Il sistema tributario italiano

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Categoria:Economia

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Testo

IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO
Cenni storici:
Il sistema tributario di un paese è strettamente legato a tutto il sistema politico-economico del paese stesso, quindi la sua evoluzione è da studiare in relazione alle vicende storiche del paese.
Il sistema tributario del 1846. Dopo l’unità d’Italia, sorse il problema di distribuire uniformemente il carico tributario in tutto il territorio. Per quanto riguarda le Imposte dirette vi erano due tributi paralleli: l’imposta fondiaria basata sull’estensione del terreno da tassare e l’Imposta di ricchezza mobile basata sui redditi di capitale (Cat.A), redditi d’impresa (Cat.B), di lavoro autonomo (Cat. C1) e di lavoro dipendente (Cat. C2). Successivamente l’imposta fondiaria si divise in rendita dei fabbricati e rendita dei terreni. In tal modo, pur distinguendo l’imposta da pagare per i terreni coltivati da quella dei terreni edificati, restava sempre l’incongruenza della stessa imposizione fiscale, sia per il terreno fertile che dava molti frutti, che per quello incolto o che produceva pochi frutti: nacque così la nuova Imposta sul reddito agrario.
Le imposte indirette erano numerose e colpivano tutti i trasferimenti di beni e servizi e tutti i consumi (compresi quelli primari).
L’esigenza di un’immediata riforma fu sentita da tutti i politici ed economisti del tempo. Il progetto Meda (dal nome dell’allora ministro delle finanze) prevedeva una imposta progressiva da calcolare sulla totalità dei redditi e delle ricchezze di ogni soggetto. Tale riforma ricominciò a realizzare nel 1923 con la Riforma De Stefani, secondo cui, pur mantenendo la quasi totalità delle imposte esistente, se ne aggiunse una nuova, l’imposta complementare che doveva imprimere il caratteredi progressività al sistema perché calcolata sul reddito complessivo delle persone fisiche. Tale imposta, fu sostituita nel 1940 dall’ Imposta Generale sull’Entrate (IGE) che colpiva tutte le cessioni dei beni e servizi, ma era calcolata sul valore pieno del bene stesso per cui, dopo numerosi passaggi dal produttore al consumatore finale, il bene veniva tassato numerose volte creando notevoli incrementi di prezzi con conseguenti distorsioni del sistema economico del paese. Nel 1945 (immediato dopoguerra)la situazione in cui versava l’Italia era notevolmente disagiata. L’economia era in piena crisi ed il sistema di imposizione fiscale era basato in gran parte su numerose imposte indirette e non sul sistema della progressività, per cui gli scambi commerciali venivano ulteriormente frenati. Nacque la nuova Imposta sulle società, proporzionale al patrimonio netto e furono rese progressive anche le vecchie imposte sul reddito e d’impresa, di lavoro autonomo e di lavoro dipendente. Il metodo d’accertamento e di riscossione era totalmente inadeguato, tanto che le imposte accertate (dal fisco o volontariamente dal contribuente) venivano iscritte a ruolo e vi restavano fino a nuovo accertamento. Nel 1951 la riforma Vanoni introdusse l’obbligo della dichiarazione annuale, unica e analitica avente per oggetto tutti i redditi posseduti dal contribuente. Tale dichiarazione, obbligatoria per tutti, eliminava il ricorso al sistema indiziario che era strumento per perpetrare abusi e sperequazioni a danno di talune persone e a vantaggio di altre. Furono ridotte alcune aliquote e furono affinati gli strumenti di imposizione e control ma non vi fu una vera riforma del sistema tributario.
Il boom economico successivo agli anni ’60, la partecipazione dell’Italia alla CEE, e l’art. 53 della Costituzione (che imponeva il pagamento delle imposte secondo la capacità contributive di ogni cittadino), resero necessaria una grande riforma che prese vita nel 1971.
Scopo della riforma fu quello di costruire un sistema tributario che fosse:
• semplice - furono aboliti circa quaranta tributi rendendo più facile il controllo;
• organico – furono evitate così le lacune (materia teoricamente imponibile ma per la quale nessuna legge imponeva il pagamento di un tributo) e le doppie imposizioni (quando la stessa materia imponibile viene colpita da più imposte in osservanza di leggi diverse);
• Coordinato – fu dato all’intero sistema un carattere spiccatamente unitario eliminando quasi tutte le imposte locali e accentrando tutta l’imposizione fiscale nelle mani dello stato che, a sua volta provvedeva a finanziare adeguatamente gli enti locali (Comuni, Province e Regioni);
• Equo – Il sistema doveva basarsi sui criteri di progressività per adeguarsi alle reali capacità contributive di ogni cittadino. Nacque l’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) e l’IRPEG (Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche) e furono eliminate molte imposte indirette;
• Flessibile – Al fine di potere agevolmente manovrare le entrate fiscali secondo le necessità della collettività e secondo le scelte di politica economica. (Divenne concreata la possibilità di intervenire su alcune aliquote o scaglioni di reddito al fine di diminuire le imposte e quindi rilanciare l’economia o aumentare l’imposizione fiscale e quindi frenare l’eccessiva produzione di uno o più beni).
