto politico, al di fuori di una formale decisione del parlamento, il governo presenta le dimissioni. Questo tipo di crisi evita al governo di presentarsi alle camere per confrontarsi in un dibattito aperto con il parlamento sulle questioni politiche che hanno portato alla crisi ed evita al governo dimissionario di sottoporti a un voto.
Una volta aperta la crisi il governo dimissionario in attesa della formazione di un nuovo governo resta in carica per l’ordinaria amministrazione: si esclude che esso possa prendere decisioni politiche di rilievo e che possa emanare decreti che comportino aumenti di spese o di entrate, salvo i casi di urgenza.
La responsabilità penale del governo
Attiene ai reati ministeriali cioè a particolari reati comuni commessi dal presidente del consiglio o dai ministri nell’esercizio delle loro funzioni. Il presidente del consiglio dei ministri e i ministri anche se cessati dalla carica sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del senato o della camera dei deputati secondo le norme stabilite con legge costituzionale. La responsabilità per i reati ministeriali non compete al governo come organo collegiale ma ai singoli ministri per il principio della responsabilità penale individuale. Per procedere penalmente nei confronti di un ministro si deve seguire la procedura seguente:
• Qualora un pubblico ministero, nel corso di un’indagine riscontri che un ministro potrebbe essere coinvolto in un reato deve trasmettere gli atti ad un collegio di 3 giudici (tribunale dei ministri) appositamente costituito presso il tribunale del capoluogo di distretto della corte d’appello territorialmente competente a giudicare i ministri.
• Il collegio dei 3 giudici svolge una serie di indagini preliminari a carico del ministro e dopo aver sentito il pubblico ministero può: archiviare l’accusa se ritiene sia infondata o chiedere l’autorizzazione a procedere trasmettendo gli atti con una relazione motivata, al presidente della camera competente a concederla e se il ministro non è parlamentare, al senato.
• La camera competente, in seguito alla relazione scritta ricevuta può decidere in base a valutazioni politiche: di concedere l’autorizzazione a procedere o di negare l’autorizzazione a procedere a maggioranza assoluta dei suoi membri.
• Se l’autorizzazione è stata concessa il processo contro il ministro si svolge davanti al giudice ordinario.
Le attribuzioni del governo
Il governo come detentore del potere esecutivo, svolge le funzioni di indirizzo politico e quelle amministrative o esecutive in senso stretto e come partecipe della funzione legislativa, quella normativa.
Funzione di indirizzo politico
Il governo guida e indirizza la politica generale del paese, l’andamento dell’economia, i rapporti con gli altri stati… e per fare ciò opera in stretta collaborazione con il parlamento nella scelta dei modi e degli strumenti attraverso i quali dovrà svolgersi concretamente la sua attività. Vi rientrano: l’iniziativa legislativa, l’approvazione dei decreti legge…
Funzione amministrativa o esecutiva
Il governo inteso come organo collegiale come pure i singoli ministri che sono a capo di un ministero, sono al vertice della pubblica amministrazione.
Funzione normativa
Il potere legislativo spetta al parlamento ma al governo sono comunque riconosciute alcune funzioni di tipo normativo consistenti nel potere di emanare atti aventi forza di legge e regolamenti. Si parla comunque di atti aventi forza di legge e non di leggi a significare che il potere di legiferare compete sempre e comunque al parlamento. I limiti di tale funzione sono dettati dalla costituzione stessa.
I decreti legislativi: sono atti aventi forza di legge emanati dal governo in base a una delega del parlamento. Il parlamento può delegare quindi, seguendo certi criteri, l’esercizio del proprio potere legislativo al governo. La delega di norma riguarda l’emanazione di norme su materie tecniche e particolarmente complesse nei confronti delle quali si ritiene che il governo, con i suoi ministri e i suoi uffici che hanno particolare competenza tecnica sia maggiormente in grado di svolgere un lavoro veloce e qualificato. In genere la deleghe riguardano la stesura e l’emanazione di nuovi codici civili. Nella legge delega del parlamento devono essere determinati con precisione:
• L’oggetto: la materia che il governo deve disciplinare;
• I tempi massimi entro i quali il governo deve emanare il decreto legislativo cioè la durata della delega;
• I principi e i criteri direttivi ai quali il governo si deve attenere in modo che la disciplina finale della materia sia condizionata dalla scelta del parlamento.
Non si tratta quindi di una delega in bianco in quanto il parlamento non può attribuire al governo pieni poteri in materia legislativa. La delega può però riguardare più oggetti distinti, suscettibili di una disciplinati distinta: in questo caso il governo può esercitarla con + atti successivi per uno o + degli oggetti indicati. Quando la legge delega viene approvata il governo affida ad un ministro competente la definizione del testo del decreto: quest’ultimo deve essere sottoposto al consiglio dei ministri nel suo complesso per la discussione e l’approvazione. L’emanazione di un decreto legislativo spetta poi al presidente della repubblica che qualora lo ritenga costituzionalmente illegittimo può chiedere il riesame dell’atto: se l’esecutivo lo ripresenta, deve comunque emanarlo. Ogni atto normativo delegato deve contenere l’indicazione nel preambolo della legge di delegazione e degli adempimenti eventualmente prescritti. Una volta emanato, il decreto deve essere pubblicato sulla gazzetta ufficiale ed entra in vigore di norma dopo 15gg di vacatio legis. Se il decreto non è conforme alla legge di delega e quindi viola indirettamente anche l’art.76 entra comunque in vigore ma potrà essere sottoposto al giudizio della corte costituzionale che potrà dichiararlo incostituzionale. Le camere possono sempre, con l’approvazione di una norma successiva, revocare la delega prima dell’emanazione del decreto legislativo.
