Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro

Materie:Tesina
Categoria:Generale
Download:915
Data:09.10.2001
Numero di pagine:6
Formato di file:.doc (Microsoft Word)
Download   Anteprima
costituzione-svolgimento-rapporto-lavoro_1.zip (Dimensione: 7.93 Kb)
readme.txt     59 Bytes
trucheck.it_costituzione-e-svolgimento-del-rapporto-di-lavoro.doc     34.5 Kb


Testo

CAPITOLO 5: COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO RAPPORTO LAVORO

LIMITI NELLA FORMAZIONE DEL CONTRATTO

DIVIETI DI ASSUNZIONE (a tutela di donne e minori)
- nell’industria no età inferiore a 15 mentre per attività non industriali 14
- no lavori pericolosi o insalubri per minori di 16; per le donne 18
- donne e minori non possono svolgere lavori sotterranei
ASSUNZIONI OBBLIGATORIE (a favore di particolari categorie)
I lavoratori con numero di dipendenti superiore a 35 devono assumere lavoratori delle categorie protette (invalidi, orfani e vedove di guerra, sordomuti, ex-tubercolosi, ciechi, ex-deportati). Nel caso degli invalidi, lo scopo è quello di rimuovere gli ostacoli per il loro inserimento nel mondo del lavoro; per congiunti di caduti o invalidi si vuole dare sostentamento a chi ha perso il capo-famiglia. MODALITA’ OBBLIGATORIE DI ASSUNZIONE: Impone al datore l’osservanza di una determinata procedure dei lavoratori prevista dalle norme sul collocamento

LA DISCIPLINA SUL COLLOCAMENTO

Lo Stato svolgeva la funzione di mediazione tra domanda e offerta di lavoro; tale funzione era atta ad impedire al datore di lavoro l’assunzione di operai senza assicurare loro condizioni protettive stabilite dalla legge. Si voleva anche eliminare la mediazione privata nelle prestazioni di lavoro. Il servizio di collocamento, di competenza del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, viene svolto attraverso gli uffici centrali e periferici. Questa disciplina è stata profondamente modificata. Ora è stato introdotto il meccanismo dell’assunzione diretta con comunicazione da parte del datore alle sezioni circoscrizionali per l’impiego. Con il pacchetto Treu viene superato il monopolio pubblico sul collocamento; i servizi sul collocamento vengono decentrati a Regioni ed enti locali nonché ad imprese private (se in possesso dei requisiti richiesti). Regole immutate restano comunque:
- obbligo iscrizione lavoratore nelle liste di collocamento
- divieto interposizione privata tra le parti
- obbligo per il datore di procedere alle assunzioni secondo le norme vigenti

LA PROCEDURA PER L’ASSUNZIONE

ISCRIZIONE NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO
Iscriversi nella lista circoscrizionale dove si ha residenza; requisiti: residenza nel comune di iscrizione, età professionale, idoneità fisica, possesso del libretto di lavoro. E’ possibile chiedere il trasferimento da una sezione ad un’atra. Le iscrizioni vengono eseguite in base alle presentazioni delle domande ed in seguito i lavoratori vengono divisi in 3 classi:
- DISOCCUPATI (hanno perso il lavoro) o INOCCUPATI (cercano prima occupazione)
- OCCUPATI (cercano diversa occupazione)
- TITOLARI PENSIONI ANZIANITA’ (cercano occupazione)
Per ognuna delle classi c’è un’ulteriore divisione in base al settore in categorie professionali (si tiene conto di titoli studio, libretto lavoro, colloqui). Da qui si formano delle graduatorie. Gli iscritti alle liste devono comunicare lo stato di permanenza della disoccupazione (revisione) per non venir cancellati dalla lista. AVVIAMENTO AL LAVORO: I datori di lavoro sono obbligati ad assumere lavoratori iscritti nelle liste di collocamento. In principio la richiesta di lavoratori era numerica in seguito è diventata nominativa. Ora c’è una tendenza alla liberalizzazione delle assunzioni, testimoniata nella nuova disciplina sul collocamento. Le assunzioni vengono fatte direttamente dal datore di lavoro anche se permane per i lavoratori l’obbligo di iscrizione nelle liste di collocamento. All’assunzione il lavoratore deve registrare nel libro matricola il lavoratore consegnandoli una dichiarazione sottoscritta dell’avvenuto. Se non applica il contratto collettivo, il datore deve dichiarare durata ferie, periodicità retribuzione, termini preavviso licenziamento, durata giornaliera e settimanale del lavoro. Dopo la registrazione il datore deve comunicare alla sezione circoscrizionale l’avvenuta assunzione (qualifica professionale, tipologia contrattuale e mansioni). Per i datori con più di 10 dipendenti c’è l’obbligo di riservare il 12% delle nuove assunzioni a lavoratori delle fasce deboli:
- iscritti da più di 2 anni nella 1°classe delle liste di collocamento e che non siano iscritti da almeno 3 anni negli albi degli artigiani
- iscritti nelle liste di mobilità
- individuati dalla Commissione regionale per l’impiego, appartenenti a determinate categorie

I DOCUMENTI

I lavoratori assunti consegnano al datore libretto lavoro, libretto sanitario, documento iscrizione INPS e codice fiscale. Il LIBRETTO DI LAVORO è obbligatorio per quasi tutti i lavoratori, viene rilasciato dal Sindaco a 15 anni compiuti e contiene alcune indicazioni dell’Ufficio comunale (generalità) e altre apposte dal datore (proprie generalità). A fine rapporto il libretto di lavoro viene restituito. Il datore ha l’obbligo di tenere:
- LIBRO MATRICOLA generalità, qualifica, numero iscrizione, data assunzione e licenziamento del lavoratore
- LIBRO PAGA indicazioni relative alla retribuzione
- REGISTRO INFORTUNI indicazioni infortuni sul posto di lavoro, cause, circostanze e lesioni riportate dal lavoratore

