Il terrorismo

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TERRORISMO

Metodo di lotta politica fondato sul ricorso sistematico alla violenza (attentati, assassinii, sabotaggio, rapimenti di singole persone, ecc.), teorizzato e praticato da gruppi estremisti di differenti tendenze politiche e da associazioni segrete a carattere nazionalista (anarchici, nichilisti russi, ustascia, manonera, ecc.)..  Regime politico caratterizzato dal terrore come strumento di potere, in particolare quello istituito in Francia al tempo della Rivoluzione..

Il terrorismo alla fine degli anni Sessanta e soprattutto nel decennio successivo è diventato un metodo di lotta politica di notevole importanza, a causa soprattutto del bisogno di gruppi minoritari di attirare l'attenzione dei mass-media. Un'area in cui negli ultimi venti anni l'atto terroristico è stato ampiamente utilizzato (dal dirottamento di aerei al sequestro di persone, dall'attentato all'avversario politico alla strage di civili) è quella mediorientale. I diversi gruppi palestinesi e quelli impegnati nella guerra civile libanese poi, gli oppositori al regime iraniano dello scià e quindi gli avversari del successivo regime degli ayatollah, ma anche gli stessi apparati statali (iraniani, libici e persino israeliani) hanno dato vita a un'escalation terroristica. Diverso si presentava lo scenario alla fine degli anni Novanta: dopo gli accordi di pace siglati nel 1993 tra Israele e OLP quest'ultima ha rinunciato ufficialmente al terrorismo ma la questione non può considerarsi conclusa per i continui attacchi degli estremisti sia islamici sia ebraici; diversa la condizione dell'Algeria dove più che di terrorismo di matrice islamica si parla di guerra civile, nonostante la contrapposizione veda governo e Gruppo islamico armato (GIA); la svolta moderata in Iran ha inoltre allentato gli atti di accusa di sostegno al terrorismo internazionale.
Spesso i gruppi mediorientali hanno operato in Europa, dove si sovrapponevano e spesso stringevano alleanza con i gruppi terroristici locali. In Gran Bretagna hanno operato, sino all'avvio nella seconda metà degli anni Novanta del processo di pace, l'IRA e gli estremisti protestanti dell'Ulster, in Spagna l'ETA, che rivendica l'indipendenza del popolo basco, in Francia soprattutto il FLNC, portavoce delle aspirazioni degli indipendentisti corsi. Accanto a questo terrorismo etnico, il ventennio 1970-1990 è stato caratterizzato dal terrorismo politico, espressione cioè di gruppi che si richiamavano a correnti ideologiche di sinistra (anarchismo, maoismo, leninismo) o di destra (nazismo o fascismo).
In Italia il terrorismo di sinistra (che ha annoverato gruppi come le Brigate rosse o Prima linea) ha raggiunto la sua massima espressione con il rapimento Moro (1978), declinando poi rapidamente, all'inizio degli anni Ottanta, sia per l'opera repressiva dello Stato sia per il mutato clima socio-politico. Il terrorismo di destra ha operato con varie sigle (Ordine Nero, Terza posizione, NAR), ma su di esso non è stata fatta completamente luce, anche per i sospetti legami di questi gruppi con i servizi segreti.

A partire dal 1977 il legislatore italiano ha emanato una serie di disposizioni legislative il cui scopo è stato, insieme, di fronteggiare le manifestazioni terroristiche e di prevenirne gli svolgimenti. Sono state introdotte nuove figure di reato, come specificazione di quella generale dell'associazione per delinquere (nel caso dell'associazione per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale, punito con la reclusione da 7 a 15 anni per i promotori e da 4 a 8 anni per gli aderenti, e configurato in base alla semplice costituzione della struttura associativa, indipendentemente dall'effettiva commissione delle attività cui essa è preordinata) o di quella generale del sequestro (nel caso del sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, punito con la reclusione da 25 a 30 anni e, in caso di morte del sequestrato voluta dal sequestratore, con l'ergastolo). Altre figure criminose introdotte in attuazione dell'attività di contenimento del terrorismo politico attengono all'attentato per finalità di terrorismo o di eversione (punito con la reclusione non inferiore a 20 anni se l'attività è diretta a uccidere, e con la reclusione non inferiore a 6 anni se l'intenzione è soltanto di compromettere l'incolumità personale dell'aggredito) e all'aggravante prevista, per tutti i reati, quando siano commessi con finalità terroristiche. Numerose norme processuali hanno inoltre previsto maggiori poteri di intervento della polizia nei confronti di persone sospettate di appartenere a organizzazioni terroristiche, o colte nell'atto di compiere reati connessi al terrorismo. Nei confronti delle stesse persone si è anche previsto un sistema di regole procedurali particolari per consentire la celebrazione dei processi penali, e sono state istituite carceri speciali (di massima sicurezza). A partire dal 1980 le norme indicate hanno subito attenuazioni, e sono state affiancate da norme cosiddette premiali, intese a favorire la dissociazione di appartenenti a organizzazioni terroristiche e la loro collaborazione alle indagini svolte nei confronti di queste ultime per individuarne promotori e partecipi. Sono, così, state previste riduzioni di pena, che, con una legge del 1987, sono divenute particolarmente rilevanti. L'esaurirsi del fenomeno ha inoltre più volte posto la questione di pensare ad una forma di conclusione anche per la legislazione dell'emergenza, ma le proposte di indulto hanno suscitato numerose polemiche e il parlamento ha, alla fine degli anni Novanta, ancora affrontato decisamente una soluzione legislativa.

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