I decreti legge: il governo può in casi straordinari di necessità e urgenza, adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge. Questi decreti a differenza di quelli legislativi necessitano della conversione in legge del parlamento.
Presupposti: potrebbero essere ad esempio la necessitò di reperire rapidamente fondi per far fronte ai disastri di un terremoto o di un’alluvione oppure la necessità di affrontare un improvviso problema di ordine pubblico. La valutazione dell’esistenza dei presupposti dovrebbe essere sottoposta al controllo politico del parlamento in sede di conversione ma in realtà si tratta il + delle volte di un controllo solo formale, in quanto la maggioranza del parlamento è la stessa che forma il governo. La corte costituzionale per cercare di ridurre il ricorso alla decretazione d’urgenza ha rivendicato a sé il potere di accertare in sede di giudizio di legittimità costituzionale l’esistenza della necessità e urgenza. Il decreto legge non può:
• Conferire delega legislativa;
• Provvedere alle materie indicate nell’art.72;
• Rinnovare un decreto legge del quale sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due camere;
• Regolare rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;
• Ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dal corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.
I decreti inoltre, devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico omogeneo e corrispondente al titolo. Dal momento in cui il decreto è stato deliberato dal consiglio dei ministri ed è stato emanato dal presidente della repubblica esso viene pubblicato sulla gazzetta ufficiale con la denominazione di decreto legge, l’indicazione della data dell’emanazione da parte del capo dello stato e di un numero di ordine. Entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in quanto le ragioni di urgenza che ne giustificano l’emanazione non permettono di aspettare il periodo di 15gg di vacatio legis.
Conversione: il governo lo stesso giorno in cui ha emanato il decreto, deve presentarlo alle camere che anche se sciolte devono essere appositamente convocate e riunirsi entro 5gg; entrambe le camere devono decidere sulla conversione del decreto in legge entro 60gg. Quando un decreto legge viene convertito si usa citare anche la legge di conversione. Se non fosse convertito ovvero se le camere non decidessero entro i 60gg il decreto legge decadrebbe e perderebbe efficacia retroattivamente. Nel periodo in cui il decreto è stato in vigore ha però prodotto effetti che dovrebbero annullarsi a causa della mancata conversione. Il parlamento però per convalidare tali effetti, può regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
I regolamenti governativi
Sono atti normativi che non hanno forza di legge: non possono modificare né essere in contrasto con un legge ordinaria o con atti aventi forza di legge. I regolamenti sono emanati dal governo ed emanati con decreto dal presidente della repubblica. Se vengono emanati regolamenti illegittimi essi sono ugualmente efficaci ma possono essere disapplicati dal giudice ordinario o annullati dal giudice amministrativo. Si distinguono:
• Regolamenti esecutivi se contengono modalità di attuazione di una legge;
• Regolamenti integrativi se completano la disciplina di una legge;
• Regolamenti indipendenti cioè autorizzati dalla legge stessa a disciplinare materie che non sono regolate per legge e su cui il governo ha ampia libertà finchè il parlamento non provvede;
• Regolamenti di organizzazione: necessari all’organizzazione degli uffici pubblici come i ministeri;
• Regolamenti di delegificazione: si tratta di regolamenti detti delegati che sono emanati dal governo su specifica delega del parlamento attuata con legge. Con essa si autorizza a disciplinare una certa materia precedentemente regolata dalla legge e si stabilisce che all’entrata in vigore del regolamento, saranno abrogate le leggi precedenti in materia.
IL PARLAMENTO
Italia
Camera dei deputati e Senato della Repubblica
Gran Bretagna
Camera dei comuni e Camera dei Lords
Germania
Bundestag e Bundesrat
Francia
Assemblèe Nazionale e Sènat
Danimarca
Riksdag
Usa
Camera dei rappresentanti e Senato che formano il Congresso
Funzione legislativa
Tipi di parlamento
Ci sono diversi tipi di parlamento:
• Parlamento monocamerale: quando è formato da una sola camera (Danimarca, Finlandia, Grecia, Lussemburgo, Portogallo e Svezia). In questi stati si è scelto il monocameralismo poiché data l’organizzazione accentrata dei poteri pubblici e le dimensioni ridotte dello stato si è ritenuto che l’esistenza di una seconda camera rappresentasse un inutile doppione.