Fu abolita l’IGE in quanto era fonte di notevoli distorsioni sul mercato. (Ricordiamo che l’IGE gravava sull’intero importo del bene ceduto e quindi, il bene giungeva al consumatore finale dopo essere stato gravato più volte della stessa imposta).
Furono intensificati e semplificati gli accertamenti fiscali al fine di ridurre l’evasione.
La riforma del ’71 non fu pienamente realizzata a causa delle forti resistenze degli italiani, delle strutture inefficienti e dell’ancora troppo elevato numero dei tributi. L’evasione fiscale era ancora molto diffusa e ciò causò notevoli effetti negativi sul mercato e sperequazione nella distribuzione del carico tributario.
Verso la revisione del sistema. L’aumento dell’industrializzazione, la diffusione del benessere, le nuove fonti di reddito e la sempre crescente autonomia degli enti locali, imposero l’esigenza di una revisione globale del sistema tributario italiano.
L’imposta personale e progressiva sul reddito gravava quasi esclusivamente sui lavoratori dipendenti, e i rimedi adottati in materia frammentaria e saltuaria al fine di contenere l’evasione fiscale, crearono nuove distorsioni sul mercato e sperequazioni.
Si è visto che l’accentuata progressività dell’imposta personale riduceva il risparmio e limitava la produzione. (Gli imprenditori preferivano contenere il reddito, o occultarne una parte, per non dovere sopportare le gravose imposte che gravavano sulle fasce di reddito più alte).
D’altra parte vengono rivalutate le imposte indirette che colpiscono determinati beni e servizi in maniera precisa e prevedibile (ad esempio le nuove imposte sui carburanti).
Si intensifica il decentramento fiscale concedendo maggiore autonomia agli enti locali in modo da assicurare la corrispondenza tra i poteri di gestione e di imposizione. (Si verificava che alcune regioni in cui era maggiormente diffuso il fenomeno dell’evasione, e quindi contribuivano meno alla finanza pubblica, erano le stesse che chiedevano maggiori stanziamenti allo stato per la realizzazione di opere pubbliche).
Fu ulteriormente ridotto il numero dei tributi e furono potenziate le strutture amministrative locali.
La revisione del 1997.
La razionalizzazione del sistema tributario si basò su alcuni concetti fondamentali: dalle persone alle cose, dal centro alla periferia, e dal complesso al semplice.
Le principali linee di intervento furono:
• Decentramento fiscale;
• Revisione dell’IRPEF – attenuazione della progressività e introduzione del sistema delle detrazioni fiscali;
• Nuovi criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente;
• Nuove regole di tassazione per i redditi di impresa. L’obiettivo era quello di rendere più dinamica la nascita, la gestione, la fusione, la cessione delle imprese e la ripartizione degli utili, al fine di agevolare l’imprenditoria e tutto il sistema economico;
• Nuovi criteri di tassazione dei redditi di capitale e delle rendite finanziarie (Capital gain);
• Nuova disciplina dell’IVA secondo le regole comunitarie;
• Unificazione degli adempimenti fiscali.
• Nuovo sistema di sanzioni amministrative.
Il sistema tributario vigente
Si distinguono due tipi di imposizione fiscale:
Imposte dirette:
• IRPEF - sulle persone fisiche
• IRPEG - sulle persone giuridiche (società, imprese ed enti)
• ILOR - abolita nel 1997 – sostituita dalle due sottoindicate imposte
• ICI - Imposta comunale sugli immobili
• IRAP - Imposta regionale sulle attività produttive
• Imposta sostitutiva e Ritenuta alla fonte a titolo d’imposta - Per alcune categorie di reddito è previsto un sistema di tassazione diverso che esclude IRPEF e IRPEG.
Imposte indirette:
• IVA - Imposta sul valore aggiunto. Imposta plurifase (cioè viene ripartita tra tutti coloro che acquistano o cedono un certo bene). Colpisce tutti gli scambi di beni e servizi e si calcola solo sul valore aggiunto che riceve un bene ad ogni passaggio. Incide sul consumatore finale.
• Imposte sui consumi - Imposta monofase (cioè pagata solo una volta) – Imposta di fabbricazione, dazi,imposte doganali.
• Imposta di successione - Colpisce il bene che viene ceduto da un soggetto all’altro a causa di donazione o morte del proprietario.
• Imposta di registro - per tutti gli atti pubblici che devono essere registrati.
• Imposta di bollo - per un gran numero di atti e documenti.
