I titoli di credito

Materie:Riassunto
Categoria:Economia Aziendale

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Testo

I titoli di credito

I documenti di prova sono attestazioni scritte riguardanti le operazioni commerciali. Schede e moduli già predisposti che contengono le condizioni e le modalità secondo le quali le operazioni commerciali vengono stipulate ed eseguite. (contratti, documenti di trasporto o consegna, fatture, ricevute)

I titoli di credito sono documenti che, oltre a provare l’esistenza di un diritto, assicurano la possibilità di farlo valere direttamente e ne consentono il trasferimento ad altre persone
In base al loro contenuto i titoli di credito si dividono in:
1. Titoli credito propriamente detti, che conferiscono al legittimo possessore il diritto di esigere una somma di denaro oppure di trasferirla ad altri. (cambiali, assegni)
2. Titoli di credito di massa, che attribuiscono ai loro possessori la qualità di soci in società commerciali o di creditori di enti pubblici e società private e conferiscono particolari diritti (intervento assemblee, partecipazione utili, percepimento interessi). Di essi fanno parte le azioni che formano il capitale delle società, i titoli di stato (bot,cct,btp) e le obbligazioni
3. Titoli di credito rappresentativi di merci, che conferiscono ai possessori il diritto di ritirare o di trasferire ad altri le merci che sono in viaggio o che si trovano depositate in pubblici magazzini. (polizza di carico,fede di deposito)

In base al contenuto distinguiamo titoli di credito:
Il regolamento del prezzo nelle operazioni commerciali può essere effettuato sia utilizzando titoli di credito propriamente detti sia mediante determinati documenti di prova (ricevute bancarie)
A seconda delle modalità di trasferimento i titoli di credito si distinguono in:
1. Titoli di credito al portatore: il trasferimento dei diritti da una persona all’altra avviene con la semplice consegna del titolo; chi possiede in modo legittimo un titolo di credito al portatore ha quindi diritto al credito che da esso risulta..
2. Titoli di credito all’ordine: il titolo risulta intestato a una persona; questa può trasferirlo a un’altra mediante un ordine che viene scritto sul titolo stesso e che prende il nome di girata. I titoli di credito all’ordine possono subire numerosi trasferimenti mediante una serie continua di girate.
3. Titoli di credito nominativi: il titolo risulta intestato a una determinata persona la quale può trasferirlo a un’altra annotando il trasferimento non solo sul titolo ma anche sul registro dell’ente emittente. La procedura è dunque laboriosa; per semplificarla la legge consente che alcuni titoli di credito nominativi (azioni) vengano trasferiti mediante girata autenticata.

La cambiale

La cambiale è un titolo di credito all’ordine, formale ed esecutivo, dal quale risulta l’obbligazione incondizionata assunta da una certa persona di pagare o di far pagare una determinata somma nel luogo e alla scadenza indicati, a favore del legittimo possessore.
La legge prevede 2 tipi di cambiali:
- il pagherò cambiario (vaglia cambiario) con il quale una persona promette incondizionatamente di pagare una certa somma a un’altra persona: il pagherò è una promessa di pagamento
- la cambiale tratta con la quale una persona ordina a una seconda persona di pagare una certa somma a una terza persona oppure a se stesso; la tratta è un ordine di pagamento
le cambiali si caratterizzano per essere:
- titoli letterali perché è ciò che in essi è scritto a determinare le caratteristiche del diritto. Non si possono far valere pretese più ampie di quelle risultanti dalla scrittura
- titoli all’ordine perché sono trasferibili mediante un ordine scritto, chiamato girata, che viene posto sul retro del titolo
- titoli formali perché la legge richiede il rispetto di alcuni requisiti esteriori
- titoli astratti perché da essi non risulta la natura del rapporto sottostante; in altre parole, dal titolo non appare la ragione per cui è stato emesso
- titoli autonomi in quanto hanno vita indipendente dalle circostanze per cui sono stati emessi e da ogni altro fatto successivo. Colui che possiede una cambiale è titolare dei diritti in essa incorporati indipendentemente dalla legittimità del possesso di coloro che in precedenza l'avevano posseduta
- titoli esecutivi perché in caso di mancato pagamento alla scadenza, il legittimo possessore può dar corso a una rapida azione (azione esecutiva) prevista dalla legge contro i beni del debitore che gli consente di entrare in breve tempo in possesso di quanto gli spetta
Le cambiali possono essere utilizzate nel regolamento delle vendite con pagamento differito. Esse permettono:
-al compratore, di posticipare il pagamento delle merci/servizi acquistati fino alla scadenza indicata dalle cambiali stessa
-al venditore, di disporre di un titolo esecutivo e all’ordine per la riscossione del credito. Le cambiali consentono di smobilizzare il credito, utilizzarlo prima della scadenza. Ciò avviene trasferendo le cambiali ad altri tramite girata opppure presentandole alle banche per ottenere finanziamenti
l’utilizzo della cambiale è diminuito con il passare del tempo a favore di più moderni strumenti di pagamento
i motivi che hanno condotto al suo declino sono due:
-l’onerosità fiscale: sulle cambiali viene corrisposto un bollo proporzionale all’importo dell’effetto
-la riluttanza del debitore: per un fatto di immagine e di doveri, ad apparire obbligato cambiario

Esistono due tipi di cambiale:
1) il pagherò cambiario (detto anche vaglia cambiario o semplicemente pagherò) con il quale una persona chiamata emittente promette di pagare una certa somma ad un’altra persona chiamata beneficiario;
2) la cambiale tratta (o sempliceme tratta) con la quale una persona chiamata traente ordina ad una seconda persona chiamata trattario di pagare una certa somma ad una terza persona chiamata beneficiario.