• Parlamento bicamerale: si ha quando il parlamento è formato da due organi. Questi sono stati chiamati storicamente camera bassa e camera alta: in Italia si ha il bicameralismo perfetto e si ha la camera dei deputati e il senato. Il bicameralismo è la prima forma di parlamento che è stata costituita sulla base di due precisi modelli:
• Quello inglese, in cui le camere rappresentavano classi sociali diverse. La camera dei comuni, elettiva, rappresentava la borghesia; la camera dei lords, di nomina regia o ereditaria, rappresentava i proprietari terrieri e i nobili. Questo modello si è diffuso nell’Europa continentale con lo sviluppo delle monarchie costituzionali e dello stato liberale ed è stato introdotto anche nel regno d’Italia dallo statuto albertino.
• Quello americano in cui le due camere rispondevano e rispondono alle esigenze della forma di stato federale. La camera dei rappresentanti infatti rappresenta l’insieme dei cittadini e il senato rappresenta gli stati federali: è questa una delle motivazioni all’origine del bicameralismo imperfetto che è stato adottato successivamente da tutti gli stati federali o con un forte decentramento di poteri a enti locali territoriali. Negli stati moderni il bicameralismo può essere perfetto o imperfetto: si ha il bicameralismo perfetto quando alle due camere sono affidati gli stessi poteri e quindi si trovano in un piano di parità. Si ha invece il bicameralismo imperfetto quando una camera ha poteri diversi dall’altra, situazione peculiare dell’Italia monarchica quando era vigente lo statuto albertino.
Il bicameralismo italiano
In Italia vige il bicameralismo perfetto ma in realtà tra le due camere esistono differenze, anche se marginali e riguardano: il numero dei membri elettivi, la presenza di membri non elettivi, l’elettorato attivo e passivo, il sistema elettorale e alcune funzioni riservate ai rispettivi presidenti. Il numero di membri elettivi a livello nazionale è di 630 per la camera dei deputati e 315 per il senato, al quale appartiene inoltre anche un numero limitato di senatori a vita come gli ex presidenti della repubblica e alcuni cittadini meritevoli nominati dai presidenti della repubblica in carica: i membri elettivi comprendono anche quelli eletti nella circoscrizione estero. Per quanto riguarda l’elettorato attivo per la camera sono elettori tutti i cittadini maggiorenni mentre per il senato i cittadini con + di 25anni; per l’elettorato passivo sono invece necessari 25anni per la camera e 40 per il senato. Per quanto riguarda il sistema elettorale, l’unica differenza sta nel fatto che per la camera il riparto proporzionale è su base nazionale mentre per il senato è su base regionale.
In Italia si discute sulla necessità di modificare il bicameralismo perfetto poiché se ne riconoscono i difetti: scartata l’ipotesi di creare un monocameralismo si tende all’idea di istituire un bicameralismo imperfetto differenziando la composizione delle due camere e trasformando il senato in camera delle regioni nell’ipotesi che si rafforzi l’impronta regionalistica dello stato ovvero differenziandone le funzioni attribuendo alla prima camera maggiori poteri in campo legislativo e alla seconda unicamente poteri di controllo sul governo.
Lo status dei membri del parlamento
Per poter essere eletti parlamentari sono necessari alcuni requisiti, ma una volta eletti e finchè non cessa la carica, godono di un particolare status, cioè di una situazione propria in forza alle quali sono soggetti a specifici doveri e godono di particolari diritti inerenti alla loro carica; si dice che godono di un certo numero di prerogative.
Diritto di elettorato passivo e cause di ineleggibilità e di incompatibilità
L’art.51 afferma che il diritto di elettorato passivo è riconosciuto a tutti i cittadini, ma la legge prevede alcune cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di deputato o di senatore, definibili come requisiti negativi dell’elettorato passivo.
• Le cause di ineleggibilità sono dettate dalla necessità di evitare che il candidato ricopra cariche che creino conflitti di interessi, ad esempio occupano una carica che li rende ineleggibili: i sindaci di comuni di grandi dimensioni, i presidenti delle giunte provinciali, i consiglieri regionali, i questori, i prefetti, gli alti funzionari dello stato, i magistrati in servizio e gli amministratori di enti pubblici. La presenza di una causa di ineleggibilità inibisce l’acquisto dell’elettorato passivo, per cui l’eventuale elezione è nulla.
• Le cause di incompatibilità sono giustificate dalla necessità di escludere ipotesi di contemporaneo esercizio di funzioni ritenute inconciliabili. Ad esempio la carica di deputato è incompatibile con quella di senatore, membro del parlamento, di componente di un altro organo costituzionale o di rilevanza costituzionale. Le cause di incompatibilità possono essere rimosse esercitando l’opzione da parte dell’interessato tra le due cariche, e quindi non fanno venire meno il diritto dell’elettorato passivo, ma soltanto il suo esercizio.