IL LAVORO INTERINALE

Agenzie che affittano i lavoratori. E’ il contratto mediante il quale un’impresa di fornitura di lavoro temporaneo pone uno o più lavoratori, da essa assunti, a disposizione di un’impresa che ne utilizzi la prestazione lavorativa per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo individuate dalla legge stessa. Casi di utilizzo lavoro interinale:
- nei casi in cui i contratti collettivi lo consentono
- nei casi di utilizzazione del tutto temporanea di personale da adibire a qualifiche non previste dagli assetti produttivi aziendali
- sostituzione di lavoratori assenti

GLI OBBLIGHI DEL LAVORATORE

- PRESTARE LA PROPRIA ATTIVITA’ LAVORATIVA: lecita, possibile, determinata o determinabile. Il lavoratore non può farsi sostituire da nessuno nell’espletamento della sua attività dovuta. Deve inoltre prestare servizio nel posto stabilito
- OBBLIGO DI DILIGENZA: indica il complesso di cautele, cure ed attenzioni che il lavoratore deve seguire nell’espletamento del suo lavoro
- OBBLIGO DI OBBEDIENZA: seguire direttive del datore
- OBBLIGO DI FEDELTA’: tenere comportamento leale verso il datore tutelandone gli interessi. C’è il DIVIETO DI CONCORRENZE e di RISERVATEZZA per tutta la durata del rapporto.

I DIRITTI DEL LAVORATORE

DIRITTI PATRIMONIALI
- DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE: proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro, sufficiente a garantire a lui e famiglia un’esistenza libera e dignitosa. C’è una distinzione tra retribuzione mensile ed oraria:
o STIPENDIO (dirigenti, quadri, impiegati) mensile
o SALARIO o PAGA (operai) ad ore
Ci sono anche due tipi di retribuzione: a TEMPO (pagamento in ragione del tempo di lavoro) e a COTTIMO (tiene conto del tempo e del risultato quindi del rendimento). La retribuzione è composta da: PAGA BASE (stabilita dai contratti collettivi + scatti di anzianità), INDENNITA’ DI CONTINGENZA (non esiste più; adeguamento salario in base all’inflazione), ATTRIBUZIONI ACCESSORIE (aggiunte a carattere incentivante; premi presenza o produttività).
- DIRITTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.): liquidazione
DIRITTI PERSONALI
- DIRITTO ALL’INTEGRITA’ FISICA E ALLA SALUTA: riposo quotidiano, settimanale, festivo, ferie annuali
- DIRITTO A NON SUPERARE UN CERTO ORARIO LAVORATIVO: 40 ore a settimana e 8 giornaliere
- DIRITTO A ESSERE ADIBITO ALLE MANSIONI PER LE QUALI E’ STATO ASSUNTO
- DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO in caso di malattia, infortunio, militare, gravidanza
DIRITTI SINDACALI
- LIBERTA’ ORGANIZZAZIONE ED ESERCIZIO ATTIVITA’ SINDACALE SUL LUOGO DI LAVORO
- DIRITTO DI SCIOPERO
- DIRITTO DI AFFISSIONE E DI USUFRUIRE DEI LOCALI AZIENDALI per attività sindacale

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

- obbligo corrispondere retribuzione e trattamento fine rapporto
- tutela condizioni di lavoro (legge 626) e norme sicurezza
- tutela assicurativa e previdenziale
- assicurare i dipendenti verso responsabilità civile nei confronti di terzi
- informare il lavoratore relativamente al contratto e al rapporto di lavoro
- procedere ad accertamenti sanitari prima dell’assunzione
- custodire ed aggiornare libretto lavoro del prestatore
legge 626: L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori. Tra le misure generali di tutela spicca l’azione preventiva: riduzione rischi alla fonte, sostituzione di quanto è pericoloso con qualche cosa che lo è meno, rispetto principi ergonomici, priorità misure protezione collettiva rispetto a quelle individuali, limitazione numero lavoratori esposti al rischio, uso limitato agenti chimici, manutenzione.

I POTERI DEL DATORE DI LAVORO

- POTERE DIRETTIVO emanazione delle disposizioni concernenti l’organizzazione e la disciplina tecnica del lavoro; concreta determinazione delle modalità per l’esecuzione del lavoro. Questo potere deriva dalla posizione di supremazia del datore
- POTERE DI VIGILANZA E DI CONTROLLO verificare l’esecuzione dell’attività lavorativa secondo modalità stabilite dal datore. Ci sono dei limiti a questo potere: divieto servirsi guardie giurate, di effettuare controlli mediante impianti audiovisivi, effettuare controlli personalmente verso lavoratori assenti per malattia o infortunio, effettuare indagini su opinioni politiche, religiose o sindacali
- POTERE DISCIPLINARE facoltà di irrogare sanzioni disciplinari al lavoratore che viene meno ai doveri contrattuali cioè agli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà. Tali sanzioni devono essere predeterminate nel regolamento dell’azienda, altre forme non sono lecite. Tipologia delle sanzioni: richiamo verbale, ammonizione scritta, multa, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, licenziamento (disciplinare).

Esempio