Scadenza delle cambiali
La legge cambiaria stabilisce che la scadenza delle cambiali può essere:
• a vista quando l’effetto è pagabile alla presentazione;
• a certo tempo vista, quando il giorno in cui dovrà essere effettuato il pagamento si determina partendo dalla data dell’accettazione;
• a certo tempo data, quando il giorno in cui dovrà essere effettuato il pagamento si determina partendo dalla data di emissione;
• a giorno fisso, quando il giorno in cui dovrà essere effettuato il pagamento è precisato con esattezza sulla cambiale.

Il mancato pagamento della cambiale
Il mancato pagamento della cambiale viene accertato mediante una atto formale denominato atto di protesto che viene redatto da un notaio o da un pubblico ufficiale. I protesti vengono riportati in un Bollettino dei Protesti cambiari curato dalla CCIAA. In questo modo chiunque può venire a conoscenza del mancato pagamento.
Il sistema bancario di regola non concede l’apertura di conti correnti ai soggetti che sono apparsi sul bollettino, così pure gli operatori commerciali concedono credito molto difficilmente.

Assegni
L’assegno bancario è un titolo di credito a vista mediante il quale una persona che ha somme disponibili presso una banca ordina alla stessa di pagare una certa somma a favore proprio o di un’altra persona.
La funzione dell’assegno è di pagamento e non di credito come nella cambiale.
Per poter emettere un assegno bancario, detto anche cheque, è necessario:
• essere in rapporto di conto corrente con una banca;
• disporre di una somma su detto conto corrente derivante da precedenti depositi di danaro o da un prestito (fido) ottenuto dalla banca.
L’emissione di assegni a vuoto ovvero scoperti comporta conseguenze civili e penali.
Le conseguenze civili derivano come per le cambiali dagli atti esecutivi dovuti dal legittimo possessore contro i beni del debitore. Il protesto per mancato pagamento di un assegno bancario è assai più grave di quello di una cambiale. Infatti, l’emissione di un assegno a vuoto è considerato dalla legge un reato che si consuma al momento della presentazione del titolo per la riscossione.

L’assegno bancario è un ordine di pagamento con scadenza a vista nel quale figurano:
1) il traente o emittente che è colui che emette l’assegno e lo sottoscrive essendo il titolare (o un suo rappresentante) del conto corrente, egli impartisce l’ordine alla banca di pagare;
2) la banca o trattario che è l’azienda di credito incaricata del pagamento (la stessa presso la quale è acceso il conto corrente cui l’assegno si riferisce),
3) il prenditore che è il beneficiario ovvero la persona a cui è stato rilasciato l’assegno e che lo presenta in banca per la riscossione.

L’assegno bancario deve contenere i seguenti elementi quali requisiti di validità dello stesso:
• denominazione di assegno bancario;
• ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
• il nome di chi è designato a pagare
• l’indicazione del luogo di pagamento.

Per evitare che un assegno bancario smarrito o sottratto possa essere riscosso indebitamente possono essere prese determinate precauzioni:
• la più comune consiste nello scrivere sul retro dell’assegno la clausola “non trasferibile”, che esclude la circolazione del titolo
• pure diffusa è la sbarratura che consiste nel tracciare due righe trasversali e parallele sulla facciata anteriore dell’assegno. L’assegno bancario potrà essere normalmente girato e circolare, ma il suo pagamento potrà essere effettuato dalla banca trattaria soltanto ad un proprio cliente o ad un’altra banca.

Il mancato pagamento di un assegno
Qualora l’assegno sia stato emesso per un importo che non risulta disponibile, il possessore dell’assegno che si vede rifiutare il pagamento può agire in rivalsa contro il suo girante e gli altri obbligati purchè il titolo sia stato presentato al pagamento entro i termini (entro otto giorni se è pagabile nello stesso comune in cui è stato emesso, entro quindici giorni se pagabile in un comune diverso entro venti giorni se pagabile in nazioni diverse dello stesso continente, entro 60 giorni se pagabile in nazioni diverse di continenti diversi) e che il rifiuto del pagamento sia stato constatato mediante atto di protesto.
L’atto di protesto infatti è la semplice constatazione ufficiale del mancato pagamento, effettuata nei termini e con le modalità previste dalla legge.l

ASSEGNO CIRCOLARE

L’assegno circolare è un titolo di credito a vista, mediante il quale una banca promette di pagare una determinata somma all’ordine di una persona indicata.

Si tratta di un titolo emesso e firmato da una banca per una somma disponibile presso la banca stessa al momento dell’emissione.

Le banche rilasciano gli assegni circolari, a coloro che ne fanno richiesta, solo dietro versamento di una somma corrispondente oppure dietro utilizzo di fondi disponibili in deposito o in conto corrente.
L’assegno circolare pertanto presenta sempre una copertura precostituita ed essendo una promessa di pagamento firmata da una banca è di sicuro buon fine.

Il servizio di rilascio degli assegni circolari non prevede l’applicazione di alcuna provvigione ed è pertanto effettuato dalle banche gratuitamente.

Una caratteristica formale degli assegni circolari è quella di recare, oltre al numero dell’assegno, anche un quadro di controllo a cifre perforate che impedisce ogni possibile manomissione. Un’ulteriore precauzione, rivolta ad impedire che gli assegni già presentati in banca e successivamente rubati vengano riutilizzati una seconda volta, consiste nel taglio dell’angolino superiore sinistro.

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