Prerogative dei membri del parlamento
• Immunità parlamentari: si tratta di particolari garanzie disposte dalla costituzione a tutela della libertà del parlamentare e delle sue funzioni. Sono prerogative sorte con i parlamenti moderni, quando era necessario assicurare ai parlamentari una certa tutela nei confronti del potere del re e dei ministri del re che avevano il controllo dell’esecutivo e del potere giudiziario. Si distinguono in:
• Immunità sostanziale: insindacabilità. Qualunque cosa dicano o qualunque decisioni adotti un parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni, non può essere incriminato penalmente o processato civilmente, o comunque perseguito. L’insindacabilità è permanente, infatti le idee già manifestate e le decisioni prese sono incensurabili anche dopo che il parlamentare abbia cessato il suo incarico. Nel caso però si tratti di atti compiuti al di fuori delle sue funzioni, un membro del parlamento è responsabile come qualsiasi cittadino.
• Immunità procedurali: questa immunità ritiene che un parlamentare può essere sottoposto a restrizioni della libertà personale o perquisito, o perquisita la sua abitazione o sottoposta a intercettazione una sua comunicazione soltanto dopo aver chiesto l’autorizzazione a procedere della camera a cui il parlamentare appartiene, e si può procedere solo in caso di conferma dell’autorizzazione. Questa autorizzazione però non è necessaria nel caso di condanna definitiva o di flagranza di reato con obbligo di arresto. L’immunità procedurale è temporanea e si applica unicamente finchè dura l’incarico del parlamentare inquisito.
• Indennità: ai parlamentari viene corrisposta un’indennità in denaro stabilita dalla legge e quindi dallo stesso parlamento di cui fanno parte. Nell’800 la carica di parlamentare era unicamente onorifica e quindi gratuita in quanto essi possedevano i mezzi per mantenersi durante il mandato, ma con la formazione dei partiti di massa la classe politica si è allargata anche ai lavoratori che durante il mandato parlamentare sarebbero stati sprovvisti di mezzi di sostentamento per cui si è reso necessario costituire questa indennità.
Durata e scioglimento delle camere
Ciascuna camera, secondo la costituzione, resta in carica 5anni e tale periodo è detto legislatura. Le elezioni delle nuove camere hanno luogo entro 70gg dalla fine delle precedenti e teoricamente esse cominciano a funzionare subito dopo le elezioni; spetta però al presidente della repubblica convocare la prima riunione non oltre i 20gg dalle elezioni. Finchè le nuove camere non sono riunite sono prorogati i poteri delle precedenti per cui le camere, anche se sciolte possono sempre riunirsi in quanto costituiscono un organo permanente (principio di continuità). Lo scioglimento delle camere è un atto dovuto del presidente della repubblica, ma assume un significato diverso a seconda che avvenga al termine dei 5anni oppure anticipatamente (prima della scadenza naturale della legislatura): nel primo caso si tratta di un atto dovuto, nel secondo lo scioglimento anticipato avviene per decisione del presidente il quale esprime un potere discrezionale su cui incidono in modo determinante gli equilibri della maggioranza. La costituzione non indica in quali casi il capo dello stato possa interrompere la legislatura e quindi si ipotizza che questo sia un evento straordinario che debba avvenire nel caso in cui le camere non siano + in grado di funzionare per l’impossibilità di formare al loro interno una maggioranza capace di esprimere un nuovo governo. Il PdR comunque, non può sciogliere le camere negli ultimi sei mesi del suo mandato (semestre bianco) salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura; la costituzione inoltre sancisce il divieto di prorogare la durata delle camere oltre il termine di cinque anni, tale proroga è ammessa solo per legge e in caso di guerra, al fine di evitare le urne in situazioni di pericolosa instabilità della società.
Organizzazione interna delle camere
Le camere sono organismi complessi che richiedono una serie di regole che ne disciplinino l’attività:
• I regolamenti parlamentari: ogni camera adotta il proprio regolamento per cui è dotata di un’autonomia organizzativa. Esso disciplina l’organizzazione interna della camera a cui si riferisce e stabilisce le norme per il suo funzionamento. Per assicurare la tutela delle minoranze, la costituzione stabilisce che il regolamento deve essere approvato a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera e prima di entrare in vigore deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
• Il presidente e l’ufficio di presidenza: ogni camera elegge tra i suoi componenti il proprio presidente e l’ufficio di presidenza. Il presidente rappresenta la camera per cui è colui che esprime le volontà collegiale; inoltre dirige i lavori dell’assemblea e sovrintende a tutta l’organizzazione interna dell’organo collegiale. Il presidente della camera presiede il parlamento in seduta comune mentre quello del senato supplisce il presidente della repubblica in caso di un suo impedimento. L’ufficio di presidenza è composto dai vicepresidenti che sostituiscono il presidente tutte le volte che è necessario, dai questori che sovrintendono all’ordine e all’organizzazione materiale interna, e dai segretari, che assistono il presidente in tutte le attività dell’assemblea.
• La conferenza dei presidenti: si tratta di un organo collegiale che comprende il presidente dell’assemblea e i presidenti di tutti i gruppi parlamentari, il cui compito principale è quello di predisporre l’ordine del giorno.
• Le giunte: sono articolazioni interne che hanno il compito di esercitare alcuni poteri che garantiscano l’indipendenza della camera rispettiva da ingerenze esterne. Le + importanti sono: la giunta per il regolamento a cui compete l’iniziativa e l’esame di qualsiasi proposta o modifica del regolamento e la giunta delle elezioni che ha il compito di accertare la regolarità delle elezioni.