• INVIM - Imposta sull’incremento di valore degli immobili (soppressa nel 1992 cesserà di essere applicata nel 2003).
• Altri tributi statali - Imposte ipotecarie, catastali, tasse di concessioni governative e tante altre collegate ad alcuni particolari servizi che lo stato fornisce ad alcune categorie di cittadini.
Tributi regionali e locali:
Quasi completamente soppressi con la riforma del 1971, solo da qualche anno si è ripreso a riconoscere maggiore autonomia agli enti locali. Le maggiori imposte locali sono:
• l’IRAP che assoggetta a tassazione il valore della produzione netta realizzata nell’esercizio di imprese, arti, professioni o enti commerciali e non commerciali,
• le tasse autobilistiche;
• l’ICI che provvede a tassare in maniera diretta e reale tutti i terreni e fabbricati situati in ciascun comune.
L’IRPEF
Fonti normative: la disciplina è interamente contenuta nel Testo unico delle Imposte dirette nel quale sono coordinate e raggruppate tutte le leggi fiscali in materia di IRPEF e IRPEG.
Le disposizioni di legge in merito all’accertamento, alla riscossione e alle eventuali sanzioni sono invece contenute in altre leggi.
Il testo unico è cosi suddiviso:
Titolo I : Struttura e modalità di applicazione dell’IRPEF;
Titolo II : Struttura e modalità di applicazione dell’IRPEG;
Titolo III: Imposta locale si redditi (ILOR) – ora soppressa;
Titolo IV: Disposizioni comuni;
Titolo V: Disposizioni varie, transitorie e finali.
Caratteri e presupposti dell’IRPEF
L’Irpef è una imposta:
-generale perché si applica a tutte le persone fisiche;
-progressiva perché attua una discriminazione quantitativa del reddito posseduto;
-personale perché non colpisce i redditi in quanto tali, ma guarda la capacità contributiva del cittadino tenendo conto anche della sua situazione familiare e personale.
Presupposto dell’Irpef è il possesso di redditi in denaro o in natura (redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa e redditi diversi).
Il possesso del reddito è riferito al soggetto che giuridicamente possiede il bene o svolge l’attività da cui il reddito deriva. (Ad esempio il reddito di fabbricato costituisce base imponibile per l’Irpef a carico del legittimo proprietario e non a carico di chi vi abita o gode del bene stesso).
Il possesso del reddito o del bene non è riferito ad un certo istante, ma ad un determinato periodo di imposta che generalmente è un anno solare.
Soggetti passivi
Sono tutte le persone fisiche che possiedono redditi (residenti nel territorio italiano, o non residenti se hanno prodotto redditi in Italia).
I coniugi sono soggetti passivi dell’Irpef per quanto riguarda i redditi prodotti personalmente, ma sono soggetti passivi al 50% ciascuno per i redditi prodotti in regime di Comunione dei beni.
In merito ai beni o ai redditi dei figli minori, i genitori o l’unico genitore sopravvissuto è considerato soggetto passivo ai fini dell’Irpef.
L’impresa familiare è un’impresa individuale alla quale collaborano i parenti fino al terzo grado, o gli affini fino al secondo, dell’imprenditore. L’utile dell’impresa familiare si ripartisce secondo la quota di partecipazione precedentemente stabilita tra i vari familiari, fermo restando che, in ogni caso, almeno il 51% deve essere imputato al titolare dell’impresa. Ciò al fine di evitare una ripartizione dell’utile in parti uguali che servirebbe a sfuggire agli scaglioni di reddito più alti e quindi soggetti alle aliquote più alte.
Società di persone
Sono le Società di fatto, in accomandita semplice, in nome collettivo, nonché le associazioni tra professionisti e artisti.
Non hanno autonomia giuridica e quindi non sono assoggettate all’Irpeg, ma, il suo reddito complessivo viene preso a riferimento ai fini di un corretto accertamento del reddito di ognuno dei singoli partecipanti.
Base imponibile
E’ formata dal reddito complessivo al netto degli oneri deducibili.
Reddito complessivo: è la somma di tutti i redditi imponibili imputati al contribuente. Per i redditi prodotti all’estero da lavoratori italiani, poiché sono già stati tassati nel paese d’origine, la legge italiana prevede un credito d’imposta per evitare una doppia tassazione.
Per i soggetti non residenti la legge considera solo i redditi prodotti nel territorio italiano.
Redditi esclusi dalla base imponibile sono:
- i redditi espressamente previsti dalla legge perché soggetti a regime sostitutivo;
- gli assegni spettanti al coniuge separato o al mantenimento dei figli;
- gli assegni familiari.
Alcuni tipi di reddito sono invece soggetti a Tassazione separata. Tra questi la più diffusa è l’indennità di fine rapporto che non si cumula al reddito dell’anno in corso poiché tale reddito non è di competenza di un anno ma è maturato nel corso di vari anni. Altri redditi soggetti a tassazione separata sono: le indennità di disoccupazione, di cassa integrazione salariale o di mobilità.
