Il parlamento

Materie:Riassunto
Categoria:Diritto

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Testo

IL PARLAMENTO

CARATTERI GENERALI.
Il Parlamento rappresenta la sovranità popolare. Si presenta come:
- costituzionale, perché è parte integrante dell’organizzazione costituzionale dello Stato,
- collegiale, perché è composto da più persone che deliberano a maggioranza,
- bicamerale, perché è costituito da 2 Camere,
- rappresentativo, perché i parlamentari deliberano in qualità di rappresentati del popolo.

Al Parlamento compete la funzione legislativa (per discutere e approvare le leggi ad efficacia nazionale) e di controllo politico (indirizza e controlla l’opera del Governo).

Inoltre ha il compito di:
- eleggere il CAPO di STATO,
- ratifica i trattati internazionali di maggiore importanza,
- concede l’amnistia e l’indulto,
- nomina i 5 giudici della Corte Costituzionale,
- pone sotto accusa il Presidente, per reato di alto tradimento e attentato alla Costituzione,
- dichiara guerra.

LA COMPOSIZIONE DEL PARLAMENTO ITALIANO.
L’art.55 dispone: “Il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica…” dunque è un organo bicamerale perfetto, ciò significa che le due Camere hanno funzioni perfettamente identiche.
Le sole differenze riguardano:
- l’elettorato: CAMERA 18 anni, SENATO 25 anni;
- l’eleggibilità: CAMERA 25 anni, SENATO 40 anni;
- la composizione: CAMERA 630 deputati, SENATO 315 senatori.

Il Senato è eletto a base regionale, significa che i seggi sono ripartiti tra le Regioni in proporzione alla loro popolazione, ogni Regione ha almeno 7 seggi.
Il Presidente della Repubblica nomina senatori a vita 5 cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
Ogni Presidente della Repubblica, alla scadenza del suo mandato diventa senatore a vita di diritto.
La Camera e il Senato, sono eletti per 5 anni, detta legislatura.

Il Presidente della Repubblica, può sciogliere anticipatamente una o entrambe le Camere. Ciò accade quando non riescono a esplicare regolarmente le loro funzioni, per la mancanza di una maggioranza stabile e definita. Questo scioglimento non può avvenire negli ultimi 6 mesi del mandato presidenziale, detto anche “semestre bianco”.

IL BICAMERALISMO.
Bicameralismo perfetto, è un doppio esame, che garantisce una maggiore ponderatezza nelle scelte, poiché una Camera può correggere gli eventuali errori o sviste commesse dall’altra.

IL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE.
Le due Camere si riuniscono assieme, in seduta comune, quando devono:
- eleggere il Presidente della Repubblica,
- ricevere il giuramento del Presidente eletto, e ascoltare il suo messaggio di insediamento,
- mettere in stato d’accusa il Presidente, per alto tradimento e per attentato alla Costituzione,
- eleggere 1/3 dei membri del Consiglio superiore della Magistratura,
- eleggere 1/3 dei giudici componenti la Corte Costituzionale,
- compilare (ogni 9 anni) una lista di cittadini da cui estrarre a sorte 16 membri aggregati che affiancheranno i giudici costituzionali nel caso in cui venisse posto in stato d’accusa il Presidente della Repubblica.

L’ORGANIZZAZIONE DELLE CAMERE.
L’organizzazione e il funzionamento delle Camere sono regolati dalla Costituzione in modo generale. Una disciplina più puntuale è dettata dai regolamenti parlamentari, che ogni Camera adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La funzione dei regolamenti è duplice.

Gli organi di ciascuna Camera, sono:
- il Presidente (e l’ufficio di presidenza),
- i gruppi parlamentari,
- la conferenza dei capigruppo,
- le commissioni,
- le giunte.

I presidenti delle Camere e l’ufficio di presidenza, hanno il compito di dirigere, in modo imparziale, i lavori della Camera che presiedono. Essi possono essere vicepresidenti, segretari e questori (mantiene l’ordine e la sicurezza nelle rispettive sedi), che compongono l’ufficio di presidenza.

I gruppi parlamentari sono raggruppamenti di deputati o di senatori eletti nelle liste del medesimo partito. Il loro compito è di semplificare la vita parlamentare.

Le commissioni parlamentari, possono essere
- permanenti
- speciali.

Permanenti, sono composte da un numero di senatori e di deputati calcolato in modo da rispecchiare la consistenza numerica dei diversi gruppi parlamentari. Ciascuna commissione ha una sua specifica competenza su una determinata materia e ad essa vengano rimessi tutti i provvedimenti riguardanti quella materia.

Speciali, sono anch’esse composte da un numero di parlamentari calcolato in modo da rispecchiare la consistenza numerica dei diversi gruppi. Ad esse viene affidato uno specifico compito, e si sciolgono quando questo compito è stato assolto. Possono essere:
- monocamerali (composta da membri di una sola Camera),
- bicamerali (composta da membri di entrambe le Camere).
Vengono istituite per svolgere funzioni:
- consultive (riforma fiscale, del bilancio),
- di controllo (vigila sull’imparzialità delle trasmissioni messe in onda per radio e tv),
- d’inchiesta (mafia, terrorismo).
Commissioni d’inchiesta: acquisisce dati, informazioni e formula conclusioni da riferire alle Camere in merito a questioni di pubblico interesse (art.82).

LE DELIBERAZIONI.
L’art. 64 dispone che “le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale”.
Affinché le assemblee parlamentari possano validamente deliberare, serve che sia presente alla votazione la maggioranza dei componenti (316 Camera, 158 Senato), chiamato numero legale.