• Le commissioni parlamentari: per le questioni + importanti le camere si riuniscono in assemblea plenaria a Montecitorio per la camera dei deputati e a Palazzo Madama per il senato. Gran parte del lavoro parlamentare è però svolto dalle commissioni che sono composte proporzionalmente da esponenti dei diversi gruppi politici che si sono formati all’interno dell’assemblea. Si distinguono in:
• Commissioni permanenti: sono costituite dai regolamenti parlamentari, con competenza specifica e esclusiva su materie determinate. I loro membri non sono invece permanenti ma sono rinnovati per regolamento ogni due anni e le loro funzioni riguardano essenzialmente il procedimento legislativo, ma possono riunirsi anche per qualsiasi problema di loro competenza e in questo caso si dice che agiscono in sede politica o consultiva.
• Commissioni speciali: ciascuna camera può di volta in volta nominare anche commissioni speciali, composte sempre in modo proporzionale ai gruppi politici, per occuparsi di problemi specifici e che cessano dalle loro funzioni una volta perseguito il fine per il quale sono state istituite.
• Commissioni d’inchiesta: queste commissioni procedono alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria; il compito di esse però è solo quello di acquisire notizie e tutt’al + di suggerire provvedimenti, ma non quello di decidere: le eventuali decisioni spettano ad altri e anzitutto al parlamento.
• Commissioni bicamerali: sono commissioni congiunte tra deputati e senatori, che hanno compiti di controllo in particolari settori della vita politica e amministrativa. A volte sono previste dalla costituzione stessa, come ad esempio la commissione bicamerale per le questioni regionali, ma di norma sono istituite con legge ordinaria; appartiene a questo gruppo anche quella per le riforme istituzionali.
• Gruppi parlamentari: in ciascuna camera i deputati e i senatori si suddividono in gruppi parlamentari a seconda del partito, del gruppo di partiti di appartenenza. Il regolamento della camera dei deputati prevede che per formare un gruppo siano necessari almeno 20 membri mentre quello del senato ne prevede almeno 10. Non esiste alcun obbligo di aderire a un gruppo o a un altro, per cui si tratta di organizzazioni volontarie: i parlamentari che non vogliono aderire ad un gruppo caratterizzato da uno specifico partito aderiscono al gruppo misto. Nel gennaio 2000 la giunta per il regolamento della camera è stata chiamata ad esaminare una proposta di legge tendente ad eliminare il gruppo misto che negli ultimi tempi ha visto aumentare in modo abnorme il numero dei suoi componenti: secondo la proposta di legge i deputati che non intendono far parte di un gruppo risulterebbero semplicemente ‘non iscritti’ e potrebbero sempre entrare a far parte di un gruppo già esistente senza però cambiare area politica rispetto a quella per la quale sono stati eletti. Ogni gruppo nomina il suo presidente che ha un ruolo istituzionale importante in quanto è portavoce ufficiale del gruppo interno di ciascuna camera. I presidenti riuniti insieme danno origine alla conferenza di capigruppo cui spetta il compito di programmare i lavori di ciascuna camera.
Le deliberazioni delle camere
Le deliberazioni delle camere vengono adottate mediante votazione a maggioranza che può essere semplice, assoluta o qualificata. Per la validità della deliberazione è per necessario rispettare due tipi di maggioranza: la maggioranza per la validità della costituzione dell’assemblea (numero legale, o quorum costitutivo) e la maggioranza per l’approvazione delle deliberazioni (quorum deliberativo).
Numero legale
Per evitare che un provvedimento possa essere approvato da una ristrettissima minoranza dell’assemblea, è stabilito che una camera possa procedere validamente a una votazione, solo se, al momento della stessa, sono presenti in aula almeno la metà + 1 dei componenti della camera. Secondo i regolamenti parlamentari, la presenza della maggioranza è sempre presunta, salvo prova contraria: vale a dire che in qualunque momento un componente dell’assemblea può chiedere la verifica del numero legale.
Maggioranze per l’approvazione delle deliberazioni
• Maggioranza semplice: quando l’assemblea è validamente costituita di norma le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice vale a dire dalla metà + uno dei parlamentari presenti in quel momento in aula.
• Maggioranza assoluta: è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti della camera o del senato (metà + 1) ad esempio per l’approvazione delle leggi costituzionali o di revisione di costituzione o per l’approvazione dei regolamenti parlamentari.
• Maggioranza qualificata: è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti di ciascuna camera ad esempio per le leggi di concessione di amnistia e di indulto e per l’elezione del presidente della repubblica nei primi tre scrutini.
• Computo degli astenuti: secondo il regolamento della camera dei deputati, ai fini della determinazione della maggioranza sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario e quindi gli astenuti sono considerati come assenti. Mentre per quanto riguarda il regolamento del senato gli astenuti vengono calcolati ai fini della determinazione della maggioranza e dunque considerati come presenti.