• Dual Incom tax (TAX) Per incentivare l’apporto di capitali propri nella società, piuttosto che ricorrere all’indebitamento presso banche, sono state previste delle agevolazioni in quanto avviene lo sdoppiamento della tassazione del reddito d’esercizio: gli utili prodotti dall’apporto di capitale (remunerazione del capitale investito) sono soggetti all’IRPEF o IREPG del 19%, mentre la parte restante viene tassata con le aliquote previste (in base agli scaglioni di reddito per l’IRPEF o al 37% per l’IRPEG))
Oneri deducibili
Alcune spese sostenute dal contribuente per sé o per i propri familiari, comprese nell’art.10 del T.U., diminuiscono la base imponibile del reddito complessivo del contribuente. Con il sistema di tassazione progressivo, il vantaggio della deduzione è tanto maggiore quanto più alto è il reddito, poiché riduce quella parte di reddito soggetta alla maggiore tassazione.
Tali spese sono quelle relative a particolari condizioni di disagio di portatori di handicap permanenti, i contributi previdenziali obbligatori per legge, gli assegni corrisposti al coniuge separato, le erogazioni a favore della Chiesa cattolica o di altre istituzioni religiose, i contributi a favore dei paesi in via di sviluppo, etc..
Determinazione dell’imposta lorda
Il reddito complessivo, diminuito degli oneri deducibili, costituisce la base imponibile dell’Irpef. Su tale importo si applicano le aliquote secondo il criterio della progressività.
Fino a 20.000.000 18,5%
Da 20.000.001 a 30.000.000 25,5%
Da 30.000.001 a 60.000.000 33,5%
Da 60.000.001 a 135.000.000 39,5%
Da 135.000.001 45,5%
Il reddito complessivo è formato da: Redditi d’impresa +
Redditi fondiari +
Redditi di capitale +
Redditi di lavoro dipendente +
Redditi di lavoro autonomo +
Redditi diversi
=======================
Reddito complessivo

Esempio: reddito complessivo = L. 65.000.000 -
Oneri deducibili = 1.000.000
___________________________________
Base imponibile = 64.000.000

Irpef sul 1° scaglione 3.700.000 +
Irpef sul 2° scaglione 2.550.000 +
Irpef sul 3° scaglione 10.050.000 +
Eccedenza sul 4° scaglione 1.850.000
_________________________________
Totale Irpef 17.880.000
Addizionale regionale Sulla base imponibile viene calcolato lo 0,50% di addizionale a favore della regione.
Quindi, nel nostro esempio 64.000.000 * 0,50% = 320.000 di addizionale regionale.
Abbiamo così calcolato l’imposta lorda (17.880.000 + 320.000 = 18.200.000 nel nostro esempio)
Determinazione dell’imposta netta
Per adeguare l’imposta alla reale capacità contributiva del soggetto, sono state introdotte le Detrazioni, cioè delle diminuzioni dell’imposta in base a determinate condizioni del contribuente:
• Detrazioni per carichi di famiglia: si applicano per i familiari che non percepiscono redditi entro un certo limite stabilito per legge;
• Detrazioni per lavoro dipendente
• Ulteriori detrazioni (se il reddito è formato solo da pensione o dal reddito dell’abitazione principale)
• Detrazioni per redditi di lavoro autonomo
• Detrazioni per oneri: rappresentano il 19% di alcune spese sostenute dal contribuente e, come le altre detrazioni, diminuiscono l’imposta. Tali spese sono: Interessi passivi su mutui per la prima casa, per prestiti agrari, acquisto di mezzi tecnici e informatici per i portatori di handicap, spese funebri, spese per assicurazioni sulla vita, Tasse scolastiche, Spese mediche o per interventi chirurgici, etc..
Determinazione dell’importo da versare.
Imposta lorda – Detrazioni = Imposta netta
Crediti d’imposta: per evitare la doppia imposizione, vengono riconosciuti quando una certa parte della materia imponibile è già stata tassata in altra sede. Se il reddito di un contribuente è in parte o in tutto formato dagli utili derivanti da una società, poiché tali utili sono stati già tassati alla società stessa (IRPEG), si riconosce al contribuente un credito d’imposta pari al 58,73 % così calcolato:
l’Irpeg pagato dalla società è il 37%, quindi su ogni 100 L. di utile si pagano 37 L. di tasse, vengono distribuiti ai soci quindi solo 63 L. di utili. Per cui su ogni 63L. di utili distribuiti sono state pagate già 37L. di tasse, quindi 37 : 63 = x : 100 da cui x = (37 * 100) / 63 = 58,73
In realtà il calcolo dell’Irpef viene eseguito considerando l’ipotetico importo di L.63 insieme agli eventuali altri redditi, ai fini della determinazione dello scaglione di reddito, e solo successivamente viene diminuita l’imposta di una cifra pari al 58,73% calcolato sull’utile percepito dalla società.=====> (B)
Credito d’imposta limitato. Se la società distribuisce utili non tassati perché ha beneficiato di particolari agevolazioni, il credito d’imposta ai soci viene limitato al solo importo per cui la società stessa è stata tassata.
Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero: In generale, se un certo reddito è stato prodotto e quindi tassato all’estero, lo stato italiano provvede a non tassare ulteriormente tale reddito secondo la seguente proporzione
Reddito estero : Reddito complessivo = Imposta pagata all’estero = Imposta sul reddito compl.
da cui deriva che
Reddito estero * Imposta sul reddito compl.
Credito d’imposta = Imposta pagata all’estero = ------------------------------------------------------
Reddito complessivo
Scomputo degli acconti
Dall’imposta netta vanno detratti, oltre che i crediti d’imposta, anche le eventuali ritenute alla fonte applicate già dal fornitore del reddito, e gli eventuali versamenti di acconto già pagati.
I versamenti di acconto vengono effettuati nel mese di novembre dell’anno d’imposta, dai contribuenti che posseggono redditi non soggetti a ritenuta d’acconto. Il saldo viene pagato a maggio dell’anno successivo.
Eccedenze a credito
Se le ritenute o gli acconti già versati risultano superiori all’imposta netta dovuta, l’eccedenza a credito può essere considerata a credito per il periodo d’imposta successivo, o si può chiedere il rimborso allo stato, o si può compensare con altre imposte in sede di dichiarazione unica (Mod. UNICO).
Tassazione separata. Alcune sono già state descritte in precedenza. Indennità di TFRL, mobilità, disoccupazione, e cassa integrazione.
Altri casi si tassazione separata riguardano: le plusvalenze sulle cessioni di terreni edificabili, le indennità per perdita di avviamento di esercizi commerciali, i redditi derivanti da liquidazione o cessione di società o per diminuzione del capitale sociale, i redditi derivanti da scadenze di contratti di mutuo, conti correnti, depositi bancari, etc..
In genere, l’aliquota è quella corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del biennio precedente o all’aliquota del primo scaglione.
Regimi sostitutivi. Nel caso di incasso di titoli al portatore (Buoni fruttiferi, titoli di stato, etc.) viene calcolata un’imposta fissa del 12,50% se la scadenza del titolo era oltre i 18 mesi e del 27% se la scadenza era fino a 18 mesi o nel caso di depositi liberi o di conti correnti bancari. L’imposta sostitutiva viene applicata anche sul risultato di gestione dei Fondi comuni d’investimento, sulle operazioni in valuta straniera e in tutte le vincite dei concorsi, pronostici, e scommesse.
LE DIVERSE CATEGORIE DI REDDITO
Ai fini della determinazione della base imponibile, i redditi posseduti a qualsiasi titolo vanno rilevati e quantificati in moneta.
Le varie categorie di reddito sono elencate nell’art.6 del T.U..
1) Redditi fondiari.
Sono quelli derivanti da terreni e fabbricati situati nel territorio nazionale. Devono essere rilevati dal Catasto che è una sorta di censimento degli immobili con fini conoscitivi (fornisce i dati relativi alle caratteristiche degli immobili e ai proprietari passati e presenti), e con fini fiscali (permette di quantificare in modo esatto le imposte attribuite all’immobile stesso).
Catasto dei terreni. Ogni zona del territorio è rappresentato in mappe catastali in cui ogni particella è la minima unità omogenea rappresentabile. La classificazione del terreno in base al tipo di coltura cui è destinato e alla sua fertilità determinano la tariffa d’estimo che è il valore di un ettaro di terreno con tali caratteristiche. Moltiplicando tale valore unitario per la superficie considerata si ottiene il valore catastale.
Esempio:
TIPO DI COLTURA
PRODUTTIVITA’
TARIFFA D’ESTIMO
Uliveto
1° classe (molto fertile)
xxx.xxx L.
Uliveto
2° classe (media fertilità)
yyy.yyy L.
Uliveto
3° classe (scarsa fertilità)
zzz.zzz L.
Agrumeto
1° classe (molto fertile)
aaa.aaa L.
Agrumeto
2° classe (media fertilità)
bbb.bbb L.
Agrumeto
3° classe (scarsa fertilità)
ccc.ccc L.
……
………….
………..
Per calcolare il valore catastale del terreno basta moltiplicare la tariffa d’estimo corrispondente per l’estensione del terreno.