Per la validità delle deliberazioni, la Costituzione può richiedere maggioranze diverse, per es:
- semplice,
- assoluta,
- qualificata.

Quella semplice, è quella normale, e si applica in tutti i casi, salvo diversa previsione, e si raggiunge, se votano la metà più uno dei presenti in aula (1/2 + 1 presenti).

Quella assoluta si raggiunge se votano a favore, la metà più uno dei componenti dell’Assemblea (1/2 + 1 componenti). Essa è prevista:
- per l’approvazione del regolamento interno,
- l’abbreviazione dei termini per l’entrata in vigore delle leggi,
- l’approvazione in seconda deliberazione delle leggi costituzionali.

Quella qualificata, prevede un maggior numero di voti favorevoli:
- prevede la maggioranza dei 2/3 dei componenti di Ciascuna Camera per approvare le leggi di amnistia e indulto,
- per eleggere il Presidente della Repubblica nei primi 3 scrutini, occorre il voto favorevole dei 2/3 del Parlamento in seduta comune.

I TIPI DI VOTAZIONE.
La votazione può avvenire a voto palese, o a scrutinio segreto.
Il voto palese è la regola generalmente adottata.
Il voto segreto è ammesso solo nei casi indicati dai regolamenti delle Camere, prima di tutti nel caso debba esprimere un voto sulle persone.

LA PUBBLICITA’ DEI LAVORI PARLAMENTARI.
Le sedute sono pubbliche, tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite, possono deliberare di riunirsi in seduta segreta.
Dunque, essendo le sedute pubbliche, chiunque può assistervi, accedendo nelle tribune delle aule parlamentari.
Per quanto riguarda la pubblicità, si può:
- su autorizzazione del Presidente, eseguire riprese dirette radio o tv dei lavori della Camera,
- leggere il resoconto sommario e stenografico di ogni seduta, sia in forma cartacea, sia attraverso internet,
- consultare anche televideo.

LO STATUS DI PARLAMENTARE.
Qualsiasi cittadino che possiede i requisiti di età richiesti dalla legge, e che non sia stato privato dell’elettorato passivo (possibilità di essere eletto) può candidarsi nelle liste del partito e concorrere per un seggio in Parlamento.
L’ordinamento, contempla alcuni casi specifici di ineleggibilità e incompatibilità.

L’ineleggibilità riguarda alcune categorie di soggetti, che potrebbero esercitare indebite pressioni sugli elettori ricavandone ingiusti vantaggi elettorali; come per esempio:
- capo e vice capo della polizia,
- ispettore generale di pubblica sicurezza,
- Presidente della giunta provinciale,
- Sindaco di Comune, con più di 20.000 abitanti…
L’ineleggibilità cessa ed essi possono liberamente candidarsi come qualsiasi altro cittadino, se si dimettono dal loro incarico prima che inizi la competizione elettorale.

L’incompatibilità, evita inaccettabili cumuli di incarichi. Produce solo l’obbligo per il parlamentare eletto di risolvere la situazione di incompatibilità rinunciando a uno o più incarichi. Sono incompatibili con la carica di parlamentare gli uffici di:
- Presidente della Repubblica,
- Giudice della Corte Costituzionale,
- Membro del Consiglio superiore della Magistratura…

LA QUALIFICA DI PARLAMENTARE.
Si assume con la proclamazione dei vincitori che avviene dopo che è terminato lo spoglio delle schede elettorali. Non costituisce un atto definitivo. Spetta a un’apposita giunta verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.

IL MANDATO PARLAMENTARE.
Durante la campagna elettorale i candidati fanno promesse sul loro impegno futuro, ma spesso tali promesse vengono trascurate. L’art. 67 stabilisce che ogni membro del Parlamento:
- rappresenta la Nazione,
- esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Ciò significa, che il parlamentare, deve avere presente l’interesse della Nazione. Se dopo le elezioni si modificano alcune condizioni, il parlamentare non può e non deve mantenere la promessa iniziale.
Se la linea politica del partito assume una direzione che il parlamentare giudica non conforme agli interessi della Nazione, allora deve essere libero di non seguire tale linea e di schierarsi su posizioni più corrette.

LE IMMUNITA’ PARLAMENTARI.
L’art. 68 dispone che “I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni”.
L’ombrello delle immunità, opera solo quando nelle opinioni espresse, è ravvisabile una corrispondenza diretta con il contenuto di un atto parlamentare.
È prevista una immunità procedurale per i reati comuni commessi dai parlamentari.
È consentito al magistrato condurre indagini nei confronti dei parlamentari senza chiedere alcuna autorizzazione alle Camere di appartenenza.
Ma non è consentito, senza la preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza:
- l’arresto di un parlamentare,
- perquisizione personale, o domiciliare,
- intercettare le sue conversazioni,
- sequestrare la sua corrispondenza.
Pertanto, il magistrato che ritenesse opportuno sottoporre a detenzione preventiva un parlamentare, dovrà prima inoltrare una domanda motivata alla giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di appartenenza.
Perché a loro spetta questo privilegio? Per 2 motivi:
- il primo, è che i parlamentari non sono persone come tutte le altre, sono i rappresentanti del popolo, ai quali il popolo ha delegato l’esercizio della sovranità;
- il secondo, è d’origine storica: non è raro che dagli ambienti più conservatori della magistratura provenissero accuse contro i parlamentari dell’opposizione, promosse al solo fine di escluderli dalla scena politica.

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