Modalità di votazione
Le votazioni si svolgono di regola a scrutinio palese tranne i casi in cui sia espressamente previsto lo scrutinio segreto. Con lo scrutinio palese ogni parlamentare esprime il proprio voto pubblicamente, per alzata di mano, con procedimento elettronico, o per appello nominale. Dato l’abuso che nel passato era stato fatto del voto segreto del quale si erano spesso serviti gruppi parlamentari detti franchi tiratori, per votare in modo diverso da quanto dichiarato, e mettere così in crisi la stabilità governativa, alla fine degli anni ottanta una modifica dei regolamenti parlamentari ha stabiliti che il voto palese è la regola alla quale si può derogare solo in casi tassativamente previsti dai regolamenti. Quando si tratta di questioni di una certa delicatezza o riguardanti persone è prevista la possibilità del voto segreto che può avvenire tramite procedimento elettronico oppure tramite scheda come nel caso dell’elezione del presidente della repubblica. Il ricorso allo scrutinio segreto è comunque escluso per le votazioni concernenti la legge finanziaria, le leggi di bilancio e le deliberazioni che abbiano comunque effetti di rilevanza finanziaria.
Il parlamento in seduta comune
Le decisioni di particolare importanza devono essere prese dal parlamento in seduta comune: è tale la riunione, presieduta dal presidente della camera di tutti i parlamentari convocati nelle sole ipotesi previste dalla costituzione e il regolamento applicato è quello della camera dei deputati. In questo tipo di riunione le camere perdono la loro individualità e il parlamento in seduta comune è chiamato a deliberare in caso di:
• Elezione del presidente della repubblica;
• Elezione di 5 giudici della corte costituzionale e approvazione, ogni 9anni di una lista di cittadini tra i quali vengono estratte a sorte i giudici aggregati alla corte costituzionale per i processi contro il presidente della repubblica;
• Elezione di 1/3 dei membri del consiglio superiore della magistratura;
• Messa in stato di accusa del PdR;
• Ricezione del giuramento del PdR e del suo messaggio di insediamento.
Attribuzioni del parlamento: Funzione legislativa
La funzione legislativa consiste nel produrre le leggi e compete per lo stato unicamente al parlamento. Il parlamento ha competenza esclusiva nella materie indicate dalla costituzione e concorrente con le regioni in altre sempre indicate dalla costituzione. Il potere legislativo del parlamento in Italia trova un limita solo nella costituzione: la legge non può mai disporre in contrasto con la costituzione. Per certe materie il potere legislativo delle camere è esclusivo, nel senso che la costituzione pone una riserva di legge. Le leggi del parlamento possono essere: ordinarie o costituzionali o di revisione della costituzione.
Le leggi ordinarie
La formazione delle leggi ordinarie avviene seguendo un procedimento legislativo disciplinato da alcune disposizioni costituzionali, e comprende:
• Iniziativa: per iniziare il procedimento legislativo è necessaria che sia presentata una proposta di legge che può essere fatta indifferentemente al presidente di una delle due camere. Questa proposta deve contenere il testo della legge redatto in articoli e una relazione di accompagnamento nella quale sono spiegati gli obiettivi del provvedimento. La facoltà di presentare una proposta di legge è riconosciuta a:
• Al governo: in questo caso la proposta prende il nome di disegno di legge e deve essere approvata dal consiglio dei ministri e successivamente autorizzata dal presidente della repubblica;
• A ciascun membro delle camere: si tratta di proposte di legge dei partiti di opposizione presentate per contrastare un disegno governativo;
• Ai consigli regionali e al consiglio nazionale dell’economia e del lavoro;
• Al popolo: con la proposta presentata da almeno 50.000 elettori di un progetto redatto in articoli.
• Discussione e approvazione: prevede due possibili procedure, una ordinaria o normale, con commissione in sede referente, e una speciale, con commissione in sede deliberante.
• Commissione in sede referente: in questo caso i componenti discutono il progetto, lo esaminano analiticamente e poi ne riferiscono all’assemblea in aula. L’esame della commissione serve ad attuare un primo confronto tra le diverse posizioni politiche per trovare gli eventuali punti comuni e si può anche giungere a riscrivere il testo della legge. E’ possibile che la commissione decida di non inviare la proposta alla camere interrompendo così definitivamente il procedimento legislativo. L’esame del progetto si conclude con la presentazione di una relazione all’assemblea, in generale si tratta di due relazioni, una di maggioranza e l’altra di minoranza. L’assemblea dopo aver sentito l’esposizione del relatore o dei relatori della commissione, procede quindi alla discussione generale sulla proposta di legge nel suo insieme e quindi alla discussione e votazione sui singoli articoli. Prima di passare alla votazione e durante la discussione i membri del parlamento o il governo possono presentare emandamenti, cioè aggiunte o modifiche del testo originale che devono essere votati prima del testo stesso: a volte i parlamentari dell’opposizione usano questo strumento per ritardare il + possibile o impedire l’approvazione della legge e in questo caso si parla di ostruzionismo. Conclusa la votazione per articoli l’assemblea procede alla votazione finale del progetto di legge nel suo complesso: se non si raggiunge la maggioranza richiesta il procedimento è definitivamente concluso e la proposta rigettata, mentre se si raggiunge la maggioranza il progetto deve essere trasmesso da parte del presidente della camera all’altra camera, dove seguirà il medesimo procedimento. Se la seconda camera approva un testo che contiene emandamenti a quanto approvato dalla prima, il progetto di legge sarà restituito alla prima camera: questa è la navetta, che dura fino a quando le due camere non approvano lo stesso testo. Il procedimento ordinario può presentare una variante, ovvero il procedimento abbreviato, che si svolge nello stesso modo di quello normale ma in seguito alla dichiarazione di urgenza del provvedimento legislativo da parte dell’assemblea si riducono a metà i tempi stabiliti dai regolamenti delle due camere.