Catasto dei fabbricati. Il criterio è simile a quello dei terreni. Il territorio è suddiviso in zone censuarie ad ognuna delle quali è attribuito un valore di mercato. In ciascuna zona, ogni unità immobiliare è distinta in categorie (uso abitazione, locali commerciali, alloggi collettivi, etc. ) e in classe (abitazione signorile, economica, caserma, collegio, etc. ). In base alla categoria ed alla classe viene fissata la tariffa d’estimo che è il valore unitario catastale del fabbricato.
I redditi fondiari si dividono in:
• Reddito dominicale dei terreni: legato alla potenzialità del terreno stesso dovuta alla sua fertilità ed alle eventuale opere su di esso realizzate (bonifiche, costruzioni rurali, etc.). Grava sul legittimo proprietario del terreno.
• Reddito agrario: legato alla produzione agricola del terreno. Grava sul soggetto che dal terreno trae reddito anche se non è il proprietario.
• Reddito dei fabbricati: è il reddito medio ordinario che si ritrae da ogni costruzione. Viene imputato al proprietario dell’immobile e le sue tariffe d’estimo vengono rivalutate periodicamente; l’ultima revisione è del 1990; nel 1998 ne è stato disposta un’altra, ma in attesa della pubblicazione delle nuove tariffe d’estimo, l’attuale valore viene forfettariamente rivalutato del 5%. La legge prevede delle deduzioni a seconda dei casi:
Immobile a disposizione del proprietario
Destinato ad abitazione principale
Rendita catastale – 1.100.000
Immobile a disposizione del proprietario
Destinato ad abitazione secondaria
Rendita catastale + 33%
Immobile non utilizzato perché soggetto a ristrutturazione
Non produce reddito
Immobile non locato
Rendita catastale
Immobile locato
Il maggiore valore tra la rendita catastale e il reddito netto prodotto
2) Redditi di capitale Sono tutti i proventi che derivano dall’investimento di capitali liquidi. L’art. 41 del T.U. non indica una definizione unitaria dei casi da considerare, ma elenca una serie di fattispecie tra le quali:
• Interessi derivanti da mutui, depositi e conti corenti;
• Utili derivanti da partecipazioni in società soggette a Irpeg;
• Utili corrisposte da “fiduciarie”(società che gestiscono capitali di terzi);
• Capitali corrisposti in dipendenze di contratti di assicurazione al netto dei premi pagati;
• Etc. etc.
Sono espressamente esclusi i rapporti in cui possono essere realizzati guadagni in dipendenza di eventi incerti (esempio i Capital gains, cioè le plusvalenze derivanti dalla vendita di titoli) che vanno inseriti tra i redditi diversi. Il reddito di capitale è tassato nel periodo d’imposta in cui viene percepito e non in quello in cui è maturato (principio di cassa).
La determinazione avviene al lordo, cioè in base all’intero ammontare senza alcuna deduzione.
Per una persona fisica la ritenuta alla fonte è a titolo di imposta.
Per una persona giuridica la ritenuta è a titolo di acconto in quanto successivamente il conguaglio viene effettuato da ognuno dei soci individualmente.
3) Redditi di lavoro dipendente Derivano da rapporti di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di altri. Rientrano nei redditi di lavoro dipendente anche tutti i compensi e le indennità corrisposte dal datore di lavoro escluse quelle relative ad invalidità permanente o per morte. Sono assimilati al reddito di lavoro dipendente:
• i compensi dei soci di cooperative di servizi;
• le borse di studio, gli assegni e i sussidi per studio;
• le indennità relative all’esercizio di funzioni pubbliche;
• le indennità dei parlamentari e del Presidente della Repubblica;
• l’assegno per il coniuge separato.
E’ costituito da tutte le somme percepite nel periodo d’imposta in relazione al rapporto di lavoro.
Esclusioni:
• assegni familiari;
• contributi previdenziali e assistenziali;
• le azioni offerte ai dipendenti (non vendibili per almeno 3 anni);
• indennità per mense aziendali, buoni pasto, spese di trasporto e regali vari ai dipendenti;
• i redditi a tassazione separata come gli arretrati o il TFRL.
Sono redditi assoggettati alla fonte a titolo di acconto in quanto il lavoratore ha l’obbligo di conglobare questi redditi con altri sconosciuti al suo datore di lavoro (eventuali altri redditi fondiari, o di lavoro autonomo, etc.) e quindi ricalcolare tutti i dati della sua dichiarazione dei redditi.
4) Redditi di lavoro autonomo Derivano dall’esercizio di arti e professioni in modo abituale, autonomo e professionale e comunque non comprese in società o associazioni soggette all’IRPEG. Sono considerati redditi di lavoro autonomo anche:
• le collaborazioni coordinate e continuative come le prestazioni sportive o la collaborazione a giornali o riviste;
• l’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno;
• etc.
Determinazione del reddito: e’ costituito dal totale dei compensi percepiti meno i costi sostenuti inerenti all’attività stessa. Sono deducibili solo i costi sostenuti previsti da apposite leggi come ad esempio le spese per i mezzi di locomozione e comunque solo se inerenti all’attività stessa.
Esistono due regimi di contabilità in base alla modalità di tenuta dei libri contabili:
Contabilità ordinaria:
1. registro cronologico delle operazioni positive o negative di reddito (libro giornale);
2. registri Iva;
3. registro beni ammortizzabili.
Contabilità semplificata:
1. registro unico su cui annotare cronologicamente gli incassi e i pagamenti;
2. registri Iva.
In alternativa:
1. solo i registri Iva purchè siano annotate a margine le operazioni rilevanti ai fine dell’Irpef.
5) Redditi diversi Sono quelli che non si possono inquadrare in nessuna delle altre categorie. Sono redditi generalmente occasionali perché se fossero conseguiti a seguito di attività imprenditoriali o nell’esercizio di arti e professionali sarebbero redditi d’impresa o di lavoro autonomo. Sono tassativamente indicati nell’art. 81 del T.U. e precisamente:
• operazioni immobiliari:
1. plusvalenze realizzate mediante lottizzazione di terreni;
2. plusvalenze realizzate mediante vendita di immobili acquistati o costruiti da non oltre 5 anni;
3. plusvalenze realizzare mediante vendita di terreni edificabili;
• capital gains:
1. plusvalenze realizzate per vendita di partecipazioni societarie;
2. plusvalenze realizzate per vendita di valuta estera o metalli preziosi;
3. guadagni derivanti da rapporti per i quali è obbligatorio acquistare o vendere titoli, o valute;
4. plusvalenze derivanti da operazioni che possono dare luogo a guadagni o perdite differenziali.
Altri redditi (hanno carattere più eterogeneo):
• vincite di lotterie, concorsi e giochi escluso quello che hanno regime di imposta sostitutivo;
• redditi fondiari non catastabili;
• redditi derivanti dall’utilizzazione di opere dell’ingegno da parte di persone diverse dall’autore o inventore;
• etc….
6) Redditi d’impresa Sono quelli che derivano dall’esercizio d’imprese commerciali (art.2195 c.c.), cioè:
• l’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi;
• l’attività d’intermediazione nella circolazione dei beni;
• l’attività di trasporto;
• l’attività bancaria e assicurativa;
• l’attività ausiliaria alle precedenti.
Tali redditi derivano direttamente dal bilancio redatto dalla società stessa.
Nelle società di capitali, poiché vige il criterio di competenza è necessario che le operazioni di competenza dell’esercizio successivo vengano detratte mediante opportune scritture di assestamento, in modo da ottenere direttamente i dati per la stesura del bilancio.
REDDITO FISCALE = UTILE/PERDITA + VARIAZ.IN AUMENTO -– VARIAZ.IN DIMINUZIONE
Il reddito fiscale è il risultato economico dell’impresa che viene riferito all’esercizio in base alle disposizioni dei principi tributari:
• inerenza: si possono dedurre solo i costi inerenti all’attività svolta;
• competenza fiscale (nel caso di cessione di beni). I ricavi (o i costi) si considerano sostenuti:
1. alla data di consegna o spedizione per cessione di beni mobili;
2. alla data di stipula contratto per cessione di immobili.
• competenza fiscale (nel caso di prestazioni di servizi):
1. data di ultimazione dei servizi (=data di maturazione del corrispettivo);
• certezza: i costi iscritti nel bilancio devono essere documentati;
• iscrizione in bilancio: sono ammessi in deduzione solo i costi iscritti in bilancio;
• imputabilità specifica: i costi e gli oneri sono deducibili solo se relativi all’attività svolta.
Un costo si dice deducibile quando le norme tributarie lo ammettono nel calcolo del reddito fiscale.
Differenze concettuali tra bilancio civilistico e normativa fiscale:

Il bilancio civilistico ammette una certa elasticità nelle stime (ammortamenti, svalutazioni crediti, etc. ).
La normativa fiscale presuppone regole fisse e rigide per la determinazione della base imponibile su cui calcolare l’imposta.
Componenti positivi del reddito:
• i ricavi: corrispettivi per la cessione di beni e servizi, indennizzi per la perdita di beni aziendali; contributi vari, l’autoconsumo, etc.
• le plusvalenze: aumento del valore di un bene rispetto al valore accertato in una precedente tassazione;
• le sopravvenienze attive: incrementi del patrimonio dovuto a situazioni imprevedibili (esempio: costi iscritti a bilancio che poi incidono in misura minore di quella prevista);
• le rimanenze: sono le merci o le materie prime o i semilavorati, giacenti in magazzino alla fine dell’esercizio; =====> (A)
• gli interessi e dividendi: gli interessi attivi (quelli incassati) concorrono a formare il reddito in base al periodo in cui sono maturati (principio di competenza); i dividendi invece in base al periodo in cui sono stati percepiti (principio di cassa – al fine di rendere possibile il calcolo del credito di imposta spettante al socio) =====> (B)
• i proventi immobiliari: nel caso di vendita di immobili (se l’impresa svolge attività non immobiliare)
• i titoli: considerati come le rimanenze di magazzino.