• Commissione in sede deliberante: il presidente può proporre l’assegnazione in sede deliberante che si ha per accettata se non vi è opposizione. In tale ipotesi la commissione ha il potere di approvare in via definitiva il progetto di legge senza dover riferire in aula: la legge è unicamente discussa e approvata dai membri della commissione. L’utilizzazione di questa commissione presenta il vantaggio di accorciare i tempi dell’iter legislativo ma presenta alcuni difetti: in particolare la commissione in sede deliberante garantisce minor rappresentatività rispetto all’aula in quanto è composta da un numero ridotto di parlamentari. Per il ricorso a questa commissione la corte costituzionale ha fissato alcune regole:
• Una volta iniziata la discussione in sede deliberante è sempre possibile passare al procedimento normale fino al momento dell’approvazione definitiva. E’ sufficiente che lo chieda il governo o un gruppo di parlamentari pari a un decimo dei componenti di una delle camere o un quinto dei membri della commissione stessa.
• Le proposte di legge + importanti indicate nell’art.72 devono essere approvate necessariamente con la procedura normale, in quanto sono coperte dalla cosiddetta riserva dell’assemblea.
Il procedimento speciale aperte in pratica + adatto a leggi che trattano questioni di minore importanza mentre quello nomale è riservato per le leggi per le quali appare + importante assicurare una maggiore rappresentatività e una + ampia pubblicità delle discussioni.
Una volta che la commissione in sede deliberante di una camera ha apportato eventuali emandamenti e approvato il progetto di legge, questo viene trasmesso all’altra camera e si procede come per il procedimento normale.
• Commissione in sede redigente: il procedimento in tale commissione non è previsto dalla costituzione ma è stato successivamente introdotto dai regolamenti parlamentari e rappresenta un procedimento intermedio tra quello ordinario e quello speciale. La commissione che opera in sede redigente dovrebbe predisporre il testo definitivo di una proposta di legge già redatto in articoli: all’assemblea è riservato comunque il compito di votare il testo finale senza discussione.
• Promulgazione: una volta che la legge è stata approvata sullo stesso testo da entrambe le camere, deve essere promulgata entro 30gg dal PdR: la promulgazione è la dichiarazione solenne da parte del PdR che la legge è giuridicamente perfetta. La promulgazione è un atto dovuto dal PdR in quanto egli non può rifiutarla definitivamente apponendo cioè un veto ma solamente applicando un eventuale veto sospensivo: egli infatti può rinviare la legge alle camere con messaggio motivato e chiedere una nuova deliberazione; se però le camere approvano nuovamente la legge essa deve essere promulgata. Il PdR ha utilizzato il veto sospensivo raramente: ciò è avvenuto solo nei casi in cui ha ravvisato l’esigenza di bloccare leggi in contrasto con la costituzione o senza copertura finanziaria.
• Pubblicazione: dopo la promulgazione la legge deve essere pubblicata entro 3gg sulla gazzetta ufficiale allo scopo di consentire a tutti gli interessati di venire a conoscenza del suo contenuto.
• Entrata in vigore: dal momento della pubblicazione decorre un periodo di tempo chiamato vacatio legis (di norma 15gg) trascorso il quale la legge diventa obbligatoria per tutti e l’eventuale ignoranza non può essere fatta valere come scusante per la sua violazione salvo i casi di ignoranza inevitabile. La vacatio legis può essere inferiore in casi di urgenza, o superiore nel caso di leggi particolarmente complesse a 15gg se così è stabilito dalla legge stessa. Ogni legge viene identificata da: il termine legge, la data della promulgazione, un numero secondo l’ordine della pubblicazione (la numerazione ricomincia ogni anno il 1 gennaio).
Le leggi costituzionali
Al parlamento compete la funzione di emanare leggi costituzionali con le quali modificare o integrare la costituzione. Non possono però essere oggetto di revisione costituzionale: la forma Repubblicana e inoltre i diritti inviolabili dei cittadini. Le leggi costituzionali hanno un valore superiore a quello delle leggi ordinarie per cui la costituzione prevede un iter legislativo + lungo e complesso al fine di garantire che siano approvate con maggiore meditazione e riscuotano il massimo consenso da parte del parlamento, o in caso di referendum, del popolo.
Le fasi attraverso cui si svolge il procedimento legislativo sono quelle previste per le leggi ordinarie ma con due differenze fondamentali:
• L’approvazione che deve sempre essere realizzata in aula e mai in commissione deve essere ripetuta da ciascuna camera due volte a distanza di noumeno di 3mesi l’una dall’altra;
• Per l’approvazione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera.