Componenti negative del reddito:
• Gli interessi passivi: sono deducibili fiscalmente solo in parte secondo la seguente proporzione :
Ricavi che formano il reddito imponibile : Interessi deducibili = Ricavi complessivi : Totali interessi passivi
• Gli oneri fiscali e contributivi: IVA, IRPEF, ICI, IRAP non sono deducibili. Le atre imposte sono deducibili;
• Le spese per prestazioni di lavoro: sono deducibili le spese per collaborazioni esterne;
• Le spese e le erogazioni: sono deducibili se hanno utilità sociale;
• Le minusvalenze: diminuzione del valore di un bene rispetto al valore accertato in una precedente tassazione;
• Le sopravvenienze attive: decrementi del patrimonio dovuto a situazioni imprevedibili (esempio: mancato conseguimento di ricavi);
• Le perdite: sono deducibili solo se inerenti all’attività dell’impresa e sono certi e documentate;
• Gli ammortamenti: sono deducibili fiscalmente solo per la quota stabilita in percentuale da un’apposita tabella redatta dal Min. Finanze per tipologia di attività e per tipo di costo. ======> (C) ;
• Gli accantonamenti: sono costi futuri. Sono deducibili solo quelli obbligatori per legge. Esempio: gli accantonamenti per il TFRL.
In generale non sono deducibili tutte i costi derivanti da operazioni con società aventi la sede fuori dall’Italia e dai paesi dell’Unione europea (per evitare elusione fiscale derivante da operazioni effettuate in paesi cosiddetti paradisi fiscali).

La dichiarazione dei redditi. Il passaggio dal reddito di bilancio al reddito fiscale avviene tramite un prospetto di raccordo contenuto nel modulo per la dichiarazione dei redditi.
La dichiarazione dei redditi è il principale strumento di accertamento delle imposte dovute e la sua compilazione è interamente a carico del contribuente secondo il principio dell’autoliquidazione.
Contrariamente a quanto avveniva agli inizi del secolo, durante il quale il fisco sceglieva alcuni soggetti, verificava tutti i suoi redditi, calcolava le imposte dovute e poi le iscriveva a ruolo, dove restavano invariate fino a nuovo accertamento (in pratica per sempre), adesso il contribuente ha l’obbligo di svolgere l’accertamento dei suoi redditi, di dichiararli e di autoliquidare (=pagare) l’imposta corrispondente, mentre gli uffici finanziari hanno il compito di controllare a campione l’esattezza di quanto dichiarato.
La dichiarazione dei redditi unificata (esempio Mod. UNICO/2001), comprende i Quadri per i diversi redditi e le relative imposte per l’IRPEF, l’IRAP e l’IVA, nonché i Quadri per gli oneri deducibili, per le detrazioni, per l’indicazione di eventuali acconti già pagati e per l’importo da Versare a saldo o in acconto, o per l’importo a Credito.
La dichiarazione dei redditi deve essere presentata a uno dei seguenti soggetti, entro il 30 giugno successivo all’anno di imposta considerato:
• CAAF (Centro di Assistenza Fiscale)
• Commercialista autorizzato
• Associazione di categoria
• Banca
• Direttamente all’Amministrazione finanziaria (solo le società di capitali con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire)
I suddetti intermediari hanno l’obbligo di trasmettere all’Amministrazione finanziaria l’insieme delle dichiarazioni raccolte utilizzando l’apposito servizio telematico.
Gli Uffici finanziari e la Guardia di Finanza hanno il compito di controllare le dichiarazioni pervenute e, nel caso di inesattezza, possono rettificare la stessa informandone il contribuente il quale può accettare la correzione (adesione dell’accertamento) oppure può ricorrere presso le commissioni tributarie per dimostrare l’esattezza della sua dichiarazione.
Il versamento delle imposte dirette. Le imposte dovute si ottengono facendo la differenza tra le imposte dovute e quelle già pagate in acconto durante l’esercizio (sia per l’IRAP che per l’IRPEG). Ogni soggetto inoltre, deve considerare le ritenute alla fonte come un acconto di imposta.
ACCONTO IMPOSTE
IMPOSTE DOVUTE – RITENUTE D’ACCONTO = IMPOSTE DA VERSARE
CREDITI D’IMPOSTA
In sede di versamento dell’imposta si usa il Mod. F24 con il quale è possibile compensare i debiti con i crediti anche di imposte diverse dovute a enti diversi (Stato, Regioni, Enti locali, Casse autonome di previdenza, INPS, INAIL), oppure è possibile rateizzare alcune imposte.

Esempio