La legge, così approvata, è sottoposta a referendum popolare (referendum sospensivo) qualora esso sia richiesto, entro 3mesi dalla pubblicazione da 1/5 dei membri di una camera, da 500.000 elettori o da 5 consigli regionali. Non può farsi luogo a referendum se la legge è stata approvata in seconda votazione con maggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascuna camera.
Funzione di indirizzo e di controllo politico
La funzione di indirizzo politico viene esercitata dal parlamento, oltre che attraverso gli atti legislativi anche attraverso atti che riguardano direttamente il governo: si tratta delle deliberazioni con le quali viene respinta la mozione di fiducia o la questione di fiducia, oppure viene accolta la mozione di sfiducia, che impongono al governo di dimettersi, e della deliberazione che approva la mozione di fiducia, con la conseguente investitura del governo che entra così nella pienezza dei suoi poteri. Per quel che riguarda il controllo politico sull’attività del governo il parlamento dispone di diversi mezzi non legislativi ovvero:
• Interrogazione: l’interrogazione è una domanda scritta che un parlamentare tramite il presidente della camera rivolge al governo nel suo complesso o a un singolo ministro, per sapere se un determinato fatto di interesse generale sia vero, se il governo lo conosca e se intenda inviare al parlamento comunicazioni in merito e infine se intenda adottare provvedimenti in ordine a specifiche questioni. Il governo o il singolo ministro interessato deve rispondere verbalmente in aula o in commissioni oppure a richiesta di chi ha presentato l’interrogazione, per iscritto. I regolamenti parlamentari hanno istituito il question time che è un periodo di tempo in cui il governo, risponde a un numero prefissato di richieste di chiarimento presentate precedentemente (interrogazioni a risposta immediata) e scelte dal presidente della camera con la possibilità di interventi rapidi dell’interrogante e di altri deputati.
• Interpellanza: è una domanda scritta con la quale un parlamentare chiede quali siano i motivi e le finalità di un determinato comportamento del governo riguardante il suo indirizzo politico. Il governo in questo caso è chiamato a motivare davanti al parlamento il proprio comportamento e la propria posizione su una questione politica e il parlamentare avrà 10min per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta ed eventualmente presentare una mozione.
• Mozione: è una richiesta scritta con la quale si promuove un dibattito e una successiva votazione di una camera su una determinata questione. La mozione può essere presentata da uno o + capigruppo o da un certo numero di deputati o di senatori. L’approvazione della mozione da parte di una camera o di entrambe definisce indirizzi politici ai quali il governo deve attenersi, altrimenti può venir meno il rapporto di fiducia con il parlamento.
• Inchiesta parlamentare: serve anche nella funzione legislativa e può essere infatti predisposte per permettere al parlamento di legiferare con cognizione di causa in materie di particolare delicatezza.
• Le indagini conoscitive: le commissioni nelle materie di loro competenza, possono disporre, previa intesa con il presidente della camera, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili alle attività delle camere. Il parlamento nel collaborare alla costruzione dell’indirizzo politico, svolge nel contempo attività di controllo sul governo quando autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura apolitica o prevedono contributi o regolamenti giudiziari o comportano variazioni nel territorio o oneri alla forma o modificazioni di leggi. Qualora la legge preveda una clausola di esecuzione, questa converte in diritto interno il contenuto degli impegni stipulati in sede internazionale; al contrario si renderanno necessarie norme di attuazione ad hoc.
Funzione di controllo finanziario
Lo strumento a disposizione del parlamento per controllare l’attività di spesa e di entrata del governo è l’approvazione del bilancio preventivo che il governo stesso redige: il parlamento infatti deve approvare il bilancio entro il 31 dicembre di ogni anno. La definizione e l’approvazione delle entrate e delle spese, sono sia da un punto di vista quantitativo sia da un punto di vista qualitativo il momento centrale delle scelte di politica economica e finanziaria dello stato. La legge di approvazione del bilancio non può stabilire però nuovi tributi e nuove spese: ciò significa che le entrate e le spese iscritte in bilancio devono trovare fondamento in leggi già vigenti, diverse dalla legge di bilancio. Per questo motivo è stata introdotta la legge finanziaria, mediante la quale potevano essere modificate le entrate e le spese indicate nel bilancio per adeguarle agli obiettivi di politica di bilancio che si intendeva perseguire: in base alle modifiche la legge finanziaria oggi non può istituire nuove entrate o nuove spese, ma solo variare quelle già esistenti aumentando o diminuendo aliquote o introducendo detrazioni. Con la riforma del 97 inoltre si è cercato di dare al bilancio maggiore trasparenza e comprensibilità per permettere al parlamento di svolgere al meglio la sua funzione di indirizzo e di controllo sul governo: a tal fine si è stabilito che entrate e spese siano ripartite in modo da evidenziare a chi compete la responsabilità amministrativa della gestione e quali sono le funzioni e gli obiettivi che si intende perseguire, con particolare riferimento alle spese, individuati in base a politiche di